Pignoramento presso terzi: l’obbligo di notifica dell’avviso di iscrizione ex art. 543 c.p.c. a ruolo entro l’udienza di comparizione

Pignoramento presso terzi: l’obbligo di notifica dell’avviso di iscrizione ex art. 543 c.p.c. a ruolo entro l’udienza di comparizione

La procedura di pignoramento presso terzi è stata oggetto di alcune modifiche normative volte a garantire una maggiore certezza e speditezza. Una novità particolarmente rilevante riguarda l’obbligo per il creditore di notificare al debitore e al terzo pignorato, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo del procedimento.

Questa formalità, introdotta con la riforma del 2021, ha una ratio ben precisa: rendere edotti i soggetti coinvolti dell’effettiva pendenza del procedimento, evitando immobilizzazioni inutili di somme e garantendo il pieno contraddittorio. Tuttavia, sorge una questione cruciale: cosa accade se l’udienza viene rinviata d’ufficio a data successiva?

Il Tribunale di Napoli Nord ha affrontato questo interrogativo, stabilendo un principio di estrema rilevanza pratica. Lasciando il lettore con una sensazione di incompletezza, l’articolo completo a pagamento svelerà la soluzione adottata dal giudice, approfondendo le implicazioni di questa sentenza e gettando luce su un tema di fondamentale importanza per gli operatori del diritto impegnati nelle procedure esecutive…

INDICE

  1. Esposizione dei fatti di causa
  2. Normativa e precedenti giurisprudenziali applicati
  3. Decisione del caso e analisi della sentenza
  4. Massima risolutiva della sentenza
  5. Implicazioni pratiche della sentenza

1. Esposizione dei fatti di causa

Nella fattispecie esaminata dal Tribunale di Napoli Nord con sentenza del 7 dicembre 2023, il creditore aveva notificato il pignoramento presso terzi e, in ossequio al novellato art. 543, comma 5, c.p.c., aveva provveduto a notificare l’avviso di iscrizione a ruolo sia al debitore che al terzo pignorato. Tuttavia, tali adempimenti sono stati compiuti in ritardo rispetto alla data dell’udienza originariamente fissata nell’atto introduttivo.

Nello specifico, l’atto introduttivo recava come data di comparizione delle parti il 15 giugno 2023, mentre l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo è stato notificato al debitore il 21 giugno 2023 e al terzo il 27 giugno 2023, con successivo deposito telematico dell’avviso il 1° agosto 2023.

Nel frattempo, l’udienza era stata differita d’ufficio a data successiva al periodo feriale 2023. Di fronte a questa situazione, il debitore ha eccepito la tardività degli adempimenti previsti dall’art. 543, comma 5, c.p.c.

2. Normativa e precedenti giurisprudenziali applicati

Il fulcro della questione risiede nell’interpretazione dell’art. 543, comma 5, c.p.c., come modificato dalla L. n. 206 del 2021. Questo disposto stabilisce che “il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo […] La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento“.

Il Tribunale di Napoli Nord ha richiamato la giurisprudenza di merito sul punto, citando le sentenze del Tribunale di Barcellona P.G. (3 febbraio 2023), del Tribunale di Caltanissetta (7 gennaio 2023) e del Tribunale di Ferrara (6 novembre 2022).

Questi precedenti hanno unanimemente stabilito che il termine per la notifica dell’avviso e il deposito dello stesso ha natura perentoria e decadenziale, e la sua inosservanza comporta l’inefficacia del pignoramento, senza possibilità di rimessione in termini se non per ritardo non imputabile (circostanza non allegata nel caso di specie).

3. Decisione del caso e analisi della sentenza

Alla luce di tali premesse normative e giurisprudenziali, il Tribunale di Napoli Nord ha ritenuto che la data dell’udienza cui fare riferimento ai fini del rispetto del termine perentorio ex art. 543, comma 5, c.p.c. sia quella indicata nell’atto di citazione dallo stesso creditore. Pertanto, lo spostamento d’ufficio dell’udienza a data successiva non può consentire al creditore di fruire di un maggior lasso di tempo per adempiere agli obblighi di notifica e deposito dell’avviso.

Secondo il giudice, la ratio dell’istituto è infatti quella di rendere edotto il terzo, entro la data indicata nell’atto introduttivo a lui notificato, che il procedimento è stato effettivamente iscritto a Ruolo, al fine di garantire il contraddittorio ed evitare l’immobilizzazione inutile di somme. Gli adempimenti previsti dall’art. 543, comma 5, c.p.c. assumono dunque il ruolo di impulso del procedimento, garantendone la certezza e la speditezza.

Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale di Napoli Nord ha dichiarato la (sopravvenuta) inefficacia del pignoramento.

4. Massima risolutiva della sentenza

L’attività` imposta dal novellato art. 543, 5˚ comma, c.p.c. e` qualificata come attività` di impulso necessaria ai fini della conservazione degli effetti del pignoramento; ne consegue che sia il perfezionamento della notifica al terzo e dal debitore, che il deposito dell’atto notificato, devono avvenire entro l’udienza indicata in citazione e non entro l’udienza effettiva di comparizione delle parti differita d’ufficio, senza che possa operare il principio della “scissione” degli effetti fra notificante e notificato, in quanto con la scadenza di detto termine perentorio cessano gli obblighi di custodia in capo al terzo” (Tribunale di Napoli Nord, 7 dicembre 2023)

5. Implicazioni pratiche della sentenza

La sentenza del Tribunale di Napoli Nord riveste un’importanza cruciale per gli operatori del diritto impegnati nelle procedure esecutive, in particolare nel delicato ambito del pignoramento presso terzi. Essa chiarisce una questione di rilevanza pratica, stabilendo che il creditore non può beneficiare del rinvio d’ufficio dell’udienza per adempiere agli obblighi di notifica e deposito dell’avviso di iscrizione a ruolo.

Questo principio garantisce certezza e speditezza al procedimento, tutelando al contempo il contraddittorio tra le parti e prevenendo immobilizzazioni inutili di somme da parte del terzo pignorato. Gli avvocati e i professionisti del settore dovranno prestare particolare attenzione al rispetto dei termini perentori previsti dall’art. 543, comma 5, c.p.c., evitando ritardi che possano compromettere l’efficacia del pignoramento.

Inoltre, la sentenza conferma l’interpretazione rigorosa adottata dalla giurisprudenza di merito in relazione a questa disposizione normativa, evidenziando la necessità di un’attenta pianificazione delle attività processuali e una gestione puntuale delle scadenze.

In conclusione, il provvedimento del Tribunale di Napoli Nord rappresenta un importante tassello nella costruzione di un quadro normativo e giurisprudenziale volto a garantire l’efficienza e la certezza delle procedure esecutive, tutelando gli interessi di tutte le parti coinvolte.

Avv. Cosimo Montinaro

(avvocato esecuzioni e recupero crediti)

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