Garanzia per i vizi occulti. La clausola “vista e piaciuta”

Garanzia per i vizi occulti. La clausola “VISTA E PIACIUTA”

La vendita di veicoli usati è una pratica molto comune, ma non priva di insidie per i compratori. Cosa succede quando il venditore inserisce la clausola “vista e piaciuta” nel contratto di compravendita? Esclude automaticamente qualsiasi garanzia per vizi occulti dell’automezzo? Questa sentenza della Corte di Cassazione, pubblicata nel 2016, getta luce su questo annoso dibattito, con importanti implicazioni per avvocati, concessionari e privati che si trovano ad affrontare questo tipo di transazioni.

Esposizione dei Fatti di Causa

La vicenda riguarda l’acquisto di un’autovettura usata da parte della signora F.V. presso la società G&G sas. Nonostante la clausola “vista e piaciuta” inserita nel contratto, l’acquirente ha riscontrato poco dopo gravi problemi all’avantreno anteriore, che hanno richiesto una costosa riparazione. F.V. ha quindi citato in giudizio la società venditrice, chiedendo la restituzione del prezzo pagato e il risarcimento del danno.

Il Giudice di Pace di Milano aveva accolto la domanda, condannando la società al pagamento di oltre 3.600 euro. Tuttavia, il Tribunale di Milano, in sede di appello, aveva successivamente ribaltato la decisione, ritenendo che la clausola “vista e piaciuta” escludesse in toto la garanzia per vizi, anche occulti. Da qui il ricorso in Cassazione della signora F.V.

Normativa di Riferimento

La sentenza si focalizza sull’interpretazione degli articoli 1490 e 1491 del Codice Civile, che disciplinano rispettivamente la garanzia per vizi della cosa venduta e la possibilità per le parti di derogare a tale disciplina mediante apposite clausole contrattuali.

Ma la presenza della clausola “vista e piaciuta” basta davvero ad escludere ogni responsabilità del venditore per i vizi occulti del veicolo?


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