Il danno estetico e la formula di Balthazard: come ottenere giustizia e risarcimento

Il danno estetico e la formula di Balthazard: come ottenere giustizia e risarcimento

Cassazione Civile, Sez. VI-3, 9 settembre 2022, n. 26584

In tema di liquidazione del danno biologico, nel caso di lesioni plurime coesistenti è applicata la formula di Balthazard, per la quale alla determinazione della complessiva percentuale di invalidità permanente non può procedersi mediante una mera sommatoria dei relativi gradi relativi a ciascuna singola lesione, ma si rende necessaria una correzione della sommatoria mediante applicazione di un coefficiente proporzionalmente riduttivo idoneo ad esprimere una percentualizzazione della invalidità coerente con la complessiva residua capacità biologica del danneggiato (massima non ufficiale)


Il risarcimento del danno non patrimoniale rappresenta una delle questioni più complesse nel panorama della responsabilità civile. Tra i vari aspetti critici, la valutazione del danno estetico e la sua corretta quantificazione in presenza di lesioni plurime coesistenti hanno da sempre sollevato accesi dibattiti e profonde divergenze interpretative. Una recente sentenza della Cassazione (n. 26584/2022) getta nuova luce su questi temi, fornendo preziose indicazioni sulle modalità di calcolo del danno biologico in caso di menomazioni multiple. Ma come distinguere il danno estetico da altre componenti del pregiudizio? E come applicare la cosiddetta “formula di Balthazard” per evitare una liquidazione eccessiva? Questa analisi approfondita esamina la sentenza, svelando i criteri guida per una corretta valutazione del danno alla persona. Rimanete con noi per scoprire come affrontare efficacemente queste intricate questioni.

INDICE

  1. Il danno estetico: componente del danno biologico o voce autonoma?
  2. La formula di Balthazard e il calcolo riduzionistico
  3. La personalizzazione del danno non patrimoniale
  4. Conclusioni

Il danno estetico: componente del danno biologico o voce autonoma?

La sentenza in esame ribadisce un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità: il danno estetico non può essere considerato una voce di danno autonoma e ulteriore rispetto al danno biologico, in quanto in quest’ultimo ricompreso. Questa impostazione trae origine dalla celebre sentenza n. 4677/1998, nella quale la Corte affermò che del danno estetico, quale componente del danno biologico, si deve tenere conto nella liquidazione di quest’ultimo, tramite la personalizzazione dei valori monetari standard.

Tale principio è stato successivamente ribadito dalle Sezioni Unite nel 2008, le quali hanno espressamente precisato che una liquidazione del pregiudizio estetico oltre a quello biologico avrebbe costituito un’indebita duplicazione risarcitoria. Conseguentemente, il danno estetico è stato ridotto a una mera categoria descrittiva, incorporata nel più ampio concetto di danno biologico.

Una pronuncia del 2011 offre un esempio emblematico: una persona che riporti uno sfregio permanente sul viso, quantificato in dieci punti di invalidità permanente, non potrà aspettarsi una ulteriore liquidazione di un preteso danno estetico, in quanto “in questo caso il danno biologico è il danno estetico”.

Il danno estetico, quindi, non rappresenta una voce di danno autonoma, ma una modalità di manifestazione del danno biologico, da valutare unitariamente ad altre lesioni dell’integrità psico-fisica secondo le stesse regole. Ciò implica, in caso di lesioni plurime coesistenti, l’applicazione della cosiddetta “formula di Balthazard“.

La formula di Balthazard e il calcolo riduzionistico

La corretta valutazione del danno globale in caso di lesioni plurime coesistenti rappresenta una delle maggiori sfide nella liquidazione del danno biologico. Per affrontare questa problematica, l’ordinamento ha introdotto la cosiddetta “formula di Balthazard” o “calcolo riduzionistico“, disciplinata dall’art. 4 del D.Lgs. 509/1988 e dal D.M. 5 febbraio 1992.

Il fulcro di questa metodologia risiede nel superamento della mera sommatoria aritmetica delle singole percentuali di invalidità permanente riconosciute per ciascuna lesione. Tale approccio, infatti, potrebbe condurre a risultati illogici e sproporzionati, con una valutazione complessiva dell’invalidità superiore al 100%, vanificando così la finalità stessa della valutazione medico-legale.

Per evitare questa incongruenza, il legislatore ha introdotto un meccanismo correttivo a scalare, differenziando le ipotesi di lesioni concorrenti e lesioni coesistenti.

Le lesioni concorrenti interessano il medesimo organo o apparato, e la loro valutazione complessiva è solitamente già prevista nelle tavole medico-legali. Ad esempio, in caso di fratture multiple dello stesso arto, le tabelle forniranno direttamente la percentuale di invalidità corrispondente.

Diverso è il caso delle lesioni coesistenti, che interessano organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro. In questa ipotesi, entra in gioco il calcolo riduzionistico di Balthazard: dopo aver valutato percentualmente ciascuna menomazione, l’invalidità totale sarà data dalla somma delle invalidità parziali diminuita del loro rapporto.

Ad esempio, se a un soggetto vengono riconosciute invalidità parziali del 30% e del 20% per lesioni distinte, l’invalidità totale non sarà del 50% (somma aritmetica), bensì del 44% (30% + 20% – 30% x 20%).

Questo meccanismo correttivo garantisce che la valutazione complessiva non superi la soglia massima del 100%, rispecchiando in modo più realistico l’effettiva capacità dinamico-relazionale residua del danneggiato.

La Corte di Cassazione, nell’ordinanza in esame, ribadisce che l’adozione della formula di Balthazard persegue proprio l’obiettivo di evitare un’illogica sovrastima dell’invalidità, incompatibile con la finalità stessa della valutazione medico-legale, volta a individuare la residua capacità “biologica” (o dinamico-relazionale) del soggetto.

In sintesi, il calcolo riduzionistico rappresenta uno strumento chiave per garantire una valutazione coerente e proporzionata del danno globale in caso di lesioni plurime coesistenti, assicurando che la sommatoria delle singole invalidità non superi il limite massimo del 100% e rifletta in modo adeguato la reale condizione del danneggiato.

La personalizzazione del danno non patrimoniale

    Ma come valorizzare i pregiudizi estetici che possono incidere in modo particolare sulla sfera dinamico-relazionale del danneggiato, specie in caso di giovane età? La soluzione indicata dalla sentenza in esame risiede nella personalizzazione del danno.

    Sebbene tale orientamento sia consolidato da tempo, la base normativa si rinviene oggi nell’art. 138, comma 3, del Codice delle assicurazioni private, che prevede la possibilità per il giudice di disporre un aumento, entro il 30%, di quanto previsto dalla tabella normativa per il risarcimento delle lesioni di non lieve entità, qualora la menomazione abbia inciso in maniera particolare sulla sfera dinamico-relazionale del soggetto.

    Tuttavia, la Corte precisa che tale personalizzazione in aumento può essere concessa solo laddove le conseguenze dannose inficianti la sfera dinamico-relazionale del soggetto eccedano le ordinarie conseguenze, non potendosi considerare circostanza straordinaria, ad esempio, la giovane età del danneggiato.

    Conclusioni

      La sentenza in esame offre importanti chiarimenti in merito alla valutazione del danno estetico e all’applicazione della formula di Balthazard in caso di lesioni plurime coesistenti. Tuttavia, emergono alcune incongruenze nel quadro dell’attuale statuto del danno alla persona, derivanti dalla separazione di questo in due diverse componenti (morale e dinamico-relazionale), di cui solo la seconda aumentabile a titolo di personalizzazione entro un tetto massimo.

      La valorizzazione del pregiudizio subito e della sofferenza patita non sempre può essere incasellata in percentuali e rigide tabelle, soprattutto laddove risalta l’esigenza di superare i valori standard per una compiuta valutazione delle specificità del caso concreto.

      Sarebbe opportuno intraprendere una riflessione sull’istituto della personalizzazione del danno alla persona, al fine di renderlo realmente efficace nello scopo per cui è previsto: argine all’imperante uso della meccanica applicazione dei punti di invalidità, pur necessaria per un’uniformità di base dei risarcimenti.

      Avv. Cosimo Montinaro

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      (avvocato esperto in risarcimento danni)

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