Proprietร  del lastrico solare: annullata la sentenza per mancata citazione di tutti i condomini โ€“ Corte di Appello di Napoli, 2024

La Corte dโ€™Appello di Napoli ha annullato una sentenza di primo grado riguardante una controversia sulla proprietร  di un lastrico solare e una scala esterna in un condominio di Procida, dichiarandone la nullitร  per difetto di integritร  del contraddittorio. La decisione evidenzia come nelle cause che coinvolgono beni condominiali sia necessaria la partecipazione di tutti i condomini al giudizio. La Corte ha rimesso gli atti al Tribunale di Napoli per un nuovo esame della controversia, sottolineando lโ€™importanza del principio del litisconsorzio necessario nelle controversie condominiali.

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Per una comprensione completa della vicenda giudiziaria, ti invitiamo a proseguire con la lettura del testo completo.

INDICE

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA

ESPOSIZIONE DEI FATTI

La controversia trae origine da una causa civile presso il Tribunale di Napoli, dove due coniugi proprietari di un immobile a piano terra in Procida chiedevano lโ€™accertamento della loro proprietร  esclusiva sul lastrico solare di copertura e la rimozione di un cancello installato dalla convenuta allโ€™ingresso della scala dโ€™accesso comune. I ricorrenti sostenevano di essere proprietari esclusivi dei lastrici, pur riconoscendo un diritto di passaggio in favore degli altri condomini per accedere ai loro appartamenti.

La convenuta, proprietaria dellโ€™appartamento al secondo piano, si opponeva alla richiesta e presentava domanda riconvenzionale per far accertare la sua proprietร  esclusiva sulla porzione di lastrico solare e sulla scala esterna, anche per usucapione. La convenuta sosteneva di aver posseduto in via esclusiva la scala almeno dagli anni cinquanta e che lโ€™area definita come lastrico solare era in realtร  unโ€™area di sedime di sua proprietร .

Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 9029/2017, aveva rigettato sia la domanda principale che quella riconvenzionale, compensando le spese di lite tra le parti. Contro tale decisione, entrambe le parti hanno proposto appello.

NORMATIVA E PRECEDENTI

La Corte dโ€™Appello ha fondato la propria decisione su consolidati principi giurisprudenziali in materia di litisconsorzio necessario nelle controversie condominiali. In particolare, ha richiamato la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. sez. un. 25454/2013; sez. II 26208/2019; id. 24234/2018; id. 5190/2002) secondo cui le azioni di rivendica e di accertamento della proprietร  esclusiva di un bene condominiale introducono una controversia che ha come oggetto lโ€™esistenza di un rapporto unico plurisoggettivo e richiede la partecipazione al giudizio di tutti coloro dei quali si prospetta la contitolaritร .

Tale orientamento si basa sul principio secondo cui la sentenza non puรฒ conseguire un risultato utile se non pronunciata nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione, in quanto lโ€™accertamento della proprietร  di un bene con lโ€™effetto di intangibilitร  proprio del giudicato non puรฒ essere effettuato se non nei confronti di tutti i soggetti a vantaggio o nei confronti dei quali รจ destinato ad operare.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

La Corte dโ€™Appello ha rilevato che la porzione di lastrico e la scala esterna in questione sono destinati, per le loro obiettive caratteristiche strutturali e funzionali, al servizio dei diversi immobili di proprietร  esclusiva delle parti. In particolare, questi beni servono sia agli appartamenti ubicati nel medesimo fabbricato che come copertura alla consistenza immobiliare posta a piano terra.

Tale configurazione dei beni come condominiali trova riscontro anche nella scrittura privata di transazione del 4 ottobre 1973, dove i contraenti davano esplicitamente atto della natura condominiale di parte del terrazzo di copertura.

La Corte ha quindi dichiarato la nullitร  della sentenza di primo grado per non aver integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i condomini interessati, in particolare del proprietario dellโ€™appartamento al primo piano. Tale nullitร  si estende sia alla domanda riconvenzionale che alla domanda principale, data la stretta dipendenza tra le due azioni.

ESTRATTO DELLA SENTENZA

โ€œConsegue che, essendo i beni per cui รจ causa configurabili come beni condominiali, lโ€™accertamento della titolaritร  esclusiva di essi, cui ambisce la domanda riconvenzionale proposta da [parte convenuta] e proseguita dai suoi eredi, esige la necessaria partecipazione al giudizio anche dellโ€™altro condomino, giacchรฉ, secondo principi consolidati, lโ€™accertamento della proprietร  di un bene con lโ€™effetto di intangibilitร  proprio del giudicato non puรฒ essere effettuato se non nei confronti di tutti i soggetti a vantaggio o nei confronti dei quali รจ destinato ad operare [โ€ฆ] Va perciรฒ dichiarata la nullitร  del capo della sentenza che ha deciso sul capo di domanda riconvenzionale in esame perchรฉ pronunciata senza la necessaria partecipazione al giudizio del condomino, e quindi a contraddittorio non integro.โ€

(Corte dโ€™Appello di Napoli, sentenza n. 4161/2024)