📌 LA VICENDA
- Materia: Diritto civile – Condominio
- Oggetto: Dichiarazione condomini morosi – Legittimazione passiva amministratore in proprio
- Normativa: art. 63, comma 2, disp. att. c.c., artt. 2043 c.c., 269 c.p.c., 106 c.p.c., 1130 c.c.
- Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati
- Parole chiave: amministratore condominio, responsabilità aquiliana, legittimazione passiva, dichiarazione condomini morosi, dovere di cooperazione
In tema di opposizione all’esecuzione proposta dal condomino moroso avverso l’azione esecutiva intrapresa dal creditore del condominio ex art. 63, comma 2, disp. att. c.c., la legittimazione processuale passiva per le contestazioni relative alla veridicità, validità o correttezza della dichiarazione sulle generalità dei condomini morosi resa dall’amministratore del condominio spetta al solo amministratore in proprio e non come rappresentante dell’ente condominiale, in quanto l’obbligo di comunicare i dati dei condomini morosi costituisce un dovere legale di cooperazione con i creditori funzionale al rispetto dell’ordine di escussione contemplato dal comma 2 dell’art. 63 disp. att. c.c., che è estraneo al rapporto di mandato intercorrente con il condominio e la cui violazione dà luogo a una responsabilità di tipo aquiliano.
La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza depositata nel 2026, ha rigettato l’appello proposto da una condomina morosa contro la sentenza del Tribunale che aveva respinto la sua opposizione a precetto notificatole dal creditore del condominio. L’appellante lamentava che il primo giudice avesse erroneamente negato la chiamata in causa del condominio per far valere la nullità della dichiarazione dell’amministratore che attestava la sua morosità. I giudici hanno confermato che la legittimazione passiva per contestare la dichiarazione ex art. 63 disp. att. c.c. spetta esclusivamente all’amministratore in proprio, non sussistendo né litisconsorzio necessario né comunanza di causa con il condominio, trattandosi di responsabilità aquiliana dell’amministratore per violazione di un dovere legale di cooperazione estraneo al mandato condominiale.
⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Assenza di litisconsorzio necessario con l’ente condominiale nell’opposizione all’esecuzione proposta dal singolo condomino, essendo l’oggetto del giudizio limitato all’accertamento della corretta determinazione della quota di responsabilità del condomino intimato
- Inapplicabilità della compensazione tra il credito del creditore del condominio verso il condomino moroso e il credito vantato dal condomino verso il condominio per mancanza di identità di soggetti nei due rapporti distinti
- Onere del condomino intimato o esecutato di allegare e provare che la quota dell’obbligazione condominiale gravante su di lui è diversa da quella indicata dal creditore mediante documentazione idonea
- Natura e funzione della dichiarazione ex art. 63 disp. att. c.c. quale mero strumento per rendere edotto il creditore delle generalità dei condomini morosi e dell’importo del debito condominiale, non costituendo presupposto logico-giuridico dell’azione esecutiva
- Persistenza dell’interesse del debitore alla decisione sull’opposizione nonostante l’estinzione del processo esecutivo per intervenuto pagamento volto ad evitare la vendita dei beni pignorati
- Inapplicabilità dell’art. 269, comma 1, c.p.c. sulla chiamata in causa del terzo quando non sussiste comunanza di causa né rapporto di garanzia tra condomino moroso e condominio
