Retribuzione ferie: illegittimo tagliare le indennità durante le ferie annuali – Tribunale di Salerno 2025

Il diritto alle ferie retribuite rappresenta uno dei pilastri fondamentali della tutela del lavoratore subordinato, garantito non solo dalla Costituzione italiana ma anche dal diritto dell’Unione Europea. Tuttavia, nella pratica quotidiana, milioni di lavoratori italiani si trovano a percepire durante il periodo di ferie una retribuzione sensibilmente inferiore rispetto a quella ordinaria, a causa dell’esclusione di alcune voci retributive come le indennità legate alle mansioni svolte.

Questa prassi, consolidata da decenni di contrattazione collettiva, è stata progressivamente messa in discussione dalla giurisprudenza europea e ora anche da quella italiana, che hanno chiarito come la retribuzione feriale debba essere sostanzialmente equivalente a quella ordinaria per non scoraggiare i lavoratori dal fruire del riposo cui hanno diritto.

Una recente pronuncia del Tribunale di Salerno ha affrontato proprio questa delicata questione, offrendo importanti chiarimenti sul contenuto del diritto alle ferie retribuite e sui requisiti che deve possedere la retribuzione erogata durante il periodo di assenza per ferie. La vicenda ha visto protagonista un’infermiera che, dopo anni di servizio presso una struttura ospedaliera, si è rivolta al giudice del lavoro contestando la prassi del proprio datore di lavoro di escludere determinate indennità dal calcolo della retribuzione feriale.

La decisione, emessa nel 2025, ha accolto integralmente le richieste della lavoratrice, riconoscendo il suo diritto a percepire anche durante le ferie tutte quelle componenti retributive intrinsecamente connesse allo svolgimento delle proprie mansioni. Il Tribunale salernitano ha fatto propri i principi affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e dalla Corte di Cassazione italiana, segnando un punto di svolta nella tutela dei diritti dei lavoratori in materia di retribuzione durante le ferie annuali.

➡️RICHIEDI UNA CONSULENZA⬅️ all’Avv. Cosimo Montinaroemail segreteria@studiomontinaro.it

Indice

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
  • SCARICA LA SENTENZA ⬇️

ESPOSIZIONE DEI FATTI

La controversia trae origine dalla situazione lavorativa di un’infermiera in servizio presso un importante presidio ospedaliero. La lavoratrice, impiegata nella struttura sanitaria da diversi anni, aveva sempre percepito durante i periodi di assenza dal lavoro per ferie una retribuzione inferiore rispetto a quella normalmente corrisposta durante i periodi di effettiva prestazione lavorativa.

Tale differenza retributiva derivava dall’applicazione delle disposizioni della contrattazione collettiva di settore, che prevedeva l’esclusione di determinate indennità specifiche dal calcolo della retribuzione da erogare durante il periodo feriale. In sostanza, mentre durante i mesi di lavoro effettivo la lavoratrice percepiva sia lo stipendio base che le indennità correlate alle sue mansioni, durante le ferie le veniva corrisposto esclusivamente lo stipendio tabellare, senza le componenti accessorie della retribuzione.

Convinta che questa prassi fosse in contrasto con i principi del diritto europeo e con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in materia di diritto alle ferie retribuite, l’infermiera decideva di agire in giudizio. Nel giugno del 2025 depositava presso il Tribunale di Salerno un ricorso nel quale contestava la legittimità delle clausole della contrattazione collettiva che escludevano determinate voci retributive dalla retribuzione feriale.

A fondamento della propria pretesa, la ricorrente sosteneva che la normativa europea, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, impone agli Stati membri di garantire ai lavoratori una retribuzione durante le ferie sostanzialmente equivalente a quella ordinaria. La lavoratrice riteneva quindi che la contrattazione collettiva nazionale, nella parte in cui escludeva le indennità dalla base di calcolo della retribuzione feriale, fosse in contrasto con il diritto dell’Unione e dovesse essere disapplicata dal giudice italiano.

Nel ricorso veniva pertanto chiesto al Tribunale di accertare tale contrasto normativo e di dichiarare il diritto della lavoratrice a veder incluse le indennità specifiche nella retribuzione da percepire durante i periodi di ferie annuali. Di conseguenza, si chiedeva la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive maturate negli anni precedenti, corrispondenti alle indennità non corrisposte durante i periodi feriali.

Regolarmente instauratosi il contraddittorio con la notifica del ricorso al datore di lavoro, quest’ultimo non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace per l’intero svolgimento del processo. La causa veniva quindi istruita esclusivamente sulla base della documentazione prodotta dalla ricorrente, che comprendeva le buste paga relative ai periodi lavorativi e ai periodi feriali, dalle quali emergeva chiaramente la differenza di trattamento economico contestata.

All’udienza di discussione, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno, acquisite le note di trattazione scritta depositate dalla difesa della lavoratrice, decideva la causa con sentenza a motivazione contestuale, accogliendo integralmente le domande formulate dalla ricorrente.

NORMATIVA E PRECEDENTI

Il quadro normativo di riferimento per la decisione della controversia si compone di diverse fonti, sia di livello nazionale che europeo, che nel loro insieme delineano il contenuto e la portata del diritto alle ferie retribuite.

Sul piano costituzionale, il fondamento del diritto riposa nell’articolo 36 della Costituzione, che al terzo comma stabilisce espressamente che “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi“. Si tratta di una norma di particolare rilevanza, che qualifica le ferie come diritto irrinunciabile del lavoratore e ne sancisce espressamente la natura retribuita.

A livello di legislazione ordinaria, l’articolo 2109 del codice civile al primo e secondo comma prevede che “il prestatore di lavoro ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito“, mentre il Decreto Legislativo numero 66 del 2003 all’articolo 10 dispone che “il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite“. Tali disposizioni recepiscono nell’ordinamento interno gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione Europea in materia di orario di lavoro e periodi di riposo.

Sul versante della regolamentazione di diritto euro-unitario, assume rilievo centrale l’articolo 31 numero 2 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, che stabilisce che “ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite“. La Carta, in forza dell’articolo 6 del Trattato sull’Unione Europea, ha lo stesso valore giuridico dei Trattati, costituendo quindi una fonte di primaria importanza nell’ordinamento europeo.

La disciplina europea trova poi una specifica articolazione nell’articolo 7 della direttiva numero 88 del 2003, relativa all’organizzazione dell’orario di lavoro, che prevede che “gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali“. Tale disposizione ha carattere imperativo e inderogabile, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Proprio la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha svolto un ruolo decisivo nel chiarire il contenuto del diritto alle ferie retribuite e i criteri per determinare quale debba essere la retribuzione spettante al lavoratore durante il periodo feriale. Con una prima importante pronuncia del 16 marzo 2006, la Corte aveva affermato che “l’espressione ferie annuali retribuite, che figura in tale disposizione, significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi della direttiva, la retribuzione va mantenuta. In altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo“.

📚 🤖 Banca Dati