🔍 Riassunto Principale
⚖️ Principio chiave: La liquidazione equitativa del danno da perdita di chance di godere più a lungo del rapporto parentale richiede parametri oggettivi, motivazione adeguata e proporzionalità con il danno alla vittima primaria, non potendo ridursi a somme simboliche irrisorie.
- ◈Il giudice deve esplicitare gli elementi di fatto considerati e il criterio di monetizzazione seguito, indicando valore base e sistema di elaborazione della stima equitativa
- ◈La liquidazione del danno da perdita di chance parentale deve essere proporzionata al danno riconosciuto alla vittima primaria, pur restando inferiore dato il minor impatto
- ◈Le tabelle milanesi per il danno da morte costituiscono parametro orientativo ma non applicabile direttamente, richiedendo consistente abbattimento per eterogeneità dei beni lesi
- ◈Nesso causale tra ritardo diagnostico e decesso escluso quando patologia presenta evoluzione imprevedibile senza probabilità superiore al 50% di salvezza con intervento tempestivo
Esito: Appello parzialmente accolto – Risarcimento aumentato
La Corte d’Appello di Firenze ha affrontato una questione di rilevante impatto pratico nella responsabilità medica sanitaria: come quantificare correttamente il danno da perdita di chance patito dai congiunti di un paziente deceduto a causa di malpractice medica quando il nesso causale diretto tra l’errore e la morte non è provato. La pronuncia in esame interviene su un caso di ritardo diagnostico di dissecazione aortica che aveva sottratto al paziente la possibilità di sottoporsi tempestivamente ad intervento chirurgico salvavita, pur senza determinare con probabilità prevalente il decesso. Le eredi del paziente lamentavano l’esiguità delle somme riconosciute dal Tribunale a titolo di risarcimento del pregiudizio sofferto per la perdita della possibilità di godere più a lungo del rapporto con il congiunto.
La Corte territoriale ha accolto parzialmente l’appello, riformando significativamente la sentenza di primo grado sul quantum del danno non patrimoniale riconosciuto alle congiunte, aumentando le somme da duemilacinquecento euro ciascuna a cifre comprese tra tredicimilacinquecento e sedicimilacinquecento euro. La decisione fornisce importanti criteri metodologici per la liquidazione equitativa del danno da perdita di chance nel rapporto parentale, evidenziando la necessità di ancorare il giudizio a parametri oggettivi che evitino arbitrarietà pur senza applicare meccanicamente le tabelle per il danno da morte. Il principio affermato dalla Corte fiorentina rappresenta un significativo punto di equilibrio tra l’esigenza di riconoscere un ristoro adeguato al pregiudizio subito dai familiari e la necessità di rispettare la natura ontologicamente diversa del bene leso rispetto al danno parentale da morte.
PRINCIPI DI DIRITTO TRATTATI E RISOLTI
1. Esclusione del nesso causale tra ritardo diagnostico e decesso in presenza di patologia imprevedibile
Il nesso eziologico tra malpractice sanitaria ed evento morte deve essere accertato secondo la regola del “più probabile che non”, valutando se il comportamento doveroso omesso avrebbe impedito l’evento lesivo mediante giudizio controfattuale. Nel caso di patologie caratterizzate da imprevedibilità evolutiva e potenziale gravità delle complicanze, come la dissecazione aortica, il nesso causale va escluso quando non risulti possibile affermare con sufficiente grado di probabilità che, in assenza di errore medico, il paziente si sarebbe salvato. La Corte afferma testualmente: “La patologia che affliggeva il paziente, infatti, è caratterizzata da una imprevedibilità evolutiva e dalla potenziale gravità delle sue complicanze, di talché non risulta possibile esprimere con un sufficiente grado di probabilità che, in assenza di errore medico, il paziente si sarebbe salvato”. Tale principio esclude la configurabilità della responsabilità per il danno terminale quando la probabilità di sopravvivenza con intervento tempestivo resta inferiore al cinquanta percento.
2. Configurabilità del danno da perdita di chance di sopravvivenza in caso di ritardo diagnostico
Quando il ritardo diagnostico sottrae al paziente l’opzione chirurgica che avrebbe potuto consentire maggiori possibilità di evitare l’exitus, pur senza determinarlo con probabilità prevalente, si configura un danno da perdita di chance risarcibile. La Corte territoriale conferma che “risultando il decesso praticamente contestuale all’arrivo all’Ospedale, considerando anche i tempi tecnici ed organizzativi richiesti per approntare l’intervento, la ritardata diagnosi ha determinato il sacrificio della possibilità di un risultato migliore che configura la perdita di chance”. Il pregiudizio consiste nella perdita di maggiori possibilità di procedere all’intervento prima che la condizione clinica precipitasse irreversibilmente, costituendo danno autonomo rispetto alla perdita del risultato finale. La natura del danno da perdita di chance si differenzia ontologicamente dal danno terminale.
3. Riconoscimento autonomo del danno da perdita di chance parentale patito iure proprio dai congiunti
I familiari del paziente deceduto hanno diritto al risarcimento iure proprio del danno da perdita di chance di godere di un più duraturo rapporto parentale, autonomo e distinto sia dal danno ereditario trasmesso dalla vittima primaria sia dal danno da morte del congiunto. La pronuncia evidenzia che “la domanda giudiziale che configuri una ipotesi di danno da perdita di chance di sopravvivenza fatto valere dai congiunti della vittima iure hereditario, e un danno da perdita di chance di godere del rapporto parentale fatto valere dai parenti iure proprio, ripete il suo autonomo fondamento in ragione della incertezza sull’anticipazione dell’evento morte”. Tale pregiudizio consiste nella privazione della possibilità di vivere ancora per un periodo apprezzabile il rapporto affettivo con il congiunto, configurandosi quale lesione seria meritevole di adeguato ristoro monetario.
4. Obbligo di motivazione adeguata nella liquidazione equitativa del danno non patrimoniale
Il giudice che procede alla liquidazione equitativa del danno ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. deve esplicitare le ragioni per cui il pregiudizio non può essere provato nel suo esatto ammontare e dare conto sia degli elementi di fatto presi in considerazione sia del criterio seguito per la monetizzazione. La Corte richiama il consolidato principio secondo cui “il giudice di merito, al fine di assolvere l’onere di rendere una motivazione chiara ed esauriente, deve esplicitare le ragioni per cui il danno non può essere provato nel suo esatto ammontare e dar conto sia degli elementi di fatto presi in considerazione sia del criterio seguito per la monetizzazione, indicando il valore monetario di base da cui il ragionamento ha preso le mosse e il sistema con il quale esso è stato elaborato per pervenire alla stima”. La mancata indicazione di parametri oggettivi e della metodologia di calcolo rende la liquidazione equitativa arbitraria e censurabile in sede di gravame.
5. Necessità di parametri oggettivi nella quantificazione del danno da perdita di chance parentale
La liquidazione del danno da perdita di chance non può essere tabellata né può applicarsi meccanicamente la tabella milanese per il danno da morte, trattandosi di bene giuridico leso ontologicamente disomogeneo. Tuttavia, il giudizio equitativo deve ancorarsi a parametri oggettivi che evitino l’arbitrarietà, utilizzando come riferimenti orientativi sia il danno da morte ipotetico sia il danno da perdita di chance riconosciuto alla vittima primaria. La Corte precisa che “vi è l’esigenza di ancorare il giudizio equitativo ad un parametro che non sia tanto soggettivo da divenire arbitrario e, in questo senso, il riferimento all’evento morte che si sarebbe in ipotesi potuto scongiurare costituisce comunque uno dei parametri coi quali confrontarsi, seppur soltanto al fine di orientare la liquidazione”. Il metodo richiede di quantificare preventivamente il danno da morte che sarebbe spettato secondo le tabelle milanesi, per poi operare un consistente abbattimento proporzionato all’entità della chance perduta.
6. Proporzionalità tra danno alla vittima primaria e danno ai congiunti nella perdita di chance
Il danno da perdita di chance parentale deve essere proporzionato al danno da perdita di chance di sopravvivenza riconosciuto alla vittima primaria, pur restando inferiore dato il diverso impatto del pregiudizio. La pronuncia stabilisce che “alle congiunte del paziente per la perdita della propria chance di vivere più a lungo il rapporto con lui, non potrà che spettare una somma inferiore a quella spettante a lui medesimo, ma comunque proporzionata ad esso”. Nel caso concreto, la Corte individua nella proporzione di un mezzo il rapporto equo tra i due crediti risarcitori, riconoscendo ai familiari somme pari alla metà di quanto liquidato al defunto. Tale criterio bilancia il minor impatto della perdita sui congiunti rispetto alla vittima primaria con la necessità di riconoscere comunque un ristoro adeguato alla serietà del pregiudizio patito.
7. Inidoneità di somme simboliche a risarcire pregiudizi seri da perdita di chance
Somme di importo esiguo e manifestamente inadeguate, come duemilacinquecento euro, non costituiscono ristoro sufficiente per il danno da perdita di chance di godere più a lungo del rapporto parentale, configurandosi quale pregiudizio serio meritevole di adeguata monetizzazione. La Corte censura la liquidazione di primo grado evidenziando che “la determinazione del danno iure proprio operata dal primo giudice risulta ictu oculi inadeguata a risarcire per equivalente un pregiudizio serio quale quello derivante dalla perdita di chance apprezzabili di godere più a lungo della relazione con il proprio congiunto”. Il confronto con le somme riconosciute alla vittima primaria conferma l’incongruenza di importi che rappresentano solo una frazione irrisoria del danno complessivamente risarcito, non potendo ridursi a liquidazioni meramente simboliche pregiudizi che incidono significativamente sulla sfera esistenziale dei familiari.
Avv. Cosimo Montinaro – segreteria@studiomontinaro.it
INDICE
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
La vicenda trae origine da un episodio di malpractice sanitaria verificatosi nel 2010 presso il pronto soccorso di un ospedale toscano. Un paziente di sessantasei anni fu trasportato in ambulanza presso la struttura ospedaliera intorno alle ore dodici e trenta a causa di un forte dolore trafittivo nella regione epigastrica con irradiazione posteriore dorsale insorto improvvisamente. Dopo aver effettuato i primi esami diagnostici, i medici esclusero già dalle ore tredici la presenza di una sindrome coronarica acuta. Da quel momento, i sanitari eseguirono radiografia del torace, somministrarono morfina ed altri farmaci, e posizionarono sondino naso gastrico.
Alle ore quindici e trenta fu riscontrata una iposfigmia femorale destra, consistente in una diversa ampiezza e pressione dei polsi agli arti inferiori, circostanza che fece sospettare una patologia aortica. Conseguentemente fu richiesta una angio TAC dell’aorta addominale e degli arti inferiori, poi non prontamente eseguita. Solo alle ore diciassette, dopo aver nuovamente rilevato una marcata differenza di pressione agli arti superiori, i sanitari disposero l’esecuzione di angio TAC dell’aorta toraco-addominale. L’esame diagnostico fece emergere la presenza di una dissecazione aortica dall’arco fino all’aorta addominale, patologia per la quale risultava necessario il trasferimento immediato del paziente presso il reparto di cardiochirurgia di altra struttura ospedaliera per sottoporlo ad intervento chirurgico d’urgenza.
Il trasferimento fu disposto alle ore diciassette e quarantaquattro. All’arrivo nel reparto di cardiochirurgia, intorno alle ore diciotto e trenta, il paziente fu colto da arresto cardio-respiratorio con conseguente constatazione del decesso alle ore diciotto e cinquanta, nonostante i tentativi di rianimazione. Le congiunte del paziente, ritenendo i sanitari responsabili della morte per errore nella diagnosi e nell’approccio terapeutico, nonché per lesione del consenso informato, convenirono l’azienda sanitaria dinnanzi al Tribunale per ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti.
All’esito dell’istruttoria con consulenza tecnica d’ufficio medico-legale, il giudice di primo grado ritenne sussistente l’errore medico consistito in un ritardo diagnostico della dissecazione aortica quantificabile in circa quattro ore rispetto ai tempi esigibili in adempimento della dovuta diligenza professionale. Tuttavia, alla luce delle risultanze peritali, il Tribunale affermò che la diagnosi tardiva non aveva determinato il decesso del paziente ma soltanto la perdita di una chance apprezzabile di sopravvivere sottoponendosi tempestivamente ad un intervento di particolare complessità caratterizzato da elevata mortalità operatoria.
I consulenti tecnici d’ufficio evidenziarono che l’applicazione delle linee guida avrebbe consentito di accelerare la diagnosi con maggiori possibilità di procedere all’intervento prima che la situazione clinica precipitasse irreversibilmente, concludendo che il ritardo diagnostico aveva determinato “il sacrificio della possibilità di un risultato migliore che configura la perdita di chance, non quantificabile in termini percentuali”. Per questi motivi, il Tribunale condannò l’azienda sanitaria a corrispondere alle attrici la somma complessiva di circa trentamila euro, liquidata equitativamente, a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance sofferto dal paziente e trasmesso alle sue eredi, nonché la somma di duemilacinquecento euro per ciascuna a titolo di danno da perdita di chance di godere di un più lungo rapporto parentale con il congiunto.
Le congiunte del paziente proposero appello avverso la sentenza di primo grado, contestando sia l’esclusione del nesso causale tra la condotta colposa dei medici e il decesso sia l’esiguità della liquidazione del danno non patrimoniale patito iure proprio. In via istruttoria, le appellanti chiesero la rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio o la chiamata a chiarimenti degli esperti già nominati, reiterando l’istanza di ammissione delle prove testimoniali volte a dimostrare la sussistenza e l’entità del danno conseguente alla lesione del rapporto parentale. L’azienda sanitaria si costituì eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’appello e contestando nel merito le censure mosse, chiedendo l’integrale conferma della sentenza impugnata.
NORMATIVA E PRECEDENTI
La disciplina normativa di riferimento della controversia è costituita dagli artt. 1218 e 1176 c.c. in tema di responsabilità contrattuale e diligenza professionale, applicabili alla responsabilità della struttura sanitaria per inadempimento alle obbligazioni assunte con il contratto di spedalità. Rileva inoltre l’art. 2043 c.c. sulla responsabilità extracontrattuale invocata in via subordinata dalle attrici. Sul piano del nesso di causalità, trovano applicazione gli artt. 1223 e 2056 c.c. che disciplinano il risarcimento del danno limitato alle conseguenze immediate e dirette dell’inadempimento o del fatto illecito.
Per la quantificazione del danno, assume rilievo l’art. 1226 c.c. che consente al giudice di liquidare equitativamente il pregiudizio quando non può essere provato nel suo preciso ammontare. L’art. 2697 c.c. disciplina l’onere della prova, gravando sull’attore la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto al risarcimento, compresa l’entità del pregiudizio sofferto.
In materia di responsabilità medica sanitaria, la Legge n. 24 del 2017, nota come Legge Gelli-Bianco, ha introdotto una disciplina organica della materia, distinguendo la responsabilità della struttura sanitaria, configurata come contrattuale ex art. 1218 c.c., dalla responsabilità dell’esercente la professione sanitaria, qualificata come extracontrattuale ex art. 2043 c.c. L’art. 7 della predetta legge disciplina inoltre gli obblighi di trasparenza in materia di attività, qualità e sicurezza delle cure.
