Perdita di chance di sopravvivenza insufficiente per risarcimento – Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 2026

📌 LA VICENDA

  • Materia: Responsabilità sanitaria – Danno da perdita di chance
  • Oggetto: Meningoencefalite batterica – Inadeguata gestione clinica
  • Normativa: art. 1218 c.c., art. 696 bis c.p.c., L. 24/2017
  • Giurisprudenza conforme: Cass. civ., sez. III, 27 marzo 2014, n. 7195; Cass. civ., sez. III, 19 settembre 2023, n. 26851; Cass. civ., sez. III, 30 ottobre 2019, n. 28993; Cass. civ., sez. III, 16 gennaio 2018, n. 964
  • Parole chiave: perdita chance sopravvivenza, danno risarcibile, percentuale apprezzabile, meningoencefalite, gestione clinica inadeguata

La perdita di chance di sopravvivenza compresa tra il 10% e il 15% non è apprezzabile, seria e consistente ai fini del risarcimento del danno. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza del 2026, ha rigettato la domanda risarcitoria degli eredi di un paziente deceduto per meningoencefalite da Listeria, nonostante l’accertata inadeguata gestione clinica da parte dei sanitari del Pronto Soccorso. La pronuncia afferma che il danno da perdita di chance è risarcibile solo quando la possibilità perduta sia apprezzabile, seria e consistente, requisiti non sussistenti quando l’incidenza della condotta colposa sulle possibilità di sopravvivenza è compresa in un range troppo basso. Il giudice ha compensato le spese di lite tra tutte le parti in considerazione della negligente condotta clinica accertata e della complessità giuridica delle questioni trattate.

Massima

Va osservato che la giurisprudenza di legittimit ha aperto le porte alla autonoma risarcibilit del cosiddetto danno da perdita di chance di guarigione con la pronuncia n. 4400/04. La Suprema Corte ha definito la chance perduta come la concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato, e non una mera aspettativa di fatto ma un’entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d’autonoma valutazione, per cui la perdita della possibilità di conseguire un risultato utile, era considerata tale da configurare un danno concreto ed attuale […] La peculiarità di tale danno consisterà, pur sempre, nella possibilità di risarcire un danno futuro ed incerto, ma probabile, indipendentemente dall’avverarsi del pregiudizio, costituendo oggetto del risarcimento la chance perduta e non il danno effettivo. Ciò precisato, va evidenziato che, al pari di ogni altro evento di danno, l’affermazione del pregiudizio da perdita di chance presuppone il necessario accertamento di un nesso di derivazione causale da una condotta colpevole commissiva od omissiva, da effettuarsi secondo il consueto criterio della preponderanza dell’evidenza, senza possibilità di sovrapporre e confondere la possibilità costituente il contenuto della chance con la probabilità significativa sul piano eziologico. Tuttavia, per poter rilevare sul piano risarcitorio, la chance deve essere apprezzabile, seria e consistente. La Suprema Corte con la sentenza n. 28993/2019 è tornata a occuparsi del problema in sintonia con i princìpi già affermati nella precedente decisione: la perdita di chance consiste nella privazione della possibilità di un miglior risultato incerto ed eventuale (la maggiore durata della vita o la sopportazione di minori sofferenze), conseguente – secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica – alla condotta colposa del sanitario, e integra un evento di danno risarcibile da liquidare in via equitativa se la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente. La condotta colpevole del sanitario ha avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto rispetto all’eventualità di maggior durata della vita o di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo. Tale possibilità perduta di un evento incerto (la chance perduta) ed è risarcibile equitativamente, alla luce di tutte le circostanze del caso, ove risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli (ripercussioni sulla sfera non patrimoniale del paziente) che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza.