📌 LA VICENDA
- Materia: Responsabilità Sanitaria – Consenso Informato
- Oggetto: Intervento per ernia inguinale – Esecuzione su lato non diagnosticato per necessità intraoperatoria – Mancanza di consenso specifico – Risarcimento danni
- Normativa: artt. 2, 13, 32 Cost.; artt. 1218, 1223, 1228 c.c.
- Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati
- Parole chiave: Autodeterminazione, Consenso informato, Rifiuto ipotetico, Onere della prova, Responsabilità medica
In tema di responsabilità sanitaria, l’inadempimento dell’obbligo di acquisire il consenso informato non configura un danno in re ipsa, gravando sul paziente l’onere di allegare e provare, anche tramite presunzioni, che se fosse stato correttamente informato avrebbe rifiutato l’intervento, dovendosi altrimenti escludere il risarcimento per la sola violazione dell’autodeterminazione qualora l’atto medico sia stato eseguito correttamente.
Il Tribunale di Catanzaro chiarisce che la prova del rifiuto ipotetico è elemento costitutivo per il risarcimento del danno da omesso consenso informato. La sentenza precisa che il deficit informativo non genera automaticamente un ristoro se non è dimostrato un pregiudizio di apprezzabile gravità. In assenza della prova del rifiuto ipotetico, l’autodeterminazione non riceve tutela risarcitoria se l’intervento era necessario e tecnicamente ineccepibile. L’onere di provare il rifiuto ipotetico impedisce la monetizzazione di meri inadempimenti formali privi di conseguenze dannose concrete per la sfera giuridica del soggetto operato, bilanciando così i doveri informativi con l’efficacia terapeutica dell’atto chirurgico. Tale approccio rigoroso impedisce che la violazione di un obbligo di condotta si traduca in un automatismo risarcitorio slegato dall’effettivo nesso di causalità giuridica tra omissione e pregiudizio.
⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- • Natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria e del contratto di spedalità
- Ripartizione dell’onere probatorio tra paziente e struttura in ordine alla causalità materiale
- Responsabilità della struttura per il fatto colposo degli ausiliari ex art. 1228 c.c.
- Criterio del “più probabile che non” nell’accertamento del nesso eziologico tra condotta ed evento
- Liquidazione delle spese di lite in favore del terzo chiamato in garanzia secondo il principio di causazione
- Distinzione tra danno biologico e danno da lesione del diritto all’autodeterminazione.
