Responsabilità contrattuale del veterinario per errore diagnostico e chirurgico: riparto dell’onere probatorio e risoluzione del contratto – Tribunale Reggio Emilia 2026

📌 LA VICENDA

  • Materia: Responsabilità professionale – Responsabilità contrattuale del veterinario
  • Oggetto: Errore diagnostico e chirurgico del veterinario su animale da compagnia – risoluzione dei contratti di prestazione d’opera – risarcimento del danno patrimoniale presente e futuro
  • Normativa: Art. 1218 c.c., art. 1176 c.c., art. 2236 c.c., art. 1453 c.c., artt. 91-92 c.p.c., art. 696 bis c.p.c., art. 281 decies c.p.c.
  • Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati
  • Parole chiave: responsabilità veterinario, errore diagnostico veterinario, risoluzione contratto prestazione d’opera, onere della prova responsabilità contrattuale, risarcimento danni animale

In tema di responsabilità contrattuale del medico veterinario ex art. 1218 c.c., il proprietario dell’animale che agisce per il risarcimento del danno è tenuto a provare l’esistenza del contratto, l’evento dannoso e il nesso causale tra l’aggravamento della patologia — o l’insorgenza di una nuova malattia — e la condotta del professionista, mentre spetta al veterinario dimostrare che la prestazione è stata eseguita secondo la migliore scienza ed esperienza medica, oppure che l’esito infausto è dipeso da causa imprevedibile e inevitabile non imputabile alla sua sfera di signoria; la limitazione di responsabilità per imperizia ex art. 2236 c.c. non opera qualora il professionista non provi la particolare complessità tecnica degli interventi eseguiti, essendo anzi onere suo dimostrare la difficoltà diagnostica della patologia rilevatasi sin dall’origine insussistente.

Il Tribunale di Reggio Emilia, con la sentenza in esame, ha ricostruito con rigore il riparto dell’onere probatorio nella responsabilità veterinaria, mutuando i principi elaborati in materia di responsabilità medica tout court. Nel caso deciso, il convenuto non aveva assolto all’onere su di lui gravante: numerosi professionisti terzi e il CTU avevano interpretato senza difficoltà le stesse immagini radiografiche e TAC, concludendo unanimemente che il gomito dell’animale fosse sano prima dell’intervento, circostanza che escludeva in radice la possibilità di invocare la complessità tecnica dell’operazione.


⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:

  • Utilizzabilità delle risultanze dell’accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. nel successivo giudizio di merito senza necessità di formale provvedimento di acquisizione
  • Integrazione della perizia di ATP nel corso del giudizio di merito: ammissibilità e limiti temporali per il deposito di documentazione sopravvenuta da parte del convenuto
  • Valutazione prognostica del danno futuro da parte del CTU: congruità delle spese mediche future e irrisarcibilità delle voci non sottoposte a verifica peritale
  • Risoluzione del contratto di prestazione d’opera intellettuale per grave inadempimento ex art. 1453 c.c. e conseguente domanda restitutoria dei compensi versati
  • Rimborso delle spese del procedimento di ATP come spese giudiziali nel successivo giudizio di merito ex artt. 91-92 c.p.c., incluse spese di CTP e contributo unificato
  • Inoperatività della polizza RC professionale con clausola “claims made” per richiesta risarcitoria antecedente alla stipula del contratto assicurativo e reticenza del contraente ex art. 1892 c.c.