📌 LA VICENDA
- Materia: Contratti bancari e finanziari – Buoni postali fruttiferi
- Oggetto: Rimborso buoni postali serie Q/P – Applicabilità tassi di interesse per il periodo dal 21° al 30° anno
- Normativa: art. 173 d.P.R. 20 marzo 1973, n. 156; d.m. 13 giugno 1986; art. 1339 c.c.; art. 1342 comma 1 c.c.; art. 1374 c.c.; art. 2002 c.c.
- Giurisprudenza conforme: Cass. civ., 10 febbraio 2022, n. 4384; Cass. civ., 14 febbraio 2022, n. 4748; Cass. civ., 26 luglio 2023, n. 22619
- Parole chiave: buoni postali serie Q/P, tassi di interesse, decreto ministeriale 13 giugno 1986, integrazione contrattuale, rimborso buoni fruttiferi
In tema di buoni postali fruttiferi della serie Q/P, l’apposizione del timbro con i nuovi tassi di interesse previsti dal d.m. 13 giugno 1986, anche se non copre integralmente la tabella preesistente della serie P lasciando visibili i rendimenti per il periodo dal 21° al 30° anno, non consente al sottoscrittore di pretendere gli interessi più favorevoli della vecchia serie. La Corte di Appello di Campobasso, con sentenza del 2026, ha riformato l’ordinanza del Tribunale di Isernia che aveva accolto la domanda delle ricorrenti per il rimborso di circa € 14.000 a titolo di differenza tra quanto riscosso e quanto desumibile dalla tabella stampata sul retro del buono. I giudici di secondo grado hanno richiamato il consolidato orientamento della Cassazione, secondo cui i buoni postali della serie Q/P emessi dal 1° luglio 1986 sono a tutti gli effetti titoli della nuova serie ordinaria, soggetti ai tassi stabiliti dal decreto ministeriale vigente al momento dell’emissione, con efficacia cogente dell’art. 173 del codice postale. L’imperfezione materiale dell’operazione di apposizione del timbro non integra manifestazione di volontà negoziale rilevante, prevalendo l’integrazione suppletiva del contratto operata dalla disciplina ministeriale.
Massima
“In tema di buoni postali fruttiferi, l’emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente (P), mediante l’apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie (Q/P) e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d’interesse della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all’ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l’imperfezione dell’operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l’accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell’art. 1342, comma 1 c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili. In tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell’abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall’art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv. in l. n. 588 del 1974 – che consentiva variazioni, anche “in pejus”, del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente (assicurando il contemperamento tra l’interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. le statuizioni negoziali della parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l’emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie – istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con d.m. 13 giugno 1986 – di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera “Q”, fissando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni. […] i buoni della serie Q/P, in relazione a quanto disposto dall’art. 5 del d.m. 13/06/1986, erano a tutti gli effetti titoli della nuova serie ordinaria al pari di quelli della serie Q di nuova istituzione: in attesa dei relativi moduli da predisporre dal Poligrafico dello Stato, era stata prevista dal d.m. l’apposizione sui moduli della preesistente serie “P”, a cura degli uffici postali, di due timbri, uno sulla parte anteriore con la dicitura “serie Q/P” e l’altro sulla parte posteriore, recante la misura dei tassi […]
