Buoni postali “a termine” serie AA2: la dicitura sul titolo prevale sull’annotazione a penna della serie A2 – Corte d’Appello di Perugia 2026

📌 LA VICENDA

  • Materia: Diritto bancario e postale – Buoni fruttiferi postali
  • Oggetto: Qualificazione dei BFP come appartenenti alla serie AA2 (settennale) anziché alla serie A2 (ventennale) – Valore probatorio della dicitura “buono postale fruttifero a termine” sul titolo – Irrilevanza dell’annotazione manuale a penna – Prescrizione decennale dalla scadenza settennale
  • Normativa: Art. 4 e art. 8 Dm 29/3/2001; art. 8 Dm 19/12/2000; art. 1339 c.c.; art. 2697 c.c.; art. 342 c.p.c.
  • Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati
  • Parole chiave: buoni postali serie AA2 serie A2 differenza, dicitura a termine BFP qualificazione, annotazione penna retro buono postale valore, prescrizione BFP serie AA2, onere prova opposizione decreto ingiuntivo BFP

In tema di buoni fruttiferi postali emessi sotto il regime del Dm 29/3/2001, la dicitura “buono postale fruttifero a termine” apposta sul fronte, sul retro e sulle matrici del titolo costituisce elemento identificativo univoco dell’appartenenza alla serie AA2 a scadenza settennale, con conseguente decorrenza del termine di prescrizione decennale dalla fine del settimo anno dall’emissione; l’annotazione manuale della diversa serie A2 sul retro del buono, priva di data e di paternità certa, è inidonea a modificare tale qualificazione, gravando sull’opposta – attrice in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – l’onere di provare la serie di appartenenza e la scadenza ventennale del titolo.

La Corte d’Appello di Perugia, con la sentenza in commento, interviene su uno dei profili più controversi del contenzioso in materia di buoni fruttiferi postali: la distinzione tra la serie ordinaria A2, liquidabile in qualsiasi momento entro il ventennio, e la serie a termine AA2, liquidabile solo a partire dal settimo anno dall’emissione. Il discrimine non risiede nell’annotazione apposta a penna dal funzionario, ma nella dicitura normativa impressa sul titolo, che rispecchia la terminologia adottata dal legislatore nel Dm 29/3/2001. La confusione tra le due serie – alimentata in parte da pratiche di collocamento non sempre trasparenti – determina conseguenze radicalmente diverse sul piano prescrizionale e, in ultima analisi, sull’esigibilità del credito.


⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:

  • Distribuzione dell’onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: obbligo dell’opposta di provare certezza, liquidità ed esigibilità del credito, inclusa la serie di appartenenza del BFP
  • Esclusione degli obblighi informativi personalizzati per i BFP emessi anteriormente al Dm 6/10/2004: natura normativa dei decreti ministeriali come integrazione automatica del contratto ex art. 1339 c.c.
  • Irrilevanza ai fini dell’onere informativo della delibera AGCM del 4/11/2022 sulle pratiche scorrette nel collocamento di BFP, non applicabile alla serie AA2 oggetto della controversia
  • Inammissibilità dell’esame della domanda risarcitoria per violazione degli obblighi informativi se non proposta in via riconvenzionale nell’opposizione a decreto ingiuntivo
  • Applicabilità del termine di prescrizione decennale ex art. 8 Dm 19/12/2000 decorrente dalla scadenza settennale dei BFP serie AA2
  • Irrilevanza del foglio informativo non datato e non sottoscritto ai fini della prova della serie di appartenenza del BFP