📌 LA VICENDA
- Materia: Responsabilità civile – Responsabilità da custodia
- Oggetto: Danni condominiali – Onere probatorio del nesso causale
- Normativa: art. 2051 c.c.
- Giurisprudenza conforme: Cass. civ., Sez. II, sentenza n. 6091 del 4 marzo 2020; Cass. civ., Sez. III, ordinanza n. 19068 del 5 luglio 2023; Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 22335 del 2 agosto 2025
- Parole chiave: responsabilità da custodia, onere probatorio, nesso causale, art. 2051 c.c., danni condominiali
Nella responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c., l’attore deve provare l’evento dannoso e il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno subito, non essendo sufficiente la produzione di preventivi, fatture e fotografie prive di data certa quando manca la dimostrazione oggettiva del collegamento causale. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 2026, ha rigettato l’appello di una condomina che lamentava danni al terrazzo causati da lavori condominiali del 2016 e danni ai mobili per allagamento del 2021. L’onere della prova del nesso causale grava su chi agisce in giudizio per responsabilità da custodia, e tale prova deve essere fornita con elementi certi e oggettivi. Il lungo tempo trascorso tra evento e riparazione, unito all’assenza di un accertamento tecnico preventivo, ha reso impossibile cristallizzare lo stato dei luoghi. La responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c. richiede prova rigorosa del collegamento tra cosa custodita e danno.
Massima
“Con riferimento ai danni subiti sul muretto e sulla pavimentazione del terrazzino (“primo sinistro”), il Giudice di prime cure correttamente statuiva che in forza delle risultanze istruttorie complessivamente considerate (prova documentale e orale) non risultava dimostrato il nesso causale tra i danni subiti e i lavori eseguiti dal Condominio ben cinque anni addietro: in proposito, nel giudizio di primo grado di opposizione al decreto ingiuntivo la signora [OMISSIS] deduceva di aver patito danni a seguito di lavori eseguiti dal Condominio nel 2016, danni per vero dalla stessa lamentati solo a seguito della notifica del decreto ingiuntivo opposto e che la stessa [OMISSIS] rappresentava di aver fatto riparare solamente nel 2021. Non vi è prova né dell’evento dannoso, né del nesso causale: invero, quanto addotto dall’odierna appellante a sostegno delle proprie ragioni (fatture, foto, verbale di intervento, pec e dichiarazioni testimoniali) non consente di ricavare elementi certi ed oggettivi per identificare il tipo di danno, la consistenza e la riconducibilità causale degli occorsi, dovendosi anche considerare che, nel caso di specie, la [OMISSIS] formulava le proprie istanze risarcitorie – come detto, al fine di opporle in compensazione ad un controcredito, oggetto del decreto ingiuntivo – del tutto genericamente e quantificandole solo nelle note autorizzate e conclusive del giudizio di primo grado. In sostanza, quanto ai danni al terrazzo, è del tutto carente la prova, di cui è onerata la parte che agisce in giudizio, del nesso di causalità tra i lavori eseguiti nel 2016 dal Condominio e il danno, valutato peraltro anche il significativo lasso di tempo tra l’evento (2016, appunto) e la riparazione (intervenuta diversi anni dopo), senza che nelle more la [OMISSIS] avesse agito con un accertamento tecnico preventivo al fine di cristallizzare e fotografare lo stato dei luoghi: in proposito, si osserva che parte appellante si limitava a produrre in giudizio un preventivo risalente al 2021 per lavori eseguiti sul predetto terrazzino, e quindi risalente a ben cinque anni dopo il presunto evento dannoso; a ciò si aggiunga che, notoriamente, il preventivo (così come le fatture) non sono sufficienti – trattandosi di documenti di parte – ai fini della prova del danno. Neppure dall’esame dei testi è possibile trarre elementi univoci ed idonei a fornire la prova dell’evento e del danno, lamentato dalla signora [OMISSIS] solo successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo opposto nel giudizio di primo grado e, in ogni caso, non provato quanto all’insorgenza, all’esatta riconducibilità causale e all’ammontare.
