Obbligo dell’amministratore di comunicare l’elenco dei condomini morosi: responsabilità personale e natura aquiliana – Tribunale di Pescara 2026

📌 LA VICENDA

  • Materia: Condominio – Amministratore condominiale
  • Oggetto: Obbligo di comunicazione elenco condomini morosi ai creditori – Legittimazione passiva dell’amministratore in proprio
  • Normativa: artt. 1130 c.c., 1131 c.c., 63 disp. att. c.c., 614 bis c.p.c.
  • Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati
  • Parole chiave: amministratore condominio, elenco morosi, responsabilità aquiliana, obbligo legale cooperazione, art. 63 disp. att. c.c.

L’amministratore condominiale è tenuto in proprio a comunicare ai creditori del condominio i dati anagrafici dei condomini morosi ai sensi dell’art. 63 comma 2 disp. att. c.c., trattandosi di un dovere legale di cooperazione estraneo al rapporto di mandato intercorrente con i condomini, la cui violazione dà luogo a una responsabilità di tipo aquiliano e non contrattuale, con conseguente legittimazione passiva dell’amministratore in proprio e non del condominio in persona dell’amministratore.

Il Tribunale di Pescara, con sentenza del 2026, ha accolto il ricorso di una società creditrice del condominio che aveva richiesto invano all’amministratore l’elenco dei condomini morosi. La decisione si inserisce nel solco tracciato dalla Cassazione 2025, confermando che l’obbligo di comunicare i dati non rientra tra le attribuzioni dispositive e i poteri rappresentativi dell’amministratore riferibili al condominio ex artt. 1130 e 1131 c.c., ma costituisce un obbligo personale gravante sull’amministratore in proprio.


⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:

  • Natura giuridica del condominio come ente di gestione privo di personalità giuridica distinta dai singoli condomini
  • Individuazione del titolare del trattamento dei dati contenuti nel registro di anagrafe condominiale (RAC) ex art. 1130 n. 6 c.c.
  • Distinzione tra obblighi dell’amministratore derivanti dal rapporto di mandato con i condomini e obblighi legali di cooperazione verso terzi creditori
  • Ordine di escussione dei condomini morosi contemplato dall’art. 63 comma 2 disp. att. c.c. e sua funzionalità rispetto all’obbligo di comunicazione dei dati
  • Responsabilità aquiliana dell’amministratore per violazione dell’obbligo legale di cooperazione
  • Legittimazione passiva dell’amministratore in proprio nell’azione di condanna alla comunicazione dei dati dei morosi
  • Applicazione dell’art. 614 bis c.p.c. con condanna al pagamento di Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell’adempimento