Supercondominio di fatto: ripartizione spese secondo tabelle millesimali anche senza formalizzazione – Tribunale di Roma 2026

📌 LA VICENDA

  • Materia: Diritto condominiale – Supercondominio
  • Oggetto: Ripartizione spese servizi comuni – Impianto riscaldamento centralizzato
  • Normativa: art. 1117 c.c., art. 67 disp. att. c.c.
  • Giurisprudenza conforme: Cass. civ., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533
  • Parole chiave: supercondominio, ripartizione spese, tabelle millesimali, impianto comune, negotiorum gestor

Quando due condomini distinti condividono un impianto comune servito da un unico fornitore, la ripartizione interna delle spese deve avvenire secondo le tabelle millesimali stabilite dal regolamento condominiale, anche in assenza di formale costituzione del supercondominio, applicandosi i criteri di ripartizione proporzionale previsti per i servizi comuni. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 2026, ha affermato che in presenza di un supercondominio di fatto, costituito da due condomini che utilizzano un impianto termico centralizzato comune, il condominio che ha corrisposto per intero le spese di fornitura gas ha diritto alla ripetizione della quota di competenza dell’altro condominio, calcolata secondo le tabelle millesimali. La mancata formalizzazione del supercondominio rileva solo nei rapporti interni tra i condomini, non potendo essere opposta al fornitore. Il regolamento condominiale prevede che tutti i condomini debbano contribuire alle spese per i servizi comuni in proporzione del valore della rispettiva quota di proprietà espressa in millesimi.

Massima

“All’art. 18 del Regolamento di condominio, è stato espressamente previsto che ‘i proprietari debbono contribuire alle spese necessarie per i servizi comuni… tutti i Condomini debbono contribuire alle spese di cui sopra in proporzione del valore della rispettiva quota di proprietà, espressa in millesimi come dalla Tabella A allegata al presente Regolamento’. (…) In applicazione delle tabelle millesimali prodotte in atti ed utilizzate dal CTU incaricato al fine di operare l’effettiva ripartizione del quantum debeatur dai singoli Condomini, può rilevarsi che la quota millesimale di spettanza del [condominio terzo chiamato] risulta pari a 433,621, pertanto, limitatamente agli importi già corrisposto dal [condominio opponente], il Condominio terzo chiamato dovrà corrispondere in favore del [condominio opponente] la somma di euro [OMISSIS], oltre interessi legali a far data dalla domanda giudiziale fino all’effettivo soddisfo. Invero, come già ampiamente esposto, il [condominio terzo chiamato], pur non essendo parte del contratto di somministrazione, ha beneficiato della prestazione erogata dall’ente somministrante, infatti, la stessa Sig.ra [OMISSIS] legale rappresentante della società amministratrice del Condominio terzo chiamato, nel corso dell’udienza, ha dichiarato che la centrale termica contraddistinta con il Dpr fornisce gas metano ad entrambi i Condomini e che il [condominio terzo chiamato], negli anni di riferimento, ha usufruito della fornitura di gas metano per cui è causa attraverso la centrale termica comune, precisando che ‘da regolamento di condominio, c’è di fatto uno stato di supercondominio, mai regolamentato’.

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