Occupazione abusiva di parti comuni e danno in re ipsa: limiti all’uso ex art. 1102 c.c. – Tribunale Brindisi 2026

📌 LA VICENDA

  • Materia: Diritto condominiale – Uso delle parti comuni
  • Oggetto: Impugnazione di delibera condominiale relativa allo sgombero delle parti comuni occupate stabilmente da condomini con beni di proprietà esclusiva – Domanda riconvenzionale di condanna allo sgombero e al risarcimento del danno
  • Normativa: artt. 1102, 1117 c.c.; art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.
  • Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati
  • Parole chiave: uso parti comuni condominio, occupazione abusiva, art. 1102 c.c., danno in re ipsa, alterazione destinazione

In tema di uso delle parti comuni dell’edificio condominiale, l’occupazione stabile del sottoscala e dell’androne condominiale mediante beni di proprietà esclusiva di un condomino costituisce condotta illegittima ai sensi dell’art. 1102 c.c. quando altera la destinazione della cosa comune, ne pregiudica il decoro e impedisce agli altri condomini la libera fruizione dello spazio, con la conseguenza che il danno deve ritenersi in re ipsa e il relativo risarcimento decorre dalla data di commissione dell’illecito, indipendentemente dalla prova di un pregiudizio concreto.

Il Tribunale di Brindisi, con sentenza del 2026, ha rigettato l’impugnazione della delibera condominiale che aveva disposto lo sgombero delle parti comuni e, accogliendo la domanda riconvenzionale del condominio, ha condannato i comproprietari sia alla rimozione degli oggetti sia al risarcimento del danno in via equitativa. L’art. 1102 c.c. non pone alcun limite minimo di tempo e di spazio per l’operatività dei divieti di uso delle parti comuni: l’occupazione abusiva di parti comuni configura danno in re ipsa anche quando non impedisca totalmente, ma semplicemente limiti, l’uso anche solo potenziale dello spazio comune da parte degli altri condomini.


⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:

  • Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dell’impugnazione di delibera condominiale superata da una delibera successiva adottata dall’assemblea su identici argomenti
  • Cessazione della materia del contendere per sostituzione della delibera impugnata: analogia con l’art. 2377 co. 8 c.c. in tema di società di capitali ed efficacia retroattiva della delibera sostitutiva
  • Limiti dell’art. 1102 c.c. con riferimento a diverse tipologie di parti comuni: cortile, androne, pianerottolo e vano sottoscala
  • Conflitto di interessi del condomino e computabilità dei millesimi nel quorum deliberativo assembleare
  • Liquidazione equitativa del danno da occupazione abusiva di parti comuni in assenza di prova del pregiudizio concreto