Cessione di crediti verso enti pubblici e necessità di accettazione espressa della P.A. – Tribunale di Lecce 2026

📌 LA VICENDA

  • Materia: Diritto civile – Cessione del credito
  • Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo per crediti ceduti – Inefficacia della cessione per mancata accettazione dell’ente pubblico
  • Normativa: artt. 69 e 70 R.D. n. 2440/1923, art. 1260 c.c., art. 26 comma 5 L. n. 109/1994, L. n. 52/1991, D.Lgs. n. 231/2002
  • Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati
  • Parole chiave: cessione crediti pubblica amministrazione, accettazione ente pubblico, contratti pubblici, forniture P.A., inefficacia cessione

In tema di cessione di crediti verso la pubblica amministrazione derivanti da contratti di fornitura, somministrazione o appalto ancora in corso di esecuzione, la disciplina speciale di cui agli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923 subordina l’efficacia e l’opponibilità della cessione alla preventiva accettazione espressa dell’ente pubblico debitore, in deroga al principio generale di libera cedibilità dei crediti sancito dall’art. 1260 c.c., atteso l’interesse pubblico alla regolare esecuzione della prestazione contrattuale e alla tutela delle risorse finanziarie del soggetto obbligato verso la P.A..

Il Tribunale di Lecce, con sentenza 2026, ha accolto l’opposizione proposta da un ente comunale avverso un decreto ingiuntivo emesso in favore di una società cessionaria di crediti per forniture di energia elettrica. La questione dirimente riguardava la legittimazione attiva della cessionaria in assenza di accettazione della cessione da parte dell’ente pubblico debitore. Il Giudice, richiamando la recente ordinanza della Cassazione 2024, ha dichiarato inefficace la cessione di crediti notificata al Comune, revocando il decreto ingiuntivo e affermando che la disciplina speciale della cessione di crediti verso la P.A. si applica a tutti gli enti pubblici, compresi quelli comunali, e non è stata abrogata dalla normativa generale sulla cessione dei crediti d’impresa.


⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:

  • Ambito soggettivo di applicazione degli artt. 69 e 70 R.D. n. 2440/1923: estensione a tutti gli enti pubblici nelle varie articolazioni della P.A., compresi gli enti comunali, con esclusione delle sole fondazioni
  • Natura speciale della disciplina sulla cessione dei crediti verso la P.A. e mancata abrogazione per effetto della L. n. 52/1991 sui crediti d’impresa
  • Limitata estensione della L. n. 52/1991 ai soli crediti verso P.A. derivanti da contratti di appalto, concessione e progettazione di lavori pubblici ex art. 26 comma 5 L. n. 109/1994
  • Rapporto tra contratti di durata (somministrazione, forniture, appalti) e disciplina speciale della cessione, in considerazione dell’interesse pubblico alla regolare prosecuzione del rapporto contrattuale
  • Conseguenze sul piano accessorio: insussistenza del diritto agli interessi moratori, anatocistici ed ex D.Lgs. n. 231/2002 in assenza di titolarità attiva del credito principale
  • Improcedibilità per omesso esperimento della mediazione obbligatoria: esclusione nelle materie non rientranti nel D.Lgs. 28/2010