Insufficienza della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale quale unica prova della cessione del credito specifico ex art. 58 TUB – Tribunale Genova 2026

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  • Materia: Diritto bancario – Cessione di crediti in blocco e onere probatorio del cessionario
  • Oggetto: Insufficienza della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – NecessitΓ  di individuazione precisa del credito ceduto – Distinzione tra efficacia e prova della cessione
  • Normativa: art. 58 D.Lgs. n. 385/1993 (TUB), art. 1264 c.c., art. 2697 c.c., art. 115 c.p.c.
  • Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati
  • Parole chiave: cessione crediti in blocco, Gazzetta Ufficiale insufficiente, prova titolaritΓ  credito, art. 58 TUB, individuazione credito ceduto

In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 D.Lgs. n. 385/1993, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non puΓ² costituire unica modalitΓ  di prova della successione nella titolaritΓ  del credito specifico, in quanto adempie esclusivamente all’onere di notifica della cessione ai sensi dell’art. 1264 c.c., ferma restando la distinzione tra avviso di cessione, necessario ai fini dell’efficacia della cessione, e prova dell’esistenza del contratto di cessione e del suo contenuto, con la conseguenza che la pubblicazione, pur esonerando la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, non prova l’esistenza del contratto stesso, potendo costituire adeguata prova dell’avvenuta cessione dello specifico credito solo laddove contenga indicazioni sufficientemente precise che consentano di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell’operazione di trasferimento in blocco in base alle caratteristiche concrete.

Il Tribunale di Genova, con sentenza del 2026, ha accolto l’opposizione proposta da una debitrice e revocato il decreto ingiuntivo emesso in favore di una societΓ  cessionaria, ritenendo che quest’ultima non avesse fornito prova sufficiente della titolaritΓ  del credito specifico. Il Giudice, richiamando la giurisprudenza piΓΉ recente della Cassazione, ha chiarito che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, contenente riferimenti generici a “crediti derivanti da prestiti personali, carte di credito” senza indicazione del periodo o altri elementi utili all’individuazione, non costituisce prova adeguata dell’inclusione del credito specifico nell’operazione di cessione, essendo necessarie indicazioni precise che consentano l’individuazione certa in base alle caratteristiche concrete del credito.


βš–οΈ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:

  • Distinzione fondamentale tra avviso di cessione, necessario ai fini dell’efficacia della cessione, e prova dell’esistenza del contratto di cessione e del suo specifico contenuto
  • Funzione della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB: esonero dall’obbligo di notifica individuale al debitore ceduto ma non sostituzione della prova dell’esistenza del contratto
  • Insufficienza di riferimenti generici nell’avviso in Gazzetta: necessitΓ  di elementi specifici (periodo del finanziamento, tipologia contrattuale, caratteristiche concrete) per individuare con certezza il credito ceduto
  • Contraddizione tra tipologia contrattuale del debitore (contratto personale standard) e crediti indicati nell’avviso di cessione (portafoglio diverso): rilevanza ai fini dell’esclusione dell’inclusione
  • RilevabilitΓ  d’ufficio della carenza di legittimazione attiva e dell’insufficienza della prova della titolaritΓ  del credito in ogni fase e grado del giudizio
  • Onere probatorio del cessionario nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: inversione delle posizioni processuali con obbligo di fornire elementi probatori a sostegno della pretesa creditoria
  • Evoluzione giurisprudenziale della Cassazione: superamento dell’orientamento risalente (Cass. n. 4277/2023) con consolidamento della giurisprudenza recente del 2025