๐ LA VICENDA
- Materia: Diritto civile โ Titoli postali
- Oggetto: Buoni fruttiferi postali โ Rimborso parziale agli eredi dellโunico intestatario
- Normativa: Artt. 187, 203 e 208 D.P.R. 256/1989; art. 1295 c.c.
- Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce allโarticolo integrale per abbonati
- Parole chiave: buoni postali fruttiferi, rimborso a vista, eredi intestatario, quietanza unanime, circolazione titoli
In materia di buoni fruttiferi postali, in caso di decesso dellโunico intestatario, il rimborso parziale della somma portata dal titolo puรฒ essere richiesto da ciascun erede singolarmente per la quota proporzionale alla propria quota ereditaria, senza necessitร della quietanza di tutti gli aventi diritto, in quanto lโart. 208 D.P.R. 256/1989 impone il rimborso โa vistaโ e tale diversa natura rispetto ai libretti postali impedisce lโapplicazione analogica dellโart. 187 comma 1 D.P.R. 256/1989, che richiede la firma di tutti gli eredi.
La Corte di Appello di Napoli, con pronuncia di febbraio 2026, ha affrontato la questione della corretta individuazione della normativa applicabile ai buoni fruttiferi postali sottoscritti anteriormente allโentrata in vigore del D.M. 19.12.2000, accogliendo lโappello proposto dagli eredi di un intestatario defunto e riformando la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di rimborso parziale. La decisione si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale che valorizza la natura di titolo circolante โa vistaโ dei buoni postali fruttiferi, distinguendoli dai libretti di risparmio postale.
โ๏ธ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Inapplicabilitร analogica dellโart. 187 comma 1 D.P.R. 256/1989 ai buoni fruttiferi postali in ragione della diversa natura e circolazione rispetto ai libretti di risparmio postale
- Interpretazione restrittiva della disposizione contenuta nellโart. 187 D.P.R. 256/1989 relativo ai libretti postali e inciso โin quanto applicabiliโ dellโart. 203 comma 1 D.P.R. 256/1989
- Rafforzamento del diritto di credito dellโintestatario di buoni fruttiferi postali sulla somma portata dal documento ad ottenerne il rimborso โa vistaโ
- Applicazione della disciplina generale sul credito divisibile ex art. 1295 c.c. secondo cui ciascun erede puรฒ agire per riscuotere lโintero credito o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria
- Superamento dellโorientamento contrario (Cass. 2020) in materia di buoni cointestati con clausola โpari facoltร di rimborsoโ e morte di un cointestatario
- Distinzione tra legittimazione alla riscossione โa vistaโ ed effettiva titolaritร del credito come riscosso
