📌 LA VICENDA
- Materia: Responsabilità sanitaria – Responsabilità contrattuale della struttura – Onere probatorio
- Oggetto: Angioplastica percutanea transluminale – Dissezione iatrogena dell’aorta toracica ascendente durante procedura coronarografica con posizionamento di stent – Nesso causale in presenza di CTU non dirimente tra errore e complicanza – Causa ignota relativa
- Normativa: art. 1218, 1228, 1176 c.2 c.c.; art. 7 L. 24/2017 (Legge Gelli-Bianco)
- Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati
- Parole chiave: causa ignota relativa, doppio ciclo causale, responsabilità struttura sanitaria, nesso causale responsabilità medica, dissezione aortica iatrogena
In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria ex art. 1218 c.c., qualora la CTU non consenta di stabilire, nemmeno secondo il criterio probabilistico del “più probabile che non“, se l’evento di danno rientri nell’alveo degli errori tecnici ovvero nell’alveo delle complicanze prevedibili e non prevenibili, la struttura sanitaria non può sottrarsi alla responsabilità risarcitoria ove non abbia fornito prova liberatoria idonea a dimostrare che l’impossibilità di eseguire esattamente la prestazione è dipesa da causa a lei non imputabile, atteso che, in applicazione del principio della cd. causa ignota relativa nell’ambito del duplice ciclo causale (Cass. 2024), l’incertezza sull’origine della complicanza ricade sul debitore-struttura sanitaria e non sul creditore-paziente, il quale ha già assolto al proprio onere dimostrando la rapportabilità causale dell’evento alla condotta del sanitario.
La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza del 2026, ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna di una struttura ospedaliera al risarcimento del danno patito da una paziente che, durante una procedura di angioplastica percutanea transluminale per stenosi critica alla coronaria destra, aveva subito una dissezione iatrogena dell’aorta toracica ascendente, poi estesasi dalla radice fino all’arco aortico e richiedente un urgente intervento di cardiochirurgia a cuore aperto. La Corte ha rigettato il gravame della struttura, che contestava il riconoscimento del nesso causale sul rilievo che la CTU aveva dichiarato di non poter stabilire — nemmeno su base probabilistica — se la dissezione fosse imputabile a manovre chirurgiche incongrue ovvero rientrasse nell’alveo delle complicanze prevedibili e non prevenibili. I giudici di secondo grado hanno ritenuto che proprio tale incertezza, non sciolta dalla struttura attraverso la prova liberatoria, dovesse ricadere sul debitore e non sul paziente, in applicazione del principio del doppio ciclo causale elaborato da Cass. 2024: la ricorrente aveva già assolto al proprio onere dimostrativo provando la rapportabilità causale dell’evento al trattamento sanitario, mentre la struttura non aveva dimostrato l’impossibilità di adempiere esattamente per causa a lei non imputabile, restando irrisolta la questione se la lesione intima dell’aorta fosse stata determinata dal catetere di supporto, dalla pressione idraulica del mezzo di contrasto o da fattori non prevenibili.
⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Riparto dell’onere probatorio nella responsabilità contrattuale della struttura sanitaria: al paziente spetta la prova della fonte del diritto, dell’inadempimento e del nesso causale secondo il criterio del “più probabile che non”; alla struttura la prova del suo esatto adempimento ovvero che l’impossibilità della prestazione non deriva da causa a lei imputabile
- Irrilevanza, ai fini dell’accertamento della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, della dimostrazione della colpa medica in senso stretto: è sufficiente la prova della rapportabilità causale dell’evento alla condotta del sanitario, mentre il profilo della colpa rimane confinato nell’ambito della prova liberatoria a carico della struttura
- Sufficienza della prova del nesso causale mediante fatti secondari per interventi di elevata frequenza esecutiva, con valorizzazione del peggioramento clinico insorto durante il trattamento come elemento indiziario della serie causale
- Liquidazione del danno biologico permanente al 18% applicando le tabelle di Milano del 2018, concordate dalle parti in sede peritale, come criterio di liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.
- Irrisarcibilità di pregiudizi esistenziali o di personalizzazione del danno biologico non allegati né provati specificamente dalla parte
- Insussistenza dei presupposti della responsabilità processuale aggravata ex art. 96 co. 3 c.p.c. in assenza di mala fede o colpa grave nell’iniziativa processuale dell’appellante soccombente
