๐ LA VICENDA
- Materia: Responsabilitร sanitaria โ Responsabilitร contrattuale della struttura โ Onere probatorio
- Oggetto: Angioplastica percutanea transluminale โ Dissezione iatrogena dellโaorta toracica ascendente durante procedura coronarografica con posizionamento di stent โ Nesso causale in presenza di CTU non dirimente tra errore e complicanza โ Causa ignota relativa
- Normativa: art. 1218, 1228, 1176 c.2 c.c.; art. 7 L. 24/2017 (Legge Gelli-Bianco)
- Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce allโarticolo integrale per abbonati
- Parole chiave: causa ignota relativa, doppio ciclo causale, responsabilitร struttura sanitaria, nesso causale responsabilitร medica, dissezione aortica iatrogena
In tema di responsabilitร contrattuale della struttura sanitaria ex art. 1218 c.c., qualora la CTU non consenta di stabilire, nemmeno secondo il criterio probabilistico del โpiรน probabile che nonโ, se lโevento di danno rientri nellโalveo degli errori tecnici ovvero nellโalveo delle complicanze prevedibili e non prevenibili, la struttura sanitaria non puรฒ sottrarsi alla responsabilitร risarcitoria ove non abbia fornito prova liberatoria idonea a dimostrare che lโimpossibilitร di eseguire esattamente la prestazione รจ dipesa da causa a lei non imputabile, atteso che, in applicazione del principio della cd. causa ignota relativa nellโambito del duplice ciclo causale (Cass. 2024), lโincertezza sullโorigine della complicanza ricade sul debitore-struttura sanitaria e non sul creditore-paziente, il quale ha giร assolto al proprio onere dimostrando la rapportabilitร causale dellโevento alla condotta del sanitario.
La Corte dโAppello di Bologna, con sentenza del 2026, ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna di una struttura ospedaliera al risarcimento del danno patito da una paziente che, durante una procedura di angioplastica percutanea transluminale per stenosi critica alla coronaria destra, aveva subito una dissezione iatrogena dellโaorta toracica ascendente, poi estesasi dalla radice fino allโarco aortico e richiedente un urgente intervento di cardiochirurgia a cuore aperto. La Corte ha rigettato il gravame della struttura, che contestava il riconoscimento del nesso causale sul rilievo che la CTU aveva dichiarato di non poter stabilire โ nemmeno su base probabilistica โ se la dissezione fosse imputabile a manovre chirurgiche incongrue ovvero rientrasse nellโalveo delle complicanze prevedibili e non prevenibili. I giudici di secondo grado hanno ritenuto che proprio tale incertezza, non sciolta dalla struttura attraverso la prova liberatoria, dovesse ricadere sul debitore e non sul paziente, in applicazione del principio del doppio ciclo causale elaborato da Cass. 2024: la ricorrente aveva giร assolto al proprio onere dimostrativo provando la rapportabilitร causale dellโevento al trattamento sanitario, mentre la struttura non aveva dimostrato lโimpossibilitร di adempiere esattamente per causa a lei non imputabile, restando irrisolta la questione se la lesione intima dellโaorta fosse stata determinata dal catetere di supporto, dalla pressione idraulica del mezzo di contrasto o da fattori non prevenibili.
โ๏ธ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Riparto dellโonere probatorio nella responsabilitร contrattuale della struttura sanitaria: al paziente spetta la prova della fonte del diritto, dellโinadempimento e del nesso causale secondo il criterio del โpiรน probabile che nonโ; alla struttura la prova del suo esatto adempimento ovvero che lโimpossibilitร della prestazione non deriva da causa a lei imputabile
- Irrilevanza, ai fini dellโaccertamento della responsabilitร contrattuale della struttura sanitaria, della dimostrazione della colpa medica in senso stretto: รจ sufficiente la prova della rapportabilitร causale dellโevento alla condotta del sanitario, mentre il profilo della colpa rimane confinato nellโambito della prova liberatoria a carico della struttura
- Sufficienza della prova del nesso causale mediante fatti secondari per interventi di elevata frequenza esecutiva, con valorizzazione del peggioramento clinico insorto durante il trattamento come elemento indiziario della serie causale
- Liquidazione del danno biologico permanente al 18% applicando le tabelle di Milano del 2018, concordate dalle parti in sede peritale, come criterio di liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.
- Irrisarcibilitร di pregiudizi esistenziali o di personalizzazione del danno biologico non allegati nรฉ provati specificamente dalla parte
- Insussistenza dei presupposti della responsabilitร processuale aggravata ex art. 96 co. 3 c.p.c. in assenza di mala fede o colpa grave nellโiniziativa processuale dellโappellante soccombente
