Causa ignota relativa e doppio ciclo causale: la struttura sanitaria risponde anche quando la CTU non distingue tra errore e complicanza โ€“ Corte dโ€™Appello Bologna 2026

๐Ÿ“Œ LA VICENDA

  • Materia: Responsabilitร  sanitaria โ€“ Responsabilitร  contrattuale della struttura โ€“ Onere probatorio
  • Oggetto: Angioplastica percutanea transluminale โ€“ Dissezione iatrogena dellโ€™aorta toracica ascendente durante procedura coronarografica con posizionamento di stent โ€“ Nesso causale in presenza di CTU non dirimente tra errore e complicanza โ€“ Causa ignota relativa
  • Normativa: art. 1218, 1228, 1176 c.2 c.c.; art. 7 L. 24/2017 (Legge Gelli-Bianco)
  • Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce allโ€™articolo integrale per abbonati
  • Parole chiave: causa ignota relativa, doppio ciclo causale, responsabilitร  struttura sanitaria, nesso causale responsabilitร  medica, dissezione aortica iatrogena

In tema di responsabilitร  contrattuale della struttura sanitaria ex art. 1218 c.c., qualora la CTU non consenta di stabilire, nemmeno secondo il criterio probabilistico del โ€œpiรน probabile che nonโ€œ, se lโ€™evento di danno rientri nellโ€™alveo degli errori tecnici ovvero nellโ€™alveo delle complicanze prevedibili e non prevenibili, la struttura sanitaria non puรฒ sottrarsi alla responsabilitร  risarcitoria ove non abbia fornito prova liberatoria idonea a dimostrare che lโ€™impossibilitร  di eseguire esattamente la prestazione รจ dipesa da causa a lei non imputabile, atteso che, in applicazione del principio della cd. causa ignota relativa nellโ€™ambito del duplice ciclo causale (Cass. 2024), lโ€™incertezza sullโ€™origine della complicanza ricade sul debitore-struttura sanitaria e non sul creditore-paziente, il quale ha giร  assolto al proprio onere dimostrando la rapportabilitร  causale dellโ€™evento alla condotta del sanitario.

La Corte dโ€™Appello di Bologna, con sentenza del 2026, ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna di una struttura ospedaliera al risarcimento del danno patito da una paziente che, durante una procedura di angioplastica percutanea transluminale per stenosi critica alla coronaria destra, aveva subito una dissezione iatrogena dellโ€™aorta toracica ascendente, poi estesasi dalla radice fino allโ€™arco aortico e richiedente un urgente intervento di cardiochirurgia a cuore aperto. La Corte ha rigettato il gravame della struttura, che contestava il riconoscimento del nesso causale sul rilievo che la CTU aveva dichiarato di non poter stabilire โ€” nemmeno su base probabilistica โ€” se la dissezione fosse imputabile a manovre chirurgiche incongrue ovvero rientrasse nellโ€™alveo delle complicanze prevedibili e non prevenibili. I giudici di secondo grado hanno ritenuto che proprio tale incertezza, non sciolta dalla struttura attraverso la prova liberatoria, dovesse ricadere sul debitore e non sul paziente, in applicazione del principio del doppio ciclo causale elaborato da Cass. 2024: la ricorrente aveva giร  assolto al proprio onere dimostrativo provando la rapportabilitร  causale dellโ€™evento al trattamento sanitario, mentre la struttura non aveva dimostrato lโ€™impossibilitร  di adempiere esattamente per causa a lei non imputabile, restando irrisolta la questione se la lesione intima dellโ€™aorta fosse stata determinata dal catetere di supporto, dalla pressione idraulica del mezzo di contrasto o da fattori non prevenibili.


โš–๏ธ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:

  • Riparto dellโ€™onere probatorio nella responsabilitร  contrattuale della struttura sanitaria: al paziente spetta la prova della fonte del diritto, dellโ€™inadempimento e del nesso causale secondo il criterio del โ€œpiรน probabile che nonโ€; alla struttura la prova del suo esatto adempimento ovvero che lโ€™impossibilitร  della prestazione non deriva da causa a lei imputabile
  • Irrilevanza, ai fini dellโ€™accertamento della responsabilitร  contrattuale della struttura sanitaria, della dimostrazione della colpa medica in senso stretto: รจ sufficiente la prova della rapportabilitร  causale dellโ€™evento alla condotta del sanitario, mentre il profilo della colpa rimane confinato nellโ€™ambito della prova liberatoria a carico della struttura
  • Sufficienza della prova del nesso causale mediante fatti secondari per interventi di elevata frequenza esecutiva, con valorizzazione del peggioramento clinico insorto durante il trattamento come elemento indiziario della serie causale
  • Liquidazione del danno biologico permanente al 18% applicando le tabelle di Milano del 2018, concordate dalle parti in sede peritale, come criterio di liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.
  • Irrisarcibilitร  di pregiudizi esistenziali o di personalizzazione del danno biologico non allegati nรฉ provati specificamente dalla parte
  • Insussistenza dei presupposti della responsabilitร  processuale aggravata ex art. 96 co. 3 c.p.c. in assenza di mala fede o colpa grave nellโ€™iniziativa processuale dellโ€™appellante soccombente