Nullità fideiussione schema ABI limitata alle fideiussioni omnibus bancarie: onere probatorio per fideiussioni specifiche – Tribunale di Brescia 2026

📌 LA VICENDA

  • Materia: Opposizione a decreto ingiuntivo – Contratti di leasing immobiliare e fideiussione specifica
  • Oggetto: Credito residuo da leasing immobiliare risolto per inadempimento – Nullità fideiussioni conformi schema ABI – Applicazione analogica art. 1526 c.c.
  • Normativa: artt. 1375, 1384, 1418, 1526 c.c.; art. 2 L. 287/1990; L. 124/2017 (artt. 1 co. 136 ss.); Provvedimento Banca d’Italia n. 55/2005
  • Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati
  • Parole chiave: fideiussione specifica nullità schema ABI, intesa anticoncorrenziale prova contratto a valle, fideiussione omnibus banca, leasing finanziario risoluzione inadempimento

In tema di nullità di fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da contratti di leasing finanziario, la natura di prova privilegiata riconosciuta dalla giurisprudenza al provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 sullo schema ABI deve essere necessariamente circoscritta alla sola fattispecie delle fideiussioni omnibus predisposte per essere rilasciate in favore di banche, sicché per le fideiussioni specifiche prestate in favore di società di leasing – esulanti dal perimetro del provvedimento sanzionatorio – il garante che intenda invocare la nullità totale o parziale del contratto a valle quale attuazione di un’intesa anticoncorrenziale è gravato dall’onere di provare ex novo la sussistenza di una intesa con effetto lesivo della concorrenza tra almeno due operatori del mercato, o che la lesione alla concorrenza sia discesa da una direttiva di un’associazione di categoria, senza poter invocare la presunzione di conformità al cartello ABI.

Il Tribunale di Brescia, Sezione V Civile, con sentenza del 2026, ha respinto l’opposizione proposta dall’utilizzatrice di un contratto di leasing immobiliare e dai relativi fideiussori avverso il decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del credito residuo a seguito di risoluzione per inadempimento. Gli opponenti avevano in particolare invocato la nullità delle fideiussioni specifiche da loro rilasciate sul presupposto della conformità allo schema ABI ritenuto anticoncorrenziale, senza tuttavia né allegare né provare che quella conformità fosse espressione di un’analoga intesa lesiva della concorrenza tra operatori del settore leasing, diversi dagli istituti bancari. Il Tribunale ha altresì escluso l’applicazione analogica dell’art. 1526 c.c. al leasing traslativo, ritenendo legittima la clausola risolutoria che regolava pattiziamente l’equilibrio delle posizioni delle parti.


⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:

  • Distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo e inapplicabilità automatica dell’art. 1526 c.c. al contratto di locazione finanziaria immobiliare: necessità di valutazione in concreto dell’equilibrio delle posizioni delle parti in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore
  • Meritevolezza e legittimità della clausola contrattuale che disciplina gli effetti della risoluzione per inadempimento del leasing in modo da escludere l’arricchimento ingiustificato del concedente: diritto a trattenere canoni scaduti, canoni a scadere attualizzati e prezzo di opzione, ridotti del ricavato della vendita del bene
  • Conferma “a posteriori” della legittimità delle clausole risolutorie del leasing ad opera della L. 124/2017 (artt. 1 co. 136 ss.) e della Cass. n. 15202/2018, con richiamo ai parametri di buona fede ex art. 1375 c.c. e riduzione della penale ex art. 1384 c.c. per casi estremi
  • Inammissibilità dell’eccezione di incompetenza territoriale formulata con riferimento a uno solo dei fori alternativi concorrenti ex artt. 18 e 19 c.p.c., senza estendere la contestazione a tutti i possibili fori concorrenti
  • Prescrizione del credito da risoluzione del contratto di leasing: dies a quo decorrente dalla data di risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore, non dalla stipula del contratto originario