Cass. civ., Sez. I, n. 10859/2026: rigettati tutti i ricorsi; assegno provvisorio irripetibile; motivo inammissibile per erronea via impugnatoria.
Il Tribunale ha addebitato la separazione alla moglie. Prima che la sentenza fosse pronunciata, il marito aveva versato per mesi l’assegno provvisorio stabilito dal presidente. Adesso vuole indietro quei soldi: se la separazione è addebitata alla moglie, l’assegno non era dovuto ab origine, e le somme già corrisposte costituirebbero indebito oggettivo. La risposta della Cassazione è secca. Il motivo è inammissibile – non nel merito, ma per un vizio processuale preciso: la censura, pur vestita da violazione degli artt. 156 e 2033 c.c., contestava in realtà un accertamento di fatto (l’importo dell’assegno provvisorio) che la Corte d’appello aveva già compiuto e che si impugna non con il ricorso per cassazione ma con la revocazione ex art. 395 c.p.c.. Questo è il punto operativo più rilevante dell’ordinanza n. 10859/2026 della Prima Sezione Civile – depositata il 23 aprile 2026 – per chi gestisce procedimenti di separazione complessi. La struttura: la vicenda, le norme, la decisione.
La vicenda processuale
Il procedimento di separazione personale tra il marito e la moglie aveva preso avvio nel 2016, su iniziativa del marito, davanti al Tribunale di Roma. In primo grado la separazione era stata addebitata alla moglie; era stata rigettata la domanda di assegno di mantenimento da lei formulata; il contributo alle spese straordinarie per il figlio minore era stato ripartito nella misura del 20% a carico della madre e dell’80% a carico del padre. Entrambe le parti avevano proposto appello – la moglie come appellante principale, il marito in via incidentale. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 7884/2024, aveva confermato l’addebito e il rigetto della domanda di assegno della moglie, ma aveva riconosciuto a carico del padre un assegno mensile di [OMISSIS] per il mantenimento del figlio minore – limitatamente al periodo compreso tra il collocamento del bambino a Milano presso il padre e i provvedimenti presidenziali emessi in sede divorzile, entrambi intervenuti nel corso degli anni successivi al 2018.
Avverso quella sentenza entrambe le parti hanno proposto ricorso per cassazione. Il marito ha depositato ricorso principale con cinque motivi nel 2025 – con identico ricorso incidentale – contestando la restituzione dell’assegno provvisorio, la quantificazione del mantenimento del figlio e la decorrenza degli effetti dell’addebito. La moglie ha proposto ricorso incidentale con sei motivi, impugnando l’addebito della separazione a suo carico, la mancata nomina del curatore speciale del minore, il mancato ascolto del minore e l’insufficienza dell’assegno disposto. La Prima Sezione Civile, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2026, ha rigettato tutti i ricorsi, compensando le spese per la reciproca soccombenza.
Le norme e i principi giuridici
Il quadro normativo
Il primo snodo normativo è il rapporto tra l’art. 156 c.c. – che esclude il diritto all’assegno di mantenimento del coniuge cui la separazione sia stata addebitata – e l’assegno provvisorio disposto in corso di causa dal presidente del Tribunale ex art. 708 c.p.c.. Quest’ultimo è un provvedimento cautelare emesso rebus sic stantibus, destinato a regolare i rapporti economici durante il processo, prima che la responsabilità della crisi coniugale sia accertata nel merito. La sua funzione è diversa da quella dell’assegno definitivo: serve a garantire l’equilibrio economico tra i coniugi nel corso del giudizio, non a riconoscere un diritto già accertato. La disciplina dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. impone in linea generale la restituzione di quanto pagato in esecuzione di un’obbligazione inesistente; ma quella regola incontra un limite strutturale quando le somme siano già state consumate per soddisfare bisogni primari irripetibili.
Il secondo snodo è l’art. 143 c.c. sul dovere di convivenza coniugale, in combinato con l’art. 146 c.c. sulla separazione di fatto per giusta causa, nell’ambito del giudizio di addebito ex art. 151, co. 2 c.c. La pronuncia di addebito richiede la prova di un nesso causale tra la condotta violativa degli obblighi matrimoniali e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Il terzo snodo è l’art. 337-ter c.c. sul mantenimento del figlio: il giudice deve tenere conto delle esigenze del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascuno e del divario reddituale tra le parti.
Gli istituti giuridici coinvolti
La distinzione tra assegno provvisorio e assegno definitivo è il cardine del secondo motivo. L’ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c. non accerta diritti: li anticipa cautolarmente, sulla base di una cognizione sommaria della situazione economica delle parti. La Corte d’appello aveva accertato che l’assegno provvisorio ammontava a [OMISSIS] mensili – importo diverso da quello sostenuto dal ricorrente – e che la beneficiaria era priva di redditi propri per tutto il periodo di corresponsione. In quelle condizioni, la Corte aveva ritenuto che l’assegno avesse assolto a una funzione di solidarietà coniugale e di sostentamento per i bisogni primari, escludendone la ripetibilità. Il marito, in sede di ricorso per cassazione, ha contestato proprio questo accertamento: ha sostenuto di aver versato un importo tre volte superiore a quello accertato dai giudici di merito. Ed è qui che la Cassazione interviene non nel merito ma sul piano processuale.
L’anteriorità della crisi coniugale come causa di esclusione del nesso causale nell’addebito è un istituto progressivamente affinato dalla giurisprudenza di legittimità. Il principio è che se la crisi era già irreversibilmente in atto prima della condotta addebitata, quella condotta – per quanto contraria agli obblighi matrimoniali – non può essere considerata causa efficiente dell’intollerabilità della convivenza. L’anteriorità è un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio se emerge dagli atti e risulta allegata dalla parte interessata (Cass. n. 20866/2021). La conflittualità preesistente al matrimonio, però, è cosa diversa dalla vera e propria intollerabilità della convivenza: non esclude l’addebito se la condotta successiva ha aggravato la situazione fino a renderla intollerabile (Cass. n. 11631/2024).
Il principio guida: l’importo dell’assegno accertato in merito non si impugna con la violazione di legge
Ma cosa succede quando il giudice di merito ha accertato un importo dell’assegno provvisorio diverso da quello che la parte ritiene di aver effettivamente versato? La Cassazione n. 10859/2026 risponde con un principio processuale netto: non si denuncia violazione degli artt. 156 e 2033 c.c. Il ricorso per cassazione controlla la legittimità del ragionamento giuridico, non la correttezza della percezione dei fatti risultanti dagli atti. Quando il vizio consiste nell’erronea lettura di un documento – un estratto conto, una quietanza, un verbale – il rimedio è la revocazione ex art. 395 c.p.c., non il ricorso per cassazione. La distinzione è fondamentale per chi imposta le strategie di impugnazione nei procedimenti di separazione: il motivo ex art. 360, n. 3 c.p.c. (violazione di legge) presuppone che la norma sia stata correttamente applicata ai fatti accertati; se la critica riguarda l’accertamento del fatto in sé, la strada è diversa e il tribunale competente è quello che ha emesso la sentenza impugnata.
La decisione e il ragionamento della Corte
Il primo motivo del ricorso principale – omessa pronuncia della Corte d’appello su una domanda di espunzione di un inciso dal dispositivo di primo grado – è dichiarato inammissibile. La Cassazione n. 13629/2021 ha chiarito che la domanda di correzione di errore materiale non è mai oggetto di gravame, nemmeno quando proposta al giudice dell’impugnazione della sentenza da correggere: la competenza spetta sempre allo stesso giudice che ha emesso la decisione, con la procedura degli artt. 287 e ss. c.p.c., anche dopo la proposizione del ricorso per cassazione. Il mancato esame dell’istanza da parte della Corte d’appello non integra omessa pronuncia.
Il secondo motivo – violazione degli artt. 156 e 2033 c.c. sulla ripetibilità dell’assegno provvisorio – è dichiarato inammissibile per erronea via impugnatoria. Il ricorrente sosteneva di aver versato alla moglie un importo mensile tre volte superiore a quello accertato dalla Corte d’appello; contestava quindi l’importo del versamento, non il ragionamento giuridico. Si trattava di un errore di percezione di un fatto risultante dagli atti – un vizio deducibile unicamente con la revocazione ex art. 395 c.p.c., non con il ricorso per cassazione sotto la veste della violazione di legge. La Corte precisa che è proprio il modesto ammontare accertato – unitamente all’assenza di redditi della beneficiaria – il fondamento della pronuncia impugnata: sia per ritenere che l’assegno avesse svolto una funzione di solidarietà coniugale, sia per escluderne la ripetibilità.
Il terzo, quarto e quinto motivo del ricorso principale – relativi alla quantificazione dell’assegno di mantenimento del figlio per il periodo compreso tra il collocamento del bambino a Milano e i provvedimenti presidenziali del divorzio – sono tutti inammissibili. La Corte d’appello aveva motivato congruamente la propria decisione, considerando il notevole divario reddituale tra le parti, i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore e l’esigenza di assicurare al bambino il medesimo tenore di vita in entrambe le case. Le censure del marito, pur formulate come violazione dell’art. 337-ter c.c. o come motivazione apparente, sollecitavano in realtà una diversa valutazione delle risultanze istruttorie: attività incompatibile con il giudizio di legittimità.
Il primo e secondo motivo del ricorso incidentale della moglie – relativi all’addebito della separazione a suo carico – sono rigettati nel merito. La Corte d’appello aveva ricostruito con attenzione la vicenda familiare attraverso le deposizioni testimoniali e la documentazione prodotta, accertando che la decisione della moglie di rientrare definitivamente a Roma presso i propri genitori – pochi mesi dopo il matrimonio, senza che fosse dimostrata alcuna giusta causa né un accordo per fissare la residenza comune fuori da Milano – costituiva una grave violazione del dovere di convivenza ex art. 143 c.c. e si poneva come unica causa del naufragio del rapporto coniugale. Il volontario allontanamento unilaterale dal domicilio familiare è di per sé sufficiente a fondare l’addebito, salvo giusta causa o anteriorità della crisi (Cass. n. 10719/2013; Cass. n. 25663/2014). La Cassazione conferma: la valutazione del materiale probatorio spetta in via esclusiva al giudice di merito, e le censure della ricorrente ne chiedevano inammissibilmente la sostituzione con una diversa.
Il terzo e quarto motivo – mancato ascolto del minore e mancata nomina del curatore speciale – sono inammissibili per carenza di interesse: sin dal primo grado del giudizio di separazione era stata dichiarata cessata la materia del contendere su queste questioni, trasferitesi integralmente al giudice del divorzio già instaurato. Il quinto motivo sull’insufficienza dell’assegno del figlio è inammissibile per le stesse ragioni dei motivi del marito: sollecita un riesame del merito. Il sesto motivo – omesso esame delle allegazioni di violenza – è inammissibile per difetto di autosufficienza: il ricorso non indica in quale atto del giudizio precedente quei fatti fossero stati dedotti, né quando si fossero verificati, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (Cass. n. 6089/2018). Per chi assiste la parte in un procedimento di separazione: quando si intende dedurre in Cassazione fatti che i giudici di merito hanno omesso di esaminare, è indispensabile indicare puntualmente l’atto e il momento processuale in cui quei fatti sono stati introdotti nel giudizio – altrimenti l’inammissibilità è inevitabile.
