TFR e divorzio: il 40% spetta all’ex coniuge

TFR e divorzio: il 40% spetta all’ex coniuge

Introduzione

Nell’ambito del divorzio, l’assegno divorzile e il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) sono temi di cruciale importanza. La legge italiana, in particolare l‘art. 12 bis della L. 898/1970, regola il diritto dell’ex coniuge al 40% del TFR. In questo articolo, esploreremo come calcolare questa percentuale e i requisiti necessari per farne richiesta.

Calcolo del 40% del TFR

L’importo del TFR spettante al coniuge divorziato si basa su una formula precisa. La percentuale del 40% si applica all’indennità totale relativa agli anni in cui il matrimonio ha coinciso con il rapporto di lavoro. La seguente procedura illustra il calcolo:

  1. Dividi l’importo totale dell’indennità di fine rapporto per il numero complessivo di anni di lavoro.
  2. Moltiplica il risultato per il numero di anni di lavoro coincidenti con il matrimonio.
  3. Applica la percentuale del 40% a questo ultimo importo.

Questo approccio mira a riconoscere l’aspettativa dell’ex coniuge riguardo alle somme che avrebbero dovuto essere godute durante il matrimonio.

Ad esempio, se l’ex coniuge percepisse un TFR di 100.000 euro, di cui 50.000 euro riferibili agli anni di matrimonio, la quota spettante all’altro coniuge sarebbe pari a:

(€ 100.000 / 30) * 15 * 0,4 = € 20.000

Presupposti Legali e Sentenze

La norma dell’art. 12 bis richiede il soddisfacimento di tre presupposti:

  1. Una sentenza passata in giudicato di divorzio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
    • Nota: La domanda per il riconoscimento del diritto al TFR non può essere presentata durante il procedimento di divorzio.
  2. L’ex coniuge non deve essere passato a nuove nozze, sia al momento dell’erogazione dell’indennità che al momento della richiesta.
  3. L’ex coniuge deve essere titolare dell’assegno divorzile.

Ambito Applicativo dell’Art. 12 bis

L’indennità di fine rapporto è riferita alla retribuzione nel contesto del lavoro subordinato. Non si estende a regimi professionali privati, come l’indennità di cessazione dal servizio per notai.

Conclusione

In conclusione, la normativa sull’art. 12 bis rappresenta un riconoscimento legale dell’aspettativa dell’ex coniuge rispetto al TFR. La corretta comprensione di questa disposizione è fondamentale per garantire il diritto del coniuge divorziato al 40% dell’indennità di fine rapporto.

Avv. Cosimo Montinaro

Contatta lo Studio

.

Torna in alto