Corte d’Appello di Firenze, Sez. IV civ., n. 2387/2026: confermata l’esclusione della responsabilità sanitaria per morte da chetoacidosi diabetica in paziente oncologica.
La perdita di chance di sopravvivenza continua a rappresentare uno dei terreni più insidiosi della responsabilità sanitaria, dove la confusione tra incertezza del nesso causale e incertezza del danno genera esiti applicativi difformi. La Corte di Appello di Firenze, con la sentenza n. 2387/2026, ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria proposta dagli eredi di una paziente deceduta per grave acidosi metabolica, aderendo a un recentissimo arresto della Cassazione che ridisegna i confini concettuali della chance perduta. Il caso origina da un ricorso ex art. 696 bis c.p.c.. per accertamento tecnico preventivo, poi sfociato in giudizio ordinario e in doppio grado di merito. La vicenda tocca un nodo dottrinale delicato: quando la morte del paziente è l’esito incerto di una condotta colposa dei sanitari, è corretto discorrere di perdita di chance di sopravvivenza come voce autonoma di danno, distinta dall’evento morte stesso? La Corte fiorentina, richiamando Cass. n. 3871/2026, risponde negativamente, imponendo un rigore concettuale che avrà riflessi pratici significativi.
La vicenda processuale
La controversia trae origine dal decesso di una paziente ottantaduenne, affetta da neoplasia polmonare avanzata in trattamento chemioterapico, avvenuto poche ore dopo l’accesso al Pronto Soccorso di una struttura ospedaliera toscana nel novembre 2019. La donna era stata presa in carico dal servizio di triage con codice di priorità 4, con un’attesa di circa tre ore e mezza prima della visita medica. Riscontrato un valore glicemico critico, i sanitari avevano avviato una terapia infusionale con insulina ad azione intermedia, somministrata per via endovenosa anziché sottocutanea, in dosaggio contestato dagli eredi. La paziente decedeva nella notte per grave acidosi metabolica in scompenso diabetico.
I familiari, esperita una consulenza tecnica preventiva ai sensi dell’art.. 696 bis c.p.c.. che aveva accertato profili di scorrettezza terapeutica ma escluso il nesso causale diretto con il decesso, agivano in giudizio ordinario chiedendo il risarcimento del danno morale catastrofale iure hereditario e del danno da perdita del rapporto parentale iure proprio, in via subordinata invocando la perdita di chance di sopravvivenza, quantificata dal collegio peritale nella misura del 45%. Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 3192/2024, respingeva integralmente le domande, ritenendo non provato il nesso di causalità materiale e negando la configurabilità stessa della chance nei termini prospettati dagli attori. Gli eredi proponevano appello, articolando due motivi: l’erronea esclusione del nesso causale e l’erroneo rigetto della domanda subordinata sulla chance, sostenendo che la CTU presentasse conclusioni contraddittorie disattese senza adeguata motivazione.
Le norme e i principi giuridici
Il quadro normativo
La decisione si radica sugli artt. 1218 e 1228 c.c., in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per fatto dei propri ausiliari, e sugli artt. 2043 e 2049 c.c., invocati dagli appellanti per il danno da perdita del rapporto parentale iure proprio. Rilevano altresì gli artt. 1226 e 2056 c.c. in materia di liquidazione equitativa del danno, richiamati per la quantificazione sia del danno da chance sia del pregiudizio parentale. Sul piano probatorio, la Corte ha valorizzato la regola in tema di onere della prova applicata dal primo giudice, secondo cui l’incompletezza della cartella clinica – qui relativa alla via di somministrazione dell’insulina – non può risolversi in danno del paziente ma deve essere valutata in suo favore, in coerenza con l’orientamento consolidato in materia di riparto probatorio nella responsabilità sanitaria.
Gli istituti giuridici coinvolti
Il cuore della decisione riguarda l’istituto della perdita di chance, tradizionalmente qualificato dalla giurisprudenza di legittimità come «entità patrimoniale a sé stante» ovvero «situazione giuridica a sé stante e suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale», secondo la linea inaugurata da Cass. n. 6488/2017 e proseguita da Cass. n. 37002/2022 e n. 24050/2023. Da tale impostazione era derivata la prassi di accertare la chance su una linea causale autonoma e distinta rispetto a quella dell’evento finale morte, consentendo – come nel precedente Cass. n. 26851/2023 – di ipotizzare che, pur incerto il nesso con la morte anticipata, potesse comunque configurarsi la perdita della probabilità di vivere più a lungo quale evento autonomo.
Il principio guida: perdita di chance di sopravvivenza e unicità dell’evento morte
La Corte di Appello di Firenze aderisce integralmente alla svolta interpretativa segnata da Cass. n. 3871/2026, la quale ha chiarito che causare la morte anticipata e far perdere la probabilità di vivere più a lungo non sono due eventi distinti ma coincidono ontologicamente. Una volta che la probabilità si risolve negativamente nell’evento morte, essa perde rilevanza di autonoma situazione giuridica: non residua alcuno spazio per un accertamento causale parallelo sulla chance. Ma allora, cosa succede se il consulente tecnico individua comunque una percentuale di perdita di chance pur avendo escluso il nesso con il decesso? La Cassazione risponde che si tratta, in realtà, di un errore concettuale: quella percentuale non individua la possibilità di un risultato migliore ma la mera probabilità statistica recessiva che, con condotta corretta, l’evento non si sarebbe verificato – dato che appartiene interamente al giudizio sul nesso causale con la morte, non a una voce di danno autonoma.
La decisione e il ragionamento della Corte
La Corte fiorentina ha rigettato integralmente l’appello, confermando su ogni punto la sentenza di primo grado. Quanto al primo motivo, relativo al nesso causale fra le condotte dei sanitari e il decesso, il collegio ha ritenuto immune da censure la valutazione del Tribunale circa la correttezza del codice di triage assegnato, giudicato conforme alle linee guida ministeriali alla luce del quadro clinico compromesso della paziente. Anche l’attesa di circa tre ore e mezza, pur superiore agli standard raccomandati, è stata ritenuta priva di incidenza causale, poiché i parametri vitali della donna risultavano sostanzialmente invariati fra l’accesso e la successiva visita. Riguardo alla contestata modalità di somministrazione dell’insulina, la Corte ha riconosciuto l’errore terapeutico – insulina intermedia anziché rapida, per via endovenosa anziché sottocutanea – ma ha escluso che tale errore fosse stato, secondo il criterio del «più probabile che non», causa del decesso, stante il rischio intrinseco di esito infausto già insito nel quadro clinico della paziente, affetta da chetoacidosi diabetica indotta da farmaco immunoterapico in un contesto di neoplasia avanzata.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto dirimente il principio enunciato da Cass. n. 3871/2026: poiché il nesso causale fra le condotte dei sanitari e la morte non è stato accertato, non residua spazio per discorrere di una autonoma perdita di chance di sopravvivenza. La stessa consulenza tecnica, del resto, forniva un dato eloquente in tal senso: la chetoacidosi diabetica indotta dal farmaco antitumorale presentava, nelle condizioni della paziente, una chance di mortalità stimata al 70%, mentre l’aspettativa di vita residua era stata valutata in appena un anno. La Corte ha comunque precisato, in via subordinata, che anche a voler ritenere concettualmente configurabile tale voce di danno, mancherebbero comunque i requisiti di serietà, concretezza e apprezzabilità richiesti dalla giurisprudenza di legittimità. Per l’effetto, gli appellanti sono stati condannati alla rifusione delle spese del grado, liquidate in € [OMISSIS] oltre accessori di legge.
