Danno differenziale responsabilità medica: quando la colpa si somma a un rischio già accettato

Trib. Trieste, n. 2397/2026: riconosciuta la responsabilità della struttura sanitaria per il cateterismo eseguito senza guida strumentale, danno liquidato nella misura dei due terzi.

Un paziente si sottopone a un intervento chirurgico necessario e ben eseguito. Nelle ore successive, però, qualcosa va storto per una scelta tecnica difforme dallo standard: il danno differenziale responsabilità medica nasce esattamente in questo interstizio, tra ciò che il corpo avrebbe comunque dovuto sopportare e ciò che nessuno avrebbe dovuto infliggergli. Il Tribunale di Trieste, con la sentenza n. 2397/2026, ha dovuto separare le due componenti in un caso di prostatectomia radicale complicata da un secondo intervento d’urgenza. La struttura sanitaria risponde, ma non per intero. Il criterio del danno differenziale responsabilità medica diventa lo strumento tecnico per evitare due esiti opposti e ugualmente scorretti: l’assoluzione totale o la condanna integrale su un evento solo in parte riconducibile alla condotta dei sanitari. Una materia che interessa ogni professionista che si occupi di malpractice, perché tocca il cuore del nesso causale quando le prove sono ambigue.

La vicenda processuale

Gli eredi di un paziente, deceduto dodici anni dopo l’intervento per cause indipendenti, hanno agito contro l’azienda sanitaria per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale subito iure hereditatis dal congiunto. Il paziente si era sottoposto, nel 2009, a un intervento di prostatectomia radicale per un carcinoma ad alto rischio – intervento reso urgente dalla diagnosi oncologica e giudicato dal CTU eseguito lege artis. Nell’immediato post-operatorio, tuttavia, il catetere vescicale era fuoriuscito per un difetto della valvola del palloncino di ancoraggio, circostanza non addebitabile ai sanitari. Il problema è sorto nella gestione di quell’evento: il riposizionamento era stato tentato senza guida endoscopica o ecografica, con un catetere di tipo ritenuto dal consulente tecnico non adatto al contesto post-chirurgico. Il giorno seguente si era reso necessario un secondo intervento in urgenza per ripristinare l’anastomosi vescico-uretrale danneggiata. Il paziente aveva sviluppato incontinenza urinaria severa e irreversibile, oltre a disfunzione erettile. Prima del giudizio di merito le parti avevano svolto un accertamento tecnico preventivo, la cui relazione peritale è stata integralmente acquisita nel successivo giudizio ordinario. Il giudice, dopo un primo tentativo di conciliazione ex art. 185 bis c.p.c. non andato a buon fine, ha trattenuto la causa in decisione sulla base della sola documentazione già in atti, ritenendo superflui sia il rinnovo della CTU sia l’audizione dei consulenti come testimoni.

Le norme e i principi giuridici

Il quadro normativo

Il rapporto tra il paziente e la struttura ospedaliera ha natura contrattuale, riconducibile al contratto atipico di spedalità. La responsabilità si inquadra pertanto nell’art. 1218 c.c. e nell’art. 7, comma 1, della l. 8 marzo 2017, n. 24 – la cosiddetta legge Gelli-Bianco – che disciplina specificamente la responsabilità delle strutture sanitarie per le condotte dei propri operatori. Rileva inoltre l’art. 7, comma 4, della medesima legge, che impone di liquidare il danno secondo le tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, oggi rappresentate dalla Tabella unica nazionale adottata con d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12.

Gli istituti giuridici coinvolti

Il tema centrale è la ripartizione dell’onere probatorio nella responsabilità sanitaria. Il paziente deve provare – anche tramite presunzioni – il nesso di causalità tra l’aggravamento della patologia e la condotta del sanitario; la struttura, una volta assolto tale onere dal danneggiato, deve dimostrare la causa imprevedibile e inevitabile dell’inadempimento. Lo standard probatorio applicabile all’illecito civile resta quello del «più probabile che non», distinto e meno esigente rispetto alla certezza scientifica richiesta in sede penale. Nel caso di specie, il tribunale ha ritenuto integrato questo standard nonostante le formule dubitative usate dal consulente tecnico, osservando che esse esprimono l’impossibilità di una certezza ex post e non l’equivalenza tra ipotesi causali alternative.

Il principio guida: il danno differenziale nella responsabilità medica

Qui si colloca il nucleo della decisione. Il giudice ha accertato che l’intervento chirurgico originario era stato eseguito correttamente, e che l’incontinenza urinaria costituisce una conseguenza nota e statisticamente frequente della prostatectomia radicale, con incidenza fino al 72% nelle diverse casistiche. Il secondo intervento, reso necessario dal riposizionamento incauto del catetere, poteva avere «generato o, più probabilmente, ulteriormente aggravato» – come si legge nella relazione tecnica – una lesione sfinterica già in parte insorta durante il primo intervento legittimo. Ma cosa succede quando il danno finale deriva in parte da un rischio terapeutico accettato e in parte da una condotta colposa distinta? Il tribunale ha escluso che si trattasse di una riduzione per concausa naturale, istituto ritenuto inammissibile dalla giurisprudenza di legittimità in questa materia. Ha invece applicato la logica del danno differenziale: la struttura risponde, ai sensi degli artt. 1218 e 1223 c.c., solo delle conseguenze immediate e dirette del proprio inadempimento, non di quelle che il paziente avrebbe comunque dovuto sopportare per effetto di un trattamento necessario e correttamente eseguito.

La decisione e il ragionamento della Corte

Sulla responsabilità, il tribunale ha accolto la domanda nei limiti indicati, respingendo invece sia la pretesa risarcitoria per violazione del consenso informato – ritenuta priva di allegazione specifica sul fatto che il paziente, correttamente informato, avrebbe rifiutato l’intervento – sia il cosiddetto danno da premorienza, costruito dai ricorrenti su un presupposto contraddetto dai dati anagrafici, posto che il paziente era deceduto a ottant’anni, età non precoce rispetto alla speranza di vita ordinaria per la sua classe demografica. Sul piano della responsabilità per la gestione del cateterismo, il giudice ha valorizzato alcuni elementi tecnici decisivi: il riposizionamento «va usualmente eseguito sotto guida endoscopica» proprio per evitare che il catetere proceda alla cieca attraverso l’anastomosi non consolidata; nella specie era stato invece tentato senza alcun supporto strumentale, con un presidio di tipo giudicato inadeguato al contesto post-chirurgico. La struttura non ha fornito la prova liberatoria richiesta dall’art. 1218 c.c., né ha chiarito le ragioni della scelta tecnica, e la lacuna nella documentazione clinica – relativa a manovre di cateterismo riferite dal paziente ma non tracciate in cartella – è stata interpretata a suo sfavore, secondo il principio per cui l’incompletezza documentale della struttura non può ridondare a danno del paziente.

Quantificato il danno biologico permanente in trentamila punti percentuali secondo la Tabella unica nazionale – applicata in via di parametro equitativo anche a fatti anteriori alla sua entrata in vigore, secondo un recente orientamento della Corte di cassazione – il giudice ha poi operato la riduzione differenziale. Mancando elementi per una quantificazione medico-legale del differenziale in punti percentuali, la ripartizione è stata condotta in via equitativa ex art. 1226 c.c., imputando alla condotta colposa dei sanitari i due terzi del danno complessivo, in considerazione della difformità della condotta dallo standard tecnico, del carattere infrequente dell’evento e, per converso, dell’elevata incidenza statistica dell’incontinenza dopo questo tipo di intervento. È stata infine respinta l’eccezione di concorso di colpa del paziente per non essersi sottoposto all’impianto di uno sfintere artificiale, poiché l’ordinaria diligenza richiesta dall’art. 1227 c.c. non può spingersi a imporre un ulteriore intervento chirurgico, la cui accettazione resta rimessa alla libera autodeterminazione dell’interessato ai sensi dell’art. 32 Cost..

Le spese di lite sono state compensate per un terzo e poste per i restanti due terzi a carico della struttura, in ragione della soccombenza parziale sulle due voci nominate di danno respinte e dell’avvicinamento, nel quantum, tra la pretesa risarcitoria finale e quella azionata.

Studio Legale Montinaro