Donazione modale e collazione: il valore dell’onere va provato in giudizio

Trib. Lecce, Sez. I civ., n. 2775/2026: rigettata la domanda di risoluzione della donazione modale, accolta la riduzione per lesione di legittima con conferimento integrale del bene donato.

Tre fratelli, un’eredità senza testamento e due donazioni fatte in vita dalla madre solo a due delle figlie. È lo scenario ricorrente delle successioni pugliesi, dove il terzo erede scopre di essere rimasto senza nulla. Il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 2775/2026, ha affrontato un nodo tecnico spesso sottovalutato: cosa succede quando la donazione è gravata da un modus, cioè da un onere di assistenza al donante. La donazione modale resta comunque soggetta a collazione. Il punto delicato, come chiarisce la pronuncia, riguarda la prova del valore dell’onere: se non viene fornita, il bene rientra nell’asse per intero. Un principio che incide direttamente sulla strategia difensiva di chi riceve donazioni condizionate e sulla determinazione della legittima.

La vicenda processuale

L’attore, unico erede maschio privo di attribuzioni patrimoniali dirette, conveniva in giudizio le due sorelle, entrambe beneficiarie di donazioni immobiliari disposte dalla madre in provincia di Lecce tra il 1990 e il 2007. Deduceva che le liberalità avessero superato la quota disponibile, ledendo la propria quota di legittima, e chiedeva la riduzione delle donazioni, la determinazione delle quote ereditarie e la divisione dell’asse. Una delle convenute si costituiva precisando che l’atto ricevuto nel 2007 era stato effettuato in conto di legittima e gravato da un modus, consistente nell’obbligo di assistenza quotidiana alla donante fino alla morte, con riserva di usufrutto in capo a quest’ultima. L’altra convenuta, titolare delle donazioni più risalenti, contestava la sussistenza di qualsiasi lesione, sostenendo che il valore del donatum fosse inferiore al relictum.

Nel corso del giudizio l’attore eccepiva l’inadempimento dell’onere assistenziale, deducendo il ricovero della madre in una casa di cura tra il 2010 e il 2011, e chiedeva altresì la risoluzione della donazione modale. La convenuta interessata replicava che il ricovero era stato temporaneo, limitato a pochi mesi, e che l’assistenza era comunque proseguita quotidianamente. La causa veniva istruita con produzione documentale e con una consulenza tecnica d’ufficio estimativa, quindi rimessa al Collegio per la decisione.

Le norme e i principi giuridici

Il quadro normativo

La disciplina della collazione, prevista dagli artt. 737 e ss. c.c., impone ai figli e ai loro discendenti, concorrendo alla successione dell’ascendente, di conferire ai coeredi tutto ciò che abbiano ricevuto dal defunto per donazione, diretta o indiretta. La riunione fittizia del donatum al relictum costituisce il presupposto per calcolare correttamente la quota di legittima ex artt. 536 e ss. c.c.. Quando gli immobili oggetto di causa non sono comodamente divisibili, trova applicazione l’art. 720 c.c., in combinato disposto con gli artt. 727 e 728 c.c., che consente l’attribuzione per intero a uno dei condividenti con obbligo di conguaglio in favore degli altri.

La donazione modale e il suo rapporto con la collazione

L’istituto della donazione modale, disciplinato dall’art. 793 c.c., pone a carico del donatario un onere che non snatura la causa liberale del negozio, senza tuttavia assurgere a corrispettivo. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’imposizione del modus non trasforma la donazione in un contratto a titolo oneroso, sicché essa resta soggetta a collazione (cfr. Cass. civ., Sez. II, sent. n. 6925/2015). L’onere, però, comportando un sacrificio economico per il donatario, incide sul valore della liberalità: il suo controvalore deve essere sottratto dal valore del bene donato ai fini della riunione fittizia.

Il principio guida: la prova del valore del modus

La pronuncia si sofferma proprio su questo aspetto, spesso trascurato nella prassi. Chi intende ridurre il valore conferibile invocando l’esistenza di un onere assistenziale deve fornirne rigorosa dimostrazione, sia sul piano qualitativo che quantitativo. Ma cosa succede se le prove testimoniali restano generiche? Il Tribunale ha ritenuto insufficiente il mero richiamo alla retribuzione di una badante come parametro comparativo, in assenza di specificazione dell’entità, della durata e del contenuto concreto delle prestazioni rese. In mancanza di tale prova, l’assistenza resa dal donatario si colloca nell’ambito della normale solidarietà familiare discendente dal rapporto di filiazione, priva di autonomo rilievo economico ai fini della collazione. Quanto alla donazione con riserva di usufrutto, il Collegio ha richiamato l’orientamento secondo cui l’imputazione va effettuata sul valore della piena proprietà al momento dell’apertura della successione, poiché la morte del donante determina la riunione di usufrutto e nuda proprietà ex art. 747 c.c. (cfr. Cass. civ., sent. n. 25473/2010).

La decisione e il ragionamento della Corte

Il Collegio ha accolto la domanda di riduzione, rigettando invece quella di risoluzione della donazione modale. Sul primo fronte, in assenza di prova sul valore dell’onere assistenziale, il bene donato con riserva di usufrutto è stato conferito per l’intero valore in piena proprietà, come accertato dalla consulenza tecnica d’ufficio. Sul secondo fronte, pur non escludendo che una qualche prestazione assistenziale fosse stata effettivamente resa, il Tribunale ha ritenuto che l’inadempimento dedotto dall’attore non fosse sufficientemente provato da giustificare la risoluzione, mancando comunque la quantificazione del modus necessaria a valutarne l’incidenza.

L’esito pratico è significativo per chi assiste coeredi in analoghe controversie: la determinazione della legittima, all’esito della riunione fittizia tra relictum e donatum, ha condotto all’accertamento di una quota spettante all’attore che le convenute sono state condannate a corrispondere in solido. Le spese di lite sono state compensate per un terzo, in ragione della soccombenza reciproca sulle eccezioni delle convenute e sulla domanda di risoluzione, e liquidate per i restanti due terzi a carico delle convenute stesse, con applicazione dei valori tabellari ridotti in assenza di questioni di particolare complessità giuridica.

Studio Legale Montinaro