Obbligazioni societarie non rimborsate: il sottoscrittore ha diritto al capitale anche se il debitore invoca un accollo del figlio

Trib. Lecce, sez. II civile, n. 2704/2026: accolta la domanda dei sottoscrittori di obbligazioni societarie non rimborsate alla scadenza.

Chi acquista obbligazioni ordinarie emesse da una società e non riceve il rimborso alla scadenza si trova spesso di fronte a un muro di eccezioni processuali prima ancora di poter discutere il merito. Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 2704/2026, ha affrontato proprio questo scenario, respingendo tutte le difese sollevate dalla società debitrice e affermando un principio che interessa da vicino risparmiatori e professionisti del diritto bancario. La vicenda nasce da un prestito obbligazionario sottoscritto nel 2017 e mai rimborsato. Non bastano eccezioni di rito, né la costruzione di un presunto accollo del debito a opera di un terzo, per liberare l’emittente dall’obbligazione di restituzione. Il giudice ha ricostruito con chiarezza la differenza tra capitale di rischio e capitale di debito, richiamando i presupposti dell’art. 2412 c.c.. Una lettura che offre spunti pratici a chiunque assista sottoscrittori di obbligazioni societarie in sofferenza.

La vicenda processuale

Due coniugi, entrambi parte attrice nel procedimento, convenivano in giudizio la società emittente lamentando il mancato rimborso di obbligazioni ordinarie sottoscritte nel 2017. Ciascuno dei due aveva acquistato venti titoli del valore nominale di 1.000 euro l’uno, per un investimento complessivo che, sommando le posizioni di entrambi, ammontava a [OMISSIS]. Le obbligazioni erano state emesse con determina del 3 ottobre 2017, formalizzata con atto notarile registrato a Roma pochi giorni dopo. La sottoscrizione risaliva al dicembre dello stesso anno.

Gli attori chiedevano preliminarmente l’accertamento della nullità della clausola di elezione di domicilio contenuta nei moduli di sottoscrizione, ritenuta vessatoria, e nel merito la condanna della società al pagamento del capitale investito oltre agli interessi di mora maturati secondo il regolamento di emissione. La convenuta si costituiva contestando integralmente la pretesa. Sollevava, in via preliminare, il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Lecce a favore di un diverso foro e l’improcedibilità del ricorso per omesso esperimento della mediazione obbligatoria. Nel merito, sosteneva che l’obbligazione si fosse estinta per pagamento oppure per accollo del debito da parte del figlio dei ricorrenti, il quale avrebbe costituito una società terza proprio per assumersi quella posizione debitoria. Su questa base la convenuta chiedeva la chiamata in causa sia del figlio, sia della società a lui riconducibile.

Il giudizio si è quindi articolato in due fasi. Con sentenza non definitiva pronunciata a inizio luglio 2025, il Tribunale ha risolto le questioni preliminari, affermando la propria competenza territoriale e dichiarando il difetto di legittimazione passiva del terzo chiamato, sia in proprio sia quale liquidatore della società a lui riferibile. Il giudizio è proseguito per l’istruzione della domanda principale, con acquisizione documentale e concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.. La causa è stata rimessa in decisione alla fine di maggio 2026.

Le norme e i principi giuridici

Il quadro normativo

Il perno della decisione è l’art. 2412 c.c., che disciplina i limiti quantitativi all’emissione di obbligazioni da parte delle società per azioni. La norma stabilisce che una SPA o una SAPA possono emettere titoli obbligazionari entro il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato. Si tratta di un presidio a tutela dei creditori sociali, pensato per evitare che l’indebitamento obbligazionario superi una soglia proporzionata alla solidità patrimoniale dell’emittente. Il rispetto di questo limite condiziona la legittimità dell’emissione, ma non incide – una volta che l’emissione sia avvenuta regolarmente, come nel caso di specie tramite determina notarile regolarmente registrata – sul diritto del sottoscrittore alla restituzione del capitale. A questo si affianca l’art. 2411 c.c., che attribuisce al titolare del titolo obbligazionario il diritto al rimborso alla scadenza, oltre al pagamento degli interessi pattuiti secondo il regolamento di emissione. Nessuna delle due disposizioni subordina il diritto del sottoscrittore a condizioni ulteriori legate a vicende successive tra la società e terzi estranei al rapporto cartolare.

Sul piano processuale, la sentenza richiama anche l’art. 279 c.p.c., commi 2 e 4, in tema di effetti della sentenza non definitiva sulla prosecuzione del giudizio, e l’art. 281 decies c.p.c., rito con cui la controversia è stata introdotta. Quest’ultimo aspetto merita un cenno. Il procedimento semplificato di cognizione, riformato dalla riforma Cartabia, si presta particolarmente a controversie di questo tipo, nelle quali il thema decidendum ruota attorno a un fatto documentale – la sottoscrizione del titolo e il mancato rimborso – più che a un accertamento istruttorio complesso. La scelta del rito, nel caso in esame, ha consentito di concentrare l’istruttoria sulla sola documentazione contrattuale, riducendo i tempi complessivi del giudizio nonostante la chiamata in causa di terzi e la necessità di una sentenza non definitiva sulle questioni preliminari.

Gli istituti giuridici coinvolti

Il Tribunale dedica un passaggio esplicativo, definendolo esso stesso di «nozioni basilari del diritto societario», alla distinzione tra azioni e obbligazioni. Chi acquista azioni diventa socio e partecipa al capitale di rischio della società, esponendosi a una maggiore incertezza in cambio di rendimenti potenzialmente più elevati. Chi acquista obbligazioni, invece, resta estraneo alla gestione e ai rischi d’impresa: fornisce capitale di debito e diventa creditore della società, non azionista. Questa distinzione non è un mero inciso didattico. Regge l’intero impianto motivazionale, perché consente al giudice di escludere che il sottoscrittore di obbligazioni debba sopportare le sorti – positive o negative – dell’attività sociale, avendo egli diritto puro e semplice alla restituzione di quanto versato.

Un secondo istituto rilevante riguarda l’accollo, richiamato dalla difesa della società convenuta come causa estintiva alternativa al pagamento. L’accollo, disciplinato dall’art. 1273 c.c., consente a un terzo di assumere il debito altrui, ma produce effetti liberatori per il debitore originario solo se il creditore vi aderisce espressamente, trasformando l’accollo semplice in accollo liberatorio. In assenza di tale adesione, il creditore conserva intatta la propria azione nei confronti del debitore originario, e l’eventuale rapporto tra quest’ultimo e il terzo accollante resta relegato ai rapporti interni, privo di rilevanza esterna. È esattamente questo lo schema applicato dal Tribunale: nessuna prova di un’adesione dei sottoscrittori a un accollo liberatorio risultava dagli atti, con la conseguenza che l’obbligazione restitutoria della società emittente non poteva ritenersi estinta.

Un terzo istituto, di natura più propriamente processuale, riguarda gli effetti della sentenza non definitiva. Il giudice richiama sul punto un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui la pronuncia parziale ex art. 279 c.p.c. determina l’esaurimento del potere decisorio sulle questioni già definite, vincolando lo stesso giudice – anche se la sentenza non è passata in giudicato – a non rimetterle in discussione nella fase successiva. Le censure riproposte dalla difesa della società convenuta sulle eccezioni preliminari già decise sono state pertanto dichiarate irricevibili in questa sede, perché il thema decidendum residuo riguardava esclusivamente le questioni non coperte dalla prima pronuncia. Si tratta di un principio ben noto a chi si occupa di contenzioso frazionato in più fasi decisorie, ma che merita di essere ribadito: la sentenza non definitiva, pur non passata in giudicato formale, produce comunque un vincolo interno che preclude la riproposizione delle medesime censure, salvo impugnazione immediata o riserva tempestivamente formulata.

Il principio guida: diritto al rimborso delle obbligazioni societarie non rimborsate

Il principio centrale della sentenza n. 2704/2026 può essere sintetizzato così: il sottoscrittore di obbligazioni societarie ha diritto alla restituzione del capitale e al pagamento degli interessi pattuiti, indipendentemente da vicende successive intercorse tra la società emittente e soggetti terzi, quali un presunto accollo del debito. Ma cosa succede se la società convenuta sostiene che un terzo abbia assunto il debito al suo posto? Il Tribunale ha ritenuto che tale circostanza, anche ove astrattamente ipotizzabile nei rapporti interni, non sia opponibile al creditore obbligazionario in assenza di prova rigorosa di un accollo liberatorio validamente concluso e da questi accettato. La differenza tra azioni e obbligazioni, richiamata in premessa, torna qui decisiva sul piano applicativo. Se il sottoscrittore avesse acquistato azioni, avrebbe partecipato al rischio d’impresa e le vicende societarie successive – una ristrutturazione, un trasferimento di ramo d’azienda, persino un accollo tra soggetti legati alla compagine sociale – avrebbero potuto in astratto incidere sulla sua posizione. Trattandosi invece di titolare di un credito obbligazionario, la sua posizione resta ancorata al rapporto originario con l’emittente, insensibile a operazioni riorganizzative di cui non sia parte.

Risultando «per tabulas» che la convenuta non aveva adempiuto nei confronti di nessuno dei due sottoscrittori, il giudice ne ha dedotto la sussistenza di un debito certo, liquido ed esigibile, comprensivo delle ultime due cedole di interessi relative al 2022 e del rimborso integrale del capitale investito, oltre agli interessi convenzionali maturati dalla scadenza di ciascuna obbligazione secondo il regolamento di emissione. La formula «per tabulas» non è casuale: segnala che l’accertamento del giudice si è fondato su prova documentale diretta, senza necessità di ricorrere a presunzioni o a un apprezzamento discrezionale delle circostanze di fatto. Per chi assiste sottoscrittori in situazioni analoghe, questo passaggio suggerisce una strategia probatoria precisa: la solidità della domanda dipende in larga misura dalla capacità di produrre in giudizio la determina di emissione, l’atto notarile e la prova della sottoscrizione, elementi che, se completi, riducono drasticamente lo spazio per contestazioni di merito da parte dell’emittente.

La decisione e il ragionamento della Corte

Il Tribunale ha accolto integralmente la domanda attrice, condannando la società convenuta al pagamento, in favore di ciascuno dei due sottoscrittori, della somma dovuta a titolo di capitale e interessi di mora, questi ultimi quantificati nella misura dell’1,25% per l’anno di riferimento e del 2,25% per gli anni successivi fino al soddisfo. Il percorso argomentativo si fonda su un doppio binario. Da un lato, l’accertamento in fatto: la documentazione acquisita in giudizio comprovava senza margini di dubbio l’avvenuta sottoscrizione delle obbligazioni e l’assenza di qualsiasi rimborso. Dall’altro, l’accertamento in diritto sulla natura del rapporto obbligazionario, che il giudice ha ricondotto senza esitazioni allo schema del credito verso la società emittente, insensibile alle vicende relative all’eventuale accollo da parte di terzi non validamente opposto ai creditori originari.

Le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta – incompetenza territoriale, improcedibilità per mancata mediazione, difetto di legittimazione passiva del terzo chiamato – erano già state risolte con la sentenza non definitiva del luglio 2025 e non potevano essere riproposte in questa fase. Il giudice ha richiamato sul punto la costante giurisprudenza di Cassazione, che impone al giudice dell’impugnazione di rilevare d’ufficio l’eventuale violazione del giudicato interno formatosi su questioni non tempestivamente impugnate né oggetto di riserva. Non si tratta di un tecnicismo fine a sé stesso. La regola serve a impedire che una parte, soccombente su una questione preliminare, possa riproporla indefinitamente nelle fasi successive dello stesso grado di giudizio, sottraendo così effettività alla funzione di filtro propria della sentenza non definitiva.

Sul piano del quantum, la condanna ha riguardato distintamente ciascuno dei due sottoscrittori, con separata liquidazione del capitale e degli interessi di mora, questi ultimi calcolati con un doppio saggio: la misura convenzionale dell’1,25% per il primo anno e quella del 2,25% per gli anni successivi, fino all’effettivo soddisfo. Il Tribunale ha inoltre condannato la società al pagamento delle spese di lite, liquidate per la fase successiva alla sentenza non definitiva secondo il principio di soccombenza, con una quota separata per ciascuna delle parti attrici. La struttura bifasica del giudizio – decisione preliminare nel 2025, decisione di merito nel 2026 – non ha quindi comportato una duplicazione degli oneri per gli attori, ma ha permesso una liquidazione differenziata coerente con l’effettivo sviluppo processuale.

Per il professionista che assiste sottoscrittori di prestiti obbligazionari inadempiuti, la sentenza offre alcune indicazioni operative precise. La distinzione tra capitale di rischio e capitale di debito resta il criterio dirimente per respingere difese fondate su vicende societarie successive all’emissione. La scelta di introdurre la causa con il rito semplificato ex art. 281 decies c.p.c. si conferma efficace per ottenere una pronuncia in tempi contenuti su crediti documentalmente provati, anche in presenza di eccezioni preliminari multiple e di chiamate in causa di terzi. Infine, quando l’emittente tenta di opporre un accollo del debito, la difesa del creditore dovrà concentrarsi sulla dimostrazione dell’assenza di una propria adesione a tale operazione, elemento che, come chiarito dal Tribunale, resta indispensabile perché l’accollo produca effetti liberatori nei confronti del debitore originario.

Studio Legale Montinaro