Corte d’Appello di Roma, Sez. lav., sentenza 2026: confermata la nullità delle clausole collettive che escludono il periodo di apprendistato dagli aumenti periodici di anzianità.
Il lavoratore assunto come apprendista e poi stabilizzato può pretendere che il periodo formativo conti ai fini degli scatti di anzianità previsti dal contratto collettivo? La Corte d’Appello di Roma risponde in senso affermativo, con una motivazione che si appoggia quasi per intero alla giurisprudenza di legittimità. La clausola che esclude l’apprendistato dal computo degli aumenti periodici è nulla, perché contrasta con una norma imperativa che equipara il periodo formativo all’anzianità ordinaria. La decisione riguarda i contratti di apprendistato anteriori alla riforma del 2011 e si occupa anche di un tema ricorrente nel contenzioso sulle differenze retributive, la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto. La anzianità di servizio nell’apprendistato si conferma così un terreno su cui l’autonomia collettiva incontra un limite preciso.
La vicenda processuale
Un lavoratore era stato assunto nel 2007 con contratto di apprendistato professionalizzante e il rapporto era stato trasformato a tempo indeterminato nel 2009, con inquadramento di operatore qualificato. Nel 2014 il datore originario era stato incorporato per fusione nella società poi appellante. Il lavoratore lamentava che il periodo di apprendistato non fosse stato riconosciuto ai fini degli aumenti periodici di anzianità, e ha agito davanti al Tribunale di Roma chiedendo di dichiarare nulle o disapplicabili le clausole collettive del 2000 e del 2004 che producevano tale esclusione, oltre alla condanna al pagamento delle differenze retributive e all’accantonamento del relativo TFR, per importi pari a [OMISSIS].
Il Tribunale, nel 2026, ha accolto il ricorso. Ha dichiarato la nullità delle clausole nella parte in cui escludono l’intero periodo di apprendistato dal computo degli scatti, ha riconosciuto il diritto all’integrale riconoscimento dell’anzianità e ha condannato la società al pagamento delle differenze, con rivalutazione e interessi, oltre alle spese. Ha ritenuto inoltre infondata l’eccezione di prescrizione.
La società ha proposto appello con cinque motivi. Con i primi quattro ha contestato la disapplicazione delle clausole collettive, l’interpretazione dell’art. 19 della l. 25/1955 e dell’art. 49 del d.lgs. 276/2003, la lettura delle Sezioni Unite del 2010 e gli effetti dell’abrogazione operata dal d.lgs. 167/2011. Con il quinto ha lamentato l’errata disamina della prescrizione. Il lavoratore si è costituito chiedendo il rigetto. All’udienza, dopo gli adempimenti dell’art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa.
Le norme e i principi giuridici
Il quadro normativo
La norma centrale è l’art. 19 della l. 25/1955, secondo cui, se al termine dell’apprendistato non è data disdetta ai sensi dell’art. 2118 c.c., l’apprendista resta in servizio con la qualifica conseguita e il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell’anzianità di servizio. Questa disposizione è rimasta in vigore fino all’abrogazione disposta dall’art. 7, sesto comma, del d.lgs. 167/2011. Accanto ad essa rilevano l’art. 49 del d.lgs. 276/2003, che delega alle parti sociali alcuni profili dell’apprendistato professionalizzante, e l’art. 47, terzo comma, dello stesso decreto, che ha mantenuto in vita la disciplina del 1955 in attesa della nuova regolamentazione. Sul versante europeo la Corte richiama il principio di non discriminazione e la direttiva 2000/78/CE.
Gli istituti giuridici coinvolti
Gli scatti di anzianità sono un istituto di fonte esclusivamente collettiva. Il contratto collettivo potrebbe anche non prevederli, o articolarli come preferisce, ma non può escludere dal computo il periodo di formazione. A questa conclusione la Corte arriva facendo propria la ricostruzione di Cass. civ. n. 30935/2022, che richiama Cass. civ. n. 20103/2017 e le Sezioni Unite n. 20074/2010.
Il punto sulla delega merita attenzione. La Corte, seguendo la Cassazione, osserva che la delega dell’art. 49 del d.lgs. 276/2003 riguarda la durata del contratto e, in via transitoria, i profili formativi rimessi alle Regioni. Non investe quindi il computo dell’anzianità. La contrattazione collettiva, svolgendo una funzione provvisoriamente sostitutiva del legislatore regionale, non può esorbitare da quel perimetro. Il richiamo alla competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile rafforza il ragionamento. Quando il legislatore ha voluto affidare ai contratti collettivi l’intera disciplina dell’apprendistato, come con l’art. 2 del d.lgs. 167/2011, lo ha detto in modo inequivoco.
L’equiparazione tra apprendistato e anzianità ordinaria
Il principio guida si può enunciare così. L’equiparazione tra periodo formativo e periodo di lavoro ordinario, formulata dalla legge in termini generali e assoluti, non è derogabile dal contratto collettivo. Le espressioni «computato» e «considerato utile» sono equivalenti, e la clausola che sterilizza il periodo formativo ai fini degli scatti viola l’art. 19 della l. 25/1955.
Ma cosa accade ai rapporti sorti prima della riforma del 2011? La Corte osserva che entrambi i contratti di apprendistato erano stati stipulati prima del 25 ottobre 2011 e restano dunque sottratti alla disciplina del d.lgs. 167/2011. La norma applicabile è quella del 1955.
La decisione e il ragionamento della Corte
La Corte ha rigettato l’appello e confermato la sentenza di primo grado, condannando la società alle spese del grado, liquidate in [OMISSIS], oltre accessori. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte dell’appellante e ha corretto un errore materiale nell’intestazione e nel dispositivo.
Il collegio ha esaminato congiuntamente i motivi, ritenendoli connessi, e ha dichiarato la questione da tempo risolta dalla giurisprudenza di legittimità. Ha richiamato per intero le ragioni di Cass. n. 30935/2022, facendole proprie anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., e ha ribadito che le due clausole collettive, pur riconoscendo l’apprendistato ai fini dell’anzianità, ne prevedono un’eccezione per gli aumenti periodici. Tale eccezione è illegittima perché in violazione dell’art. 19 della l. 25/1955 e perché discriminatoria. La Corte ha aggiunto che una diversa lettura contrasterebbe con il principio europeo di non discriminazione, citando alcune pronunce della Corte di giustizia.
Sulla prescrizione, la Corte ha condiviso la motivazione del Tribunale. Dopo le modifiche introdotte dalla l. 92/2012 e dal d.lgs. 23/2015, il rapporto a tempo indeterminato non gode più di un regime di stabilità reale, e per i diritti non prescritti all’entrata in vigore della riforma del 2012 il termine decorre dalla cessazione del rapporto, a norma degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., e resta sospeso in costanza di esso. Sono richiamate Cass. civ. n. 26246/2022 e Cass. civ. n. 13932/2024. La Corte ha precisato che il principio vale anche per gli autoferrotranvieri, per i quali la Cassazione ha riconosciuto l’incidenza della tutela reintegratoria attenuata dell’art. 18, quarto comma, St. lav..
Per il professionista che assiste il lavoratore, la pronuncia conferma che per gli apprendistati conclusi prima del 2011 si può chiedere la rideterminazione degli scatti, e che la prescrizione non corre in costanza di rapporto. Per chi difende il datore, il margine di resistenza appare molto ridotto, dato l’orientamento consolidato.