📌 LA VICENDA
- Materia: Diritto del Lavoro – Licenziamento per superamento del periodo di comporto
- Oggetto: Reclamo avverso ordinanza di reintegra – Criteri di computo dei giorni festivi e feriali
- Parole chiave: periodo di comporto, giorni festivi, onere della prova, licenziamento nullo, reintegra
In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, i giorni festivi o comunque non lavorativi (come il sabato in caso di settimana corta), che cadano senza soluzione di continuità tra due periodi di malattia, si presumono coincidenti con l’incapacità lavorativa solo se il datore di lavoro ne fornisca prova rigorosa o se la certificazione medica copra l’intero arco temporale; in difetto, tali giorni vanno esclusi dal computo del comporto secchese.
La Corte d’Appello di Reggio Calabria ha confermato l’illegittimità del licenziamento irrogato a un lavoratore, evidenziando l’erroneo calcolo operato dall’azienda. Il datore di lavoro aveva sommato al periodo di malattia anche i giorni festivi e i sabati intercorrenti tra diversi certificati medici, senza tuttavia dimostrare che il lavoratore fosse effettivamente impossibilitato a prestare servizio anche in quelle giornate. Secondo i giudici, il periodo di comporto risponde all’esigenza di contemperare il diritto alla salute del dipendente con l’interesse produttivo dell’impresa: superare tale limite senza una prova certa dell’assenza per malattia determina la nullità del recesso e la conseguente tutela reintegratoria.
⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Onere della prova gravante sul datore di lavoro circa l’effettivo superamento del limite massimo di conservazione del posto
- Valutazione della continuità della malattia in presenza di certificati medici distinti ma temporalmente vicini
- Distinzione tra “comporto secco” (unico evento morboso) e “comporto per sommatoria” (più eventi nel periodo di riferimento)
- Natura della tutela applicabile in caso di licenziamento intimato prima della scadenza del termine di comporto
- Criteri di liquidazione del danno e delle spese di lite in grado di reclamo
