Trib. Benevento, n. 671/2026 R.G., accolta l’opposizione agli atti esecutivi e dichiarata la nullità del pignoramento.
Chi agisce con una espropriazione contro il terzo proprietario deve ricordare che il debitore resta il destinatario necessario del precetto. Può bastare l’errore sul soggetto, anche quando questo condivide con il debitore lo stesso amministratore, per travolgere l’intera procedura? Il Tribunale di Benevento ha risposto di sì. L’espropriazione contro il terzo proprietario non sostituisce il terzo al debitore nell’obbligazione, e l’art. 603 c.p.c. impone la notificazione del titolo e del precetto a entrambi. Il giudice ha poi escluso che la conoscenza tardiva dell’atto sani il vizio, perché il precetto serve a evitare il pignoramento e non ad avvisarne l’esistenza a cose fatte. Nella stessa pronuncia ha respinto l’eccezione sulla titolarità del credito ceduto in blocco. Vediamo la vicenda, le norme e il ragionamento seguito.
La vicenda processuale
Nel 2005 un istituto di credito ha concesso un mutuo ipotecario a una società con sede in provincia di Benevento, garantito da ipoteca volontaria su alcuni immobili. Nello stesso anno la mutuataria ha venduto quegli immobili a un’altra società, la quale si è accollata il mutuo come parte del prezzo. La banca, però, non ha aderito all’accollo e lo ha comunicato con raccomandata nel 2009. La mutuataria è dunque rimasta debitrice, mentre la compratrice ha assunto la sola posizione di terza proprietaria del bene ipotecato.
Il credito è stato poi ceduto in blocco a una società veicolo, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nel 2017. Nel 2022 il precetto è stato notificato alla terza proprietaria e a un soggetto che la creditrice indicava come prosecuzione o nuova denominazione della debitrice, e si è proceduto al pignoramento in danno della terza proprietaria nelle forme dell’art. 603 c.p.c.. La debitrice, trasferita la propria sede all’estero, ha dichiarato di avere conosciuto la procedura solo nel 2026.
Nello stesso anno ha depositato ricorso ex art. 617 c.p.c., contestando la notifica del precetto e la legittimazione attiva della creditrice. Il giudice dell’esecuzione ha sospeso la procedura, assegnando il termine per il merito. La società cessionaria ha introdotto il giudizio e ne ha chiesto il rigetto. L’opponente si è costituita insistendo sulle proprie eccezioni, mentre la terza proprietaria ha svolto le proprie difese. Dopo lo scambio dei termini ex art. 189 c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione nel 2026.
Le norme e i principi giuridici
Il quadro normativo
Il Tribunale muove dalla qualificazione sostanziale delle censure, che spetta al giudice indipendentemente dal nomen iuris scelto dalla parte. La contestazione sulla titolarità del credito riguarda il diritto di procedere a esecuzione forzata e rientra nell’art. 615 c.p.c.. La doglianza sulla notificazione del precetto attiene invece alla regolarità degli atti che precedono l’esecuzione e va ricondotta all’art. 617 c.p.c.. Le due censure possono convivere nello stesso atto, pur con regimi diversi.
Sul versante dell’espropriazione contro il terzo, vengono in rilievo gli artt. 602 e ss. c.p.c. e in particolare l’art. 603 c.p.c., che impone di notificare titolo e precetto anche al terzo. Per l’accollo il giudice richiama l’art. 1273 c.c., mentre per la cessione in blocco la disciplina è quella dell’art. 58 TUB. Sulla funzione del precetto assume rilievo l’art. 480 c.p.c., che consente al debitore intimato di adempiere prima dell’esecuzione.
Gli istituti giuridici coinvolti
Il primo istituto è la cessione di crediti in blocco. La pubblicazione dell’avviso in Gazzetta non prova, di per sé e in ogni caso, che lo specifico credito rientri nel perimetro della cessione, quando gli elementi dell’avviso non consentono di individuarlo con precisione. Può avere valore indiziario, ma va valutata nel complesso delle risultanze. Il giudice aggiunge che la cessione non è soggetta a forma vincolata e che la titolarità si può provare con ogni mezzo, comprese le presunzioni, secondo il criterio della preponderanza dell’evidenza.
Il secondo è l’accollo. Esso opera tra debitore e terzo accollante, e il debitore originario si libera solo se la liberazione è condizione espressa della stipulazione o se il creditore la dichiara espressamente. Nel caso concreto non mancava soltanto la prova della liberazione, perché la creditrice originaria aveva dichiarato di non aderire all’accollo.
Il terzo è la distinzione tra nullità e inesistenza della notificazione, che il Tribunale ricostruisce sulla base di Cass. civ., Sez. Un., n. 14916/2016, secondo cui l’inesistenza è confinata alla totale mancanza dell’attività notificatoria o alla mancanza degli elementi strutturali minimi.
Espropriazione contro il terzo proprietario, il precetto va notificato al debitore
La struttura dell’espropriazione contro il terzo proprietario è il cuore della decisione. Debitore resta chi risulta tale dal titolo, mentre il terzo proprietario non diventa debitore dell’obbligazione azionata e subisce l’esecuzione solo in quanto titolare del bene gravato dalla garanzia reale. Da qui la duplicità dei destinatari. La notifica al debitore ha la funzione tipica del precetto, cioè metterlo nella condizione di adempiere spontaneamente ed evitare la procedura. Quella al terzo ha carattere essenzialmente informativo, perché lo rende edotto che, in difetto di adempimento, l’azione colpirà il suo bene.
Il giudice valorizza anche la lettera dell’art. 603, primo comma, c.p.c., che impone la notifica «anche al terzo». La particella aggiuntiva presuppone un ulteriore destinatario, individuato nel debitore personalmente obbligato. Ma che cosa accade se il creditore omette di notificare il precetto al debitore? Si consuma, secondo il Tribunale, una grave irregolarità che si ripercuote sull’intera procedura esecutiva.
La decisione e il ragionamento della Corte
Il Tribunale ha rigettato l’opposizione ex art. 615 c.p.c. e ha dichiarato la legittimazione attiva della società cessionaria. Ha accolto l’opposizione ex art. 617 c.p.c. e ha dichiarato la nullità del pignoramento. Le spese sono state compensate per due terzi, con condanna della parte opposta al residuo terzo, liquidato in [OMISSIS] per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
Sulla titolarità del credito il ragionamento è probatorio. All’avviso pubblicato nel 2017, che faceva riferimento a una platea di crediti con caratteri giuridici coincidenti con quelli del credito azionato, si aggiunge la dichiarazione della cedente, originaria creditrice. Questa non si limita ad attestare l’operazione, ma individua la posizione dell’opponente indicando tre rapporti debitori, tra i quali un mutuo ipotecario del 2005 che coincide per epoca e tipologia con quello posto a base dell’esecuzione. Il giudice precisa che la dichiarazione non è prova legale né autosufficiente. È un elemento di particolare peso che si inserisce in un quadro documentale più ampio, e ciò distingue il caso da quello del cessionario che produca un avviso con criteri generici.
Sulla notifica, il precetto risulta rivolto a un soggetto diverso dalla debitrice indicata nel titolo. La creditrice sosteneva che si trattasse di una prosecuzione o di una nuova denominazione, ma le visure camerali mostrano due posizioni societarie distinte, con autonome iscrizioni e identificativi diversi. L’argomento difensivo era un altro. L’atto sarebbe comunque giunto a conoscenza della debitrice, perché la stessa persona fisica era legale rappresentante della terza proprietaria e socio di maggioranza della debitrice. Il Tribunale lo respinge. La coincidenza di una persona fisica negli organi di più società non fonde le soggettività giuridiche, e ciò che conta ai fini della rituale intimazione è l’esatta individuazione del soggetto nei cui confronti l’intimazione è formulata, non la conoscenza materiale che l’amministratore può averne avuto.
Il vizio è qualificato come nullità e non come inesistenza, perché un’attività notificatoria vi è stata, ma verso un soggetto diverso. Quanto alla sanatoria per raggiungimento dello scopo, il giudice richiama Cass. civ., Sez. III, n. 11290/2020. Per il precetto la sanatoria presuppone una conoscenza acquisita in tempo utile a prevenire il pignoramento. Qui il pignoramento risale al 2022, mentre la conoscenza allegata dalla debitrice è del 2026, e il ricorso è stato depositato nel termine di venti giorni da tale conoscenza. La creditrice non ha dimostrato una conoscenza anteriore.
Il Tribunale respinge infine l’eccezione di mancata indicazione del pregiudizio. Nell’omessa valida intimazione del precetto il pregiudizio coincide con la funzione dell’atto omesso, ossia la perdita della possibilità, riconosciuta dall’art. 480 c.p.c., di adempiere prima del pignoramento. Non occorre allegare un’ulteriore attività processuale preclusa.
Per il professionista le indicazioni sono due. Chi agisce contro il terzo proprietario deve verificare, prima di notificare, l’identità del debitore sul titolo e sulle visure, soprattutto dopo vicende societarie o trasferimenti di sede. Chi difende il debitore può invece contare sul fatto che la coincidenza degli amministratori non supplisce al difetto di intimazione e che la tardività della conoscenza esclude la sanatoria.
