Prefettura: NON è obbligatoria la notifica all’Avvocatura dello Stato

Prefettura: NON è obbligatoria la notifica all’Avvocatura dello Stato

Nel contesto legale, la precisione e la pertinenza delle informazioni sono di cruciale importanza. Nel corso del 2021, il Tribunale di Lecce ha emesso una pronuncia di rilievo che potrebbe avere impatti significativi sulle pratiche di notifica giudiziaria alle Amministrazioni Erariali, inclusa la Prefettura. Senza specificare il numero della sentenza, questa decisione potrebbe essere di vitale interesse per la gestione dei prossimi casi legali.

Al centro dell’attenzione si colloca la questione della notifica diretta degli atti giudiziari alla Prefettura, senza il previo passaggio attraverso l’Avvocatura dello Stato. La sentenza in questione ha stabilito con chiarezza che non è obbligatoria la notifica all’Avvocatura dello Stato.

Tuttavia, le implicazioni di questa sentenza vanno ben oltre il singolo caso in esame. Questo verdetto produce conseguenze durature sulle procedure future in materia di notifiche giudiziarie. Per ottenere una comprensione completa della questione, riportiamo la massima della sentenza che spiega nel dettaglio perchè nei giudizi contro la Prefettura non è obbligatoria la notifica all’Avvocatura dello Stato degli atti introduttivi, né – ove l’autorità opposta sia rimasta contumace ovvero si sia costituita personalmente (o tramite funzionario delegato) – la notificazione degli atti giudiziari e delle sentenze.

quando va effettuata la notifica all’avvocatura dello stato ?

Le notificazioni alle Amministrazioni dello Stato secondo l’art. 144 c.p.c.

L’articolo 144 del Codice di Procedura Civile disciplina le modalità di notificazione degli atti giudiziali alle amministrazioni dello Stato, stabilendo regole specifiche per queste ultime. La norma prevede che, per le amministrazioni dello Stato, le notificazioni debbano essere effettuate presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato, in conformità con le disposizioni delle leggi speciali come il R.D. 30.10.1933, n. 1611 e la L. 3.4.1979, n. 103. Questa regola trova applicazione nei casi in cui l’amministrazione dello Stato è parte convenuta, salvo deroghe espressamente previste dalla legge.

Tra le eccezioni a questa regola generale, vi è il caso del processo tributario: le agenzie fiscali hanno la facoltà di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, derogando così alla rappresentanza obbligatoria.

Nei casi in cui non si applica la regola della notificazione presso l’Avvocatura dello Stato, le notificazioni devono essere effettuate direttamente presso l’amministrazione destinataria, a chi la rappresenta nel luogo in cui risiede il giudice davanti al quale si procede. In questi casi, le notificazioni si eseguono mediante consegna di copia nella sede dell’ufficio al titolare o alle persone indicate nell’articolo 145 c.p.c.

Un’ulteriore deroga alla regola generale riguarda la notificazione del precetto, atto di natura non processuale, che il creditore di una pubblica amministrazione munito di titolo esecutivo deve notificare direttamente all’ufficio amministrativo debitore e non all’Avvocatura dello Stato.

Per quanto riguarda le Regioni, vi sono differenze tra quelle a statuto ordinario e quelle a statuto speciale. Le Regioni a statuto ordinario hanno una mera facoltà di farsi rappresentare e difendere dall’Avvocatura dello Stato, quindi le notificazioni devono essere effettuate presso gli uffici dell’Avvocatura solo se esse si avvalgono di tale facoltà. Diversamente, per le Regioni a Statuto speciale (ad eccezione della Sardegna), vige l’obbligo di avvalersi dell’Avvocatura dello Stato per le notificazioni.

massima TRIBUNALE DI LECCE

Vediamo nel dettaglio cosa ha statuito il Tribunale di Lecce:

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