Trib. Roma, Sez. VIII, R.G. n. 51444/2022: disconoscimento della sottoscrizione inammissibile per comportamenti concludenti, contratto risolto di diritto per morosità della conduttrice.
Si può contestare la firma apposta su un contratto dopo averlo eseguito, dopo aver agito in giudizio per scioglierlo e dopo aver diffidato la controparte a rispettarlo? Il Tribunale di Roma risponde di no, valorizzando il riconoscimento tacito del contratto come ostacolo al disconoscimento previsto dall’art. 214 c.p.c.. La pronuncia, resa nel 2026 in una controversia su noleggio a lungo termine di autoveicolo, applica con linearità un principio che il professionista incontra spesso nelle cause di contratto. Il riconoscimento tacito del contratto non esige dichiarazioni espresse, perché discende da condotte incompatibili con l’asserita apocrifia della sottoscrizione. Non è l’unico tema. La sentenza affronta l’efficacia vincolante della declinatoria di competenza dopo un regolamento d’ufficio inammissibile, la qualifica di consumatore di chi contrae spendendo la partita IVA, la validità di penali e clausole di esonero. Il riconoscimento tacito del contratto resta però il filo conduttore, e da lì conviene partire.
La vicenda processuale
Una professionista titolare di partita IVA aveva stipulato nel 2019 un contratto di noleggio a lungo termine di un’autovettura con una società di renting. Nel dicembre dello stesso anno il veicolo subì un sinistro stradale, denunciato dall’effettivo utilizzatore, soggetto terzo rispetto al contratto. All’inizio del 2020 la conduttrice portò l’auto in carrozzeria, dove rimase per circa cinque mesi. Lamentando di aver continuato a pagare canoni per un bene inutilizzabile, senza veicolo sostitutivo e senza storno dei ratei, la conduttrice convenne la società dinanzi al Tribunale di Taranto, chiedendo la risoluzione per grave inadempimento, la restituzione di anticipo e canoni e il risarcimento del danno.
La società eccepì l’incompetenza territoriale in forza della clausola che designava il foro di Roma e propose domanda riconvenzionale per canoni insoluti, penali e costi di ripristino. Il Tribunale di Taranto, con sentenza del 2022, accolse l’eccezione. La causa fu riassunta a Roma. La conduttrice, che non aveva impugnato la declinatoria, sollecitò il nuovo giudice a sollevare regolamento di competenza d’ufficio, disconobbe le sottoscrizioni sulle condizioni generali e negò la natura di consumatore della controparte a sé favorevole, invocando anzi per sé la tutela consumeristica. Il giudice istruttore sollevò il regolamento, ma la Corte di Cassazione, con ordinanza del 2024, lo dichiarò inammissibile perché tardivo. Mutato il giudice, la causa è stata trattenuta in decisione nel 2026 con trattazione scritta.
Le norme e i principi giuridici
Il quadro normativo
Il perimetro è insolitamente ampio. Sul piano processuale rilevano gli artt. 38 e 47 c.p.c., che governano tempi e modi del regolamento di competenza d’ufficio, e gli artt. 214 e 216 c.p.c., che regolano disconoscimento e verificazione della scrittura privata. Sul piano sostanziale il Tribunale muove dagli artt. 1453, 1455, 1456 e 1458 c.c. per la risoluzione, dagli artt. 1341 e 1342 c.c. per le clausole onerose, dagli artt. 1579, 1583 e 1584 c.c. per la disciplina del godimento e dei vizi nella locazione, dagli artt. 1382 e 1384 c.c. per la clausola penale. Entra in scena anche il Codice del consumo, con gli artt. 33 e 66-bis, richiamati dalla conduttrice per radicare la competenza nel foro di residenza.
Gli istituti giuridici coinvolti
Sul regolamento d’ufficio il Tribunale riprende l’ordinanza di Cassazione, secondo cui lo strumento è tempestivo solo se promosso entro la prima udienza di trattazione, anche a seguito di riserva assunta in quella sede, e un rinvio della prima udienza, pur per gli stessi incombenti, non sposta il termine. L’inammissibilità, precisa il giudice, impedisce ogni sindacato sulla correttezza della declinatoria, che diventa incontestabile e vincolante per il secondo giudice anche se questi la ritenesse errata.
Sul riparto dell’onere della prova dell’inadempimento il Tribunale richiama Cass. civ. n. 826/2015 e le Sezioni Unite del 2001, per cui il creditore allega l’inadempimento e il debitore prova l’adempimento. Sulla gravità richiama Cass. civ. n. 22346/2014, che impone un criterio oggettivo, temperato da elementi soggettivi come la condotta di entrambe le parti. Quanto alle clausole vessatorie, ritiene sufficienti due distinte sottoscrizioni, una del contratto e una delle clausole onerose richiamate anche solo per numero d’ordine.
Il riconoscimento tacito del contratto
Il principio guida è che l’esecuzione, anche parziale, di un contratto è comportamento concludente e integra un riconoscimento tacito stragiudiziale, il quale rende inammissibile il successivo disconoscimento giudiziale della firma. Il Tribunale lo applica a una convenuta che aveva formalmente disconosciuto le sottoscrizioni, non aveva proposto istanza di verificazione e aveva ammesso di aver smarrito l’originale.
Ma cosa succede se manca ogni istanza di verificazione e la parte non ha più il documento? Per il giudice la mancanza non giova a chi disconosce, perché a contare sono i comportamenti precedenti. Ne individua due. Anzitutto la domanda di risoluzione per inadempimento, che presuppone logicamente l’esistenza e la validità del contratto. Poi la diffida ad adempiere inviata alla società, con cui si intimava la riconsegna del veicolo minacciando l’azione risolutoria, manifestazione chiara della volontà di avvalersi dei diritti nascenti dal rapporto. Ne consegue che il contratto, pur senza verificazione, è pienamente efficace tra le parti.
La decisione e il ragionamento della Corte
Il Tribunale ha rigettato la domanda di risoluzione e di risarcimento della conduttrice, ha dichiarato il contratto risolto di diritto per inadempimento di quest’ultima e, in parziale accoglimento della riconvenzionale, l’ha condannata al pagamento di € [OMISSIS] oltre interessi legali dalla domanda al saldo, con condanna anche alle spese di entrambe le fasi.
Il percorso argomentativo parte dalla competenza. La declinatoria di Taranto, non impugnata e non travolta dal regolamento tardivo, vincola il giudice romano, sicché ogni eccezione sul foro è inammissibile. Superato lo scoglio del disconoscimento, il giudice entra nel merito e individua la parte responsabile della rottura del sinallagma. Sul guasto al motore ha ritenuto più attendibili le due relazioni tecniche di parte prodotte dalla società, concordi nell’attribuirlo non al sinistro ma alla successiva circolazione per circa venti giorni con radiatore danneggiato e senza liquido refrigerante. La tesi della conduttrice, che imputava il danno a un vizio di fabbrica oggetto di richiamo della casa costruttrice, è rimasta priva di prova, nemmeno tentata con una controperizia, e la relazione della società ha escluso la correlazione tra il richiamo e il danno, osservando che il difetto del richiamo avrebbe imposto l’arresto del veicolo. In diritto, la clausola che esonerava la società da responsabilità per vizi, approvata per iscritto ai sensi dell’art. 1341 c.c., è stata ritenuta compatibile con l’art. 1579 c.c., non essendo stata allegata alcuna malafede.
Il giudice ha poi escluso inadempimenti della società. Le riparazioni necessarie vanno tollerate ai sensi dell’art. 1583 c.c. e possono tutt’al più dare luogo a riduzione del corrispettivo, avvenuta con note di credito e storno dei canoni per il periodo di indisponibilità. La sostituzione del veicolo non era prevista dall’offerta, e un veicolo di cortesia, proposto dalla società nel 2020, non era stato riscontrato. Dal momento in cui l’auto è tornata disponibile, la conduttrice ha smesso di pagare i canoni e ha omesso di ritirarla, inadempimento grave ex art. 1455 c.c. e causa di risoluzione di diritto prevista dalle condizioni generali, dichiarata dalla società con raccomandata nel 2020. Poiché si tratta di contratto a prestazioni periodiche, la risoluzione opera ex nunc ai sensi dell’art. 1458 c.c., con esclusione dei canoni successivi alla risoluzione.
Sulle penali il Tribunale ha negato la qualifica di consumatore, perché la conduttrice, professionista che aveva contrattato con la partita IVA, non ha provato scopi estranei alla propria attività. Le clausole, specificamente approvate nel 2019, sono state giudicate non squilibrate. La penale per sinistro è una penale ex art. 1382 c.c.. Quella per manutenzione straordinaria è una clausola di riaddebito di costi provati nell’entità e nel nesso causale. La penale per risoluzione anticipata, parametrata al lucro cessante, non viola l’art. 1384 c.c., anche perché la società aveva sostenuto per intero il costo di acquisto del veicolo. Non vi è cumulo vietato, perché le voci ristorano pregiudizi diversi. Quanto alle spese, il giudice ha applicato il criterio unitario della soccombenza riferito all’esito finale, richiamando Cass. civ., Sez. V, n. 23639/2024, con liquidazione anche per la fase di Taranto.
Per il professionista le indicazioni sono nette. Chi intende disconoscere una firma deve coordinare con rigore la propria strategia, perché ogni atto che presuppone il contratto, a cominciare da una domanda di risoluzione, può rendere inammissibile il disconoscimento. Chi invece tiene in mano il contratto contestato dovrebbe documentare gli atti di esecuzione e le comunicazioni della controparte. Quanto al foro, il regolamento d’ufficio va sollecitato tempestivamente, entro la prima udienza.
