Sospensione della fornitura per morosità su altro contratto: la clausola è vessatoria senza collegamento negoziale

Corte d’Appello di Bologna, Sez. II, n. 1858/2025 R.G.: illegittima la sospensione dell’energia elettrica per debito sul gas, respinte le domande risarcitorie.

La sospensione della fornitura per morosità maturata su un altro contratto è una facoltà che i venditori di energia inseriscono con frequenza nelle condizioni generali, e che il cliente scopre quando si ritrova senza corrente per un debito sul gas. Può il fornitore sospendere un servizio perché non è stato pagato l’altro? La Corte d’Appello di Bologna ha risposto in senso negativo, a meno che i due contratti non siano collegati. Redatti sullo stesso modulo ma privi di un fine ulteriore comune, restano autonomi. La clausola che consente la sospensione della fornitura per morosità sull’altro rapporto è quindi vessatoria e, nei confronti del consumatore, invalida anche per il codice del consumo. Il tema interessa chiunque assista utenti o somministranti, perché incide sulla validità di una previsione contenuta in moduli di massa. Ripercorriamo la vicenda, le norme coinvolte e il ragionamento dei giudici, compresa la sorte delle domande risarcitorie, che non hanno trovato accoglimento.

La vicenda processuale

Nel 2022 un utente, consumatore e titolare della fornitura per la propria seconda casa in provincia di Bologna, si è rivolto al Tribunale con ricorso ex art. 700 c.p.c. per ottenere la riattivazione dell’energia elettrica, contestando ogni morosità. Il fornitore si è costituito precisando che il debito riguardava il gas, ma che l’art. 12.1 delle condizioni generali gli consentiva comunque di sospendere l’elettricità. Il ricorrente ha disconosciuto la sottoscrizione apposta sul documento contrattuale e il Tribunale, ritenendo il subprocedimento di verificazione incompatibile con la sede cautelare, ha accolto il ricorso con ordinanza dello stesso anno.

L’utente, difeso in proprio, ha poi instaurato il giudizio di merito chiedendo la conferma del provvedimento d’urgenza, l’accertamento dell’illegittimità della sospensione e il risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c., quantificati in [OMISSIS], oltre alla condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c.. In questa fase il fornitore ha prodotto un contratto con numero diverso da quello depositato nella fase cautelare, pur recante la medesima data.

Con sentenza del 2025 il Tribunale ha rigettato tutte le domande. Ha ritenuto lecita la sospensione per morosità relativa a una fornitura diversa, anche perché prevista dall’art. 12.1, ha giudicato tardivo il disconoscimento delle sottoscrizioni sul nuovo contratto, avvenuto solo con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., e ha posto a carico dell’attore la prova dell’insussistenza del debito sul gas. Il danno, inoltre, non risultava provato né nell’esistenza né nell’entità.

L’utente ha proposto appello. Il fornitore si è costituito per resistere e la causa è stata rimessa al collegio dopo l’udienza sostituita dal deposito di note ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c..

Le norme e i principi giuridici

Il quadro normativo

La decisione si muove lungo tre direttrici. La prima è l’art. 1460 c.c., che disciplina l’eccezione di inadempimento e che, nella somministrazione, trova il proprio corrispettivo nell’art. 1565 c.c.. Sono le norme con cui la legge riconosce direttamente al creditore la facoltà di sospendere la propria prestazione, ed è la loro portata a stabilire se la clausola contrattuale aggiunga qualcosa o si limiti a ripetere la legge.

La seconda è l’art. 1341 c.c., il cui secondo comma richiede l’approvazione specifica per iscritto delle clausole vessatorie contenute nelle condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti. Tra queste la norma menziona espressamente la facoltà di sospendere l’esecuzione del contratto.

La terza è la disciplina dei consumatori, in particolare l’art. 34, commi 4 e 5, del codice del consumo, che esclude la vessatorietà solo per le clausole oggetto di specifica trattativa. Chi predispone moduli destinati a una serie indefinita di rapporti non può sottrarsi a questo regime.

Sul piano processuale rilevano l’art. 115 c.p.c., per l’onere di contestazione specifica dei fatti, e l’art. 183, comma 6, c.p.c., per i tempi del disconoscimento.

Gli istituti giuridici coinvolti

Il primo istituto è l’eccezione di inadempimento, che trae fondamento dal nesso di interdipendenza tra prestazioni corrispettive. La Corte ricorda che il principio inadimplenti non est adimplendum opera anche rispetto a rapporti sostanzialmente diversi, ma solo quando le parti, nell’esercizio della propria autonomia, li abbiano voluti come funzionalmente e teleologicamente collegati.

Il secondo è il collegamento negoziale. I giudici distinguono i contratti misti, retti dalla causa prevalente, i contratti complessi, caratterizzati da una causa unica, e i contratti collegati, che restano distinti ma coordinati. Per questi ultimi occorrono, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata (tra le altre Cass. 14561/23 e Cass. 19161/14), un requisito oggettivo, cioè il nesso teleologico tra i negozi in un assetto economico unitario, e un requisito soggettivo, cioè il comune intento pratico di coordinarli per un fine ulteriore che ne trascende gli effetti tipici. Un nesso occasionale non basta. Il collegamento deve dipendere dalla genesi stessa del rapporto, in modo che uno dei negozi trovi nell’altro la propria causa e non un semplice motivo.

Il terzo è la sottoscrizione specifica delle clausole vessatorie. Richiamando Cass. 2060/16 e Cass. 9492/12, la Corte ribadisce che il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali, o di gran parte di esse, non rende efficaci quelle realmente vessatorie. L’art. 1341, secondo comma, c.c. esige infatti una tecnica redazionale idonea a richiamare l’attenzione del contraente debole.

Sospensione della fornitura per morosità e collegamento negoziale

Il principio guida riguarda il rapporto tra le due somministrazioni. Se gas ed elettricità sono contratti collegati, l’inadempimento sull’uno giustifica la sospensione dell’altro già in forza dell’art. 1460 c.c., e la clausola si limita a ribadire un potere che la legge riconosce. Se il collegamento manca, la clausola estende la facoltà di sospensione oltre quanto la legge consente e diventa vessatoria ai sensi dell’art. 1341 c.c..

La Corte esclude il collegamento. I due contratti, pur contenuti nello stesso documento, hanno oggetti del tutto diversi e non concorrono a un fine ulteriore rispetto all’interesse tipico di ciascuna fornitura, che è per il cliente ricevere il bene e per il somministrante ricevere il pagamento. I prezzi sono determinati con criteri autonomi, e nulla nel testo contrattuale rivela l’intento di realizzare un’operazione unitaria. Ma basta la firma sullo stesso modulo a creare un legame giuridicamente rilevante? La risposta è negativa, perché la compresenza è un fatto meramente occasionale, come dimostra il modulo stesso, utilizzabile indifferentemente per il solo gas, per la sola elettricità o per entrambe.

Nemmeno la clausola 12.1 può fondare il collegamento. Che essa estenda la sospensione all’altra fornitura non è sufficiente, in assenza del requisito oggettivo, a far ravvisare un nesso tra i contratti.

La decisione e il ragionamento della Corte

Il dispositivo è di parziale accoglimento. La Corte conferma l’ordinanza cautelare, ma per ragioni diverse da quelle del primo giudice, dichiara illegittima la sospensione della fornitura elettrica operata nel 2022, rigetta ogni altra domanda e compensa le spese di entrambi i gradi.

Il percorso parte dal secondo motivo, ritenuto prioritario sul piano logico. Su questo punto la Corte dà ragione all’appellante. Il fornitore che sospende l’elettricità per un debito sul gas oppone in sostanza un’eccezione ex art. 1460 c.c. ed è quindi tenuto a dimostrare l’esistenza del proprio credito, mentre spetta all’utente provarne l’estinzione o l’inapplicabilità dell’eccezione solo in un secondo momento. L’onere, tuttavia, è stato assolto. L’utente aveva pagato soltanto una parte delle fatture, ritenendo la pretesa eccessiva in ragione del ridotto uso dell’immobile, e aveva chiesto di conoscere i consumi reali. Il fornitore ha ottenuto dal distributore le letture dall’inizio del rapporto e ha prodotto quindici fatture complete degli elementi per il calcolo del prezzo. L’attestazione del distributore ha valore indiziario, trattandosi di dichiarazione di un terzo, ma non può essere messa in discussione sulla base di una mera ipotesi di condotta truffaldina priva di riferimenti fattuali. L’utente, inoltre, non ha mai contestato specificamente le letture, come richiede l’art. 115 c.p.c.. Né sono risultati rilevanti la presenza di un camino nell’immobile, la residenza anagrafica altrove o l’importo modesto di alcune bollette dell’acqua, tanto più che non ne erano state prodotte le parti utili a distinguere consumi reali e presunti.

Il primo motivo, relativo al disconoscimento delle firme, è infondato. Il nuovo contratto, diverso da quello della fase cautelare per numero e compilazione, imponeva un disconoscimento chiaro e univoco, anche senza formule sacramentali, nella prima difesa utile dopo la produzione, quindi alla prima udienza. Nelle note per quella udienza l’utente aveva invece contestato solo le condizioni generali. Il disconoscimento affidato alla memoria ex art. 183 c.p.c. è tardivo e preclude al giudice di ritenere inautentiche le sottoscrizioni.

La partita si è decisa sulla vessatorietà, tema già introdotto in primo grado e comunque rilevabile d’ufficio, tanto più trattandosi di consumatore. Esclusi il contratto misto e quello complesso e negato il collegamento, la clausola 12.1 è vessatoria ai sensi dell’art. 1341 c.c., e nei confronti del consumatore è invalida anche per l’art. 34 del codice del consumo, perché contenuta in moduli uniformi e mai oggetto di trattativa. L’approvazione specifica non l’ha salvata. Le condizioni generali constavano di sedici clausole e la sottoscrizione separata ne riguardava dodici, quasi tutte prive di natura vessatoria. Una firma così estesa non garantisce l’attenzione del contraente debole sulla clausola sfavorevole che vi è compresa.

Le domande risarcitorie, però, sono state respinte. Manca un illecito extracontrattuale doloso o colposo e, ove la domanda si riqualificasse come inadempimento contrattuale, non è stato allegato né provato alcun pregiudizio, escluso il danno in re ipsa. L’utente non ha nemmeno indicato per quanto tempo la fornitura sia rimasta sospesa né quali conseguenze ne siano derivate. Nessuna pronuncia ex art. 96 c.p.c. è possibile, perché la difesa del fornitore non appare connotata da mala fede o colpa grave, e la condotta non integra alcuna ipotesi di reato.

Le conseguenze pratiche sono due. Per il somministrante, la facoltà di sospendere una fornitura per morosità su un contratto distinto non regge se prevista solo in clausole standard, salvo la prova di un vero collegamento negoziale. Per l’utente, la vittoria sull’illegittimità della sospensione non produce risarcimento senza una specifica allegazione e prova del danno, a partire dalla durata del disservizio. Quanto alle spese, la Corte le ha compensate per la reciproca soccombenza, osservando che solo la domanda risarcitoria giustificava l’interesse a proseguire nel merito dopo un’ordinanza favorevole, non reclamata e prontamente eseguita dal fornitore.

Studio Legale Montinaro