Cancellazione Centrale Rischi e crif: ricorso ex art. 700 c.p.c.

Cancellazione Centrale Rischi e CRIF: ricorso ex art. 700 c.p.c.

La segnalazione di un nominativo presso le Centrali Rischi o al CRIF può rivelarsi un incubo per chiunque necessiti di accedere al credito bancario. Quando tali segnalazioni avvengono in modo illegittimo e senza il rispetto delle dovute procedure, il danno può essere enorme, non solo sotto il profilo economico ma anche in termini di reputazione e immagine. Come avvocati, siamo spesso chiamati ad affrontare casi simili, in cui i nostri clienti si trovano improvvisamente e ingiustamente “segnalati” presso le principali agenzie di informazione creditizia.

Ma cosa fare quando ci troviamo di fronte a una segnalazione illegittima al CRIF? Quali sono gli strumenti giuridici a nostra disposizione per tutelare i diritti del cliente e ottenere la cancellazione immediata della posizione? In questo articolo approfondiremo le principali questioni giuridiche legate alla tutela cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c. contro le segnalazioni indebite.

cos’è il ricorso ex art. 700 c.p.c.

Il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. è uno strumento giuridico che permette di ottenere una decisione più rapida rispetto a una causa ordinaria. Esso è subordinato alla presenza di due presupposti:

  1. Il fumus boni iuris, ossia l’apparenza di fondatezza del diritto fatto valere dal ricorrente, che deve emergere in modo sommario e senza necessità di accertamenti complessi.
  2. Il periculum in mora, ovvero il rischio di un pregiudizio imminente e irreparabile per il ricorrente in assenza di una tutela immediata. Questo significa che il ritardo derivante da un ordinario giudizio di merito comprometterebbe irrimediabilmente il diritto in questione.

Il ricorso d’urgenza costituisce una misura cautelare atipica, concessa solo quando l’ordinamento non prevede uno strumento cautelare più specifico e adeguato a tutelare il diritto fatto valere dal ricorrente. Esso ha dunque una funzione anticipatoria rispetto alla decisione definitiva.

ammissibilità del ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c.

È oramai consolidato in giurisprudenza l’orientamento secondo cui il provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. è pienamente ammissibile nei casi di richiesta di cancellazione di una segnalazione illegittima presso le centrali rischi e il CRIF. I giudici hanno chiarito che “l’area di operatività del rimedio di cui all’art. 700 c.p.c. si è notevolmente estesa negli ultimi anni” per ricomprendere anche la tutela di “diritti relativi, quali crediti“, come nel caso delle segnalazioni indebite. È stato inoltre affermato che “l‘orientamento prevalente reputa addirittura che il requisito del periculum in mora sia una conseguenza automatica della stessa segnalazione illegittima“.

In particolare, il Tribunale di Brescia, con ordinanza del 01.04.2021, ha ribadito che la tale tutela cautelare è ammissibile: “… l’area di operatività del rimedio di cui all’art. 700 c.p.c. si è notevolmente estesa negli ultimi anni per effetto dell’interpretazione invalsa nella giurisprudenza, che ha ammesso il ricorso alla tutela urgente contemplata dalla predetta disposizione non solo a tutela di diritti assoluti, bensì anche a tutela di diritti relativi, quali crediti pecuniari – nella misura in cui la realizzazione di tali crediti consenta al loro titolare il godimento di una situazione di libertà oppure la soddisfazione di bisogni primari, ovvero risulti necessaria ad assicurare il bene della “esistenza libera e dignitosa”, potendo derivare dal loro ritardato soddisfacimento un pregiudizio non altrimenti riparabile (cfr. Cass., sez. L, 2 settembre 1997, n. 8373; Trib. Catanzaro, Sez. II, Ord., 10 febbraio 2012) – nella specifica materia del contenzioso relativo alla Centrale rischi, l’orientamento prevalente, non solo, reputa pienamente ammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. avente ad oggetto una domanda di cancellazione dal sistema della Centrale Rischi, ma, con riferimento alla cautela chiesta da una società commerciale che assuma di essere stata lesa da una segnalazione indebita della banca, reputa addirittura che il requisito del periculum in mora sia una conseguenza automatica della stessa segnalazione illegittima, poiché ricollega a questa l’impossibilità (o la notevole maggiore difficoltà) di accedere al credito bancario, eventualità che all’evidenza per un imprenditore può comportare pregiudizi irreparabili (Trib. Milano 30.6.2018; Trib Cuneo 19.7.2017)”.

illegittimità della segnalazione in assenza del preavviso previsto per legge

La normativa vigente impone stringenti obblighi di preavviso a carico degli istituti di credito prima di procedere con segnalazioni negative presso le centrali rischi. In particolare, l’art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazione creditizia dispone che “Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all’invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l’interessato circa l’imminente segnalazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie“. Analogamente, l’art. 125, comma 3, del Testo Unico Bancario (TUB) prevede che “I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L’informativa è resa unitamente all’invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma“.

Tuttavia, la giurisprudenza è costante nell’affermare che la mera allegazione di comunicazioni inviate tramite sistemi automatizzati non è sufficiente a dimostrare l’effettiva ricezione da parte del destinatario. Infatti, solo la sottoscrizione dell’avviso di ricevimento da parte del destinatario, unitamente all’apposizione del timbro postale, costituisce prova certa dell’avvenuta consegna. Pertanto, qualora l’istituto di credito non sia in grado di fornire tale prova, la segnalazione presso le centrali rischi deve ritenersi illegittima.

fumus boni iuris e del periculum in mora

Il giudice, nel valutare la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento del ricorso cautelare, dovrà valutare la sussistenza del fumus boni iuris, ossia della probabilità di accoglimento della domanda di merito, e del periculum in mora, ossia del rischio che dal ritardo nell’adozione del provvedimento cautelare possa derivare un pregiudizio grave e irreparabile.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, è evidente la sussistenza del requisito del fumus boni iuris, a fondamento della richiesta cautelare. In particolare, l’illegittimità della segnalazione risulta pienamente dimostrata laddove l’istituto di credito non abbia rispettato l’obbligo di preavviso previsto dalla normativa di settore.

Inoltre, il periculum in mora è da ritenersi in re ipsa, ossia automaticamente sussistente, in ragione delle gravi conseguenze che la segnalazione illegittima produce sulla possibilità per il ricorrente di accedere al credito bancario. Come più volte affermato dalla giurisprudenza, la segnalazione illegittima presso le centrali rischi determina di fatto l’impossibilità o la notevole maggiore difficoltà per il soggetto segnalato di ottenere finanziamenti e, più in generale, di esercitare il proprio diritto costituzionalmente garantito di accesso al credito.

Il provvedimento cautelare potrà disporre la cancellazione della posizione dalla Centrale Rischi, oppure la sospensione dell’efficacia della segnalazione.

Conclusione:

La tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. può essere un valido strumento per i soggetti che si trovano in una situazione di illegittimità o di pregiudizio grave irreparabile a causa di una segnalazione alla Centrale Rischi.

Avv. Cosimo Montinaro

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