Separazione: addebito se il tradimento è successivo alla crisi coniugale?

Separazione: addebito se il tradimento è successivo alla crisi coniugale?

Il matrimonio rappresenta un legame sacro e un impegno di fronte alla società. Eppure, anche le unioni più solide possono incrinarsi, portando i coniugi a percorrere strade separate. In questi casi delicati, la sentenza di separazione giudiziale assume un ruolo cruciale nel delineare i diritti e i doveri di ciascuna parte, con un’attenzione particolare al benessere dei figli minori coinvolti. Tuttavia, dietro le righe della pronuncia giudiziaria, si celano sfide complesse che richiedono una profonda comprensione delle implicazioni legali e delle dinamiche relazionali. L’infedeltà coniugale è spesso considerata una delle violazioni più gravi del vincolo matrimoniale, ma non sempre è sufficiente per addebitare la responsabilità della separazione. In questo articolo, esploreremo un caso concreto trattato dal Tribunale di Palmi con sentenza del 2021, in cui il tradimento non è stato ritenuto la causa principale della crisi coniugale, analizzando le motivazioni e le conseguenze di questa decisione. Preparatevi a immergervi in un viaggio che vi svelerà i segreti della giurisprudenza e vi fornirà gli strumenti indispensabili per affrontare questa delicata fase della vita con consapevolezza e determinazione.

INDICE:

  1. ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
  2. NORMATIVA E PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI APPLICATI
  3. DECISIONE DEL CASO E ANALISI DELLA SENTENZA
  4. MASSIMA RISOLUTIVA DELLA SENTENZA
  5. IMPLICAZIONI PRATICHE DELLA SENTENZA

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

Nel caso esaminato, la moglie ha presentato una domanda di separazione giudiziale dal marito, adducendo fatti addebitabili a quest’ultimo. La coppia aveva due figli minori e, durante il matrimonio, gestiva congiuntamente un’attività di gioielleria e oreficeria. Secondo la moglie, a partire dal settembre 2013, il marito avrebbe iniziato a tenere comportamenti contrari ai doveri coniugali, intrattenendo una relazione extraconiugale con una terza persona.

Sono state addotte diverse circostanze a sostegno di questa accusa, tra cui il disinteresse progressivo manifestato dal marito nei confronti della moglie, l’utilizzo eccessivo del cellulare, le assenze da casa in orari notturni e la realizzazione di un ciondolo con le iniziali della presunta amante.

Da parte sua, il marito ha confermato il venir meno dell’affectio maritalis ma ha negato di aver posto in essere condotte contrarie ai doveri matrimoniali tali da causare la frattura del vincolo. Ha attribuito la cessazione della convivenza ai continui litigi iniziati dopo il decesso del padre della moglie nel dicembre 2012.

NORMATIVA E PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI APPLICATI

Nella sentenza in esame, il Tribunale di Palmi ha applicato diverse norme del Codice Civile e si è basato su numerosi precedenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione, al fine di valutare correttamente la rilevanza dell’infedeltà coniugale ai fini dell’addebito della separazione.

In primo luogo, il Tribunale ha fatto riferimento agli articoli 151, 143, 337 ter, 337 quater, 156 c.c. e 92 c.p.c.

L’articolo 151 c.c. disciplina la separazione personale dei coniugi, stabilendo che ciascuno dei coniugi può chiedere la separazione quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.

L’articolo 143 c.c. definisce i doveri nascenti dal matrimonio, tra cui l’obbligo di fedeltà coniugale, la cui violazione è spesso addotta come causa di separazione.

Gli articoli 337 ter e 337 quater c.c. regolano l’affidamento dei figli minori in caso di separazione, introducendo il principio generale dell’affido condiviso e prevedendo l’ipotesi eccezionale dell’affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori.

L’articolo 156 c.c. disciplina il diritto al mantenimento a seguito di separazione personale, stabilendo i criteri per la determinazione dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole.

Oltre alle norme codicistiche, il Tribunale di Palmi ha fatto riferimento a numerosi precedenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione, che hanno delineato i principi fondamentali in materia di addebito della separazione per infedeltà coniugale.

Tra questi, la sentenza n. 3923/2018 ha affermato che la mera violazione dei doveri coniugali non è di per sé sufficiente a giustificare l’addebito della separazione, essendo necessario accertare che tale violazione sia stata l’unica causa della crisi coniugale.

Le sentenze n. 12392/2017, n. 11929/2017 e n. 14414/2016 hanno ribadito lo stesso principio, sottolineando la necessità di indagare sulla efficacia causale della violazione dei doveri nella determinazione della crisi matrimoniale.

La sentenza n. 16859/2015 ha affrontato specificamente il caso dell’infedeltà coniugale, affermando che l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà rappresenta una violazione particolarmente grave, normalmente sufficiente per l’addebito della separazione, a meno che non si accerti la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale.

La sentenza n. 21657/2017 ha ulteriormente chiarito che, ai fini dell’addebito, rilevano anche i comportamenti univocamente indirizzati all’infedeltà, lesivi della dignità e dell’onore del coniuge, anche se non si sostanziano in un adulterio.

Infine, la sentenza n. 13026/2014 ha affrontato il tema del diritto al mantenimento in caso di separazione, affermando che il giudice deve tenere conto di ogni tipo di reddito disponibile, comprese le elargizioni da parte di familiari con carattere di regolarità e continuità.

Questi riferimenti normativi e giurisprudenziali hanno fornito al Tribunale di Palmi un solido quadro interpretativo per valutare correttamente la rilevanza dell’infedeltà coniugale ai fini dell’addebito della separazione, evidenziando la necessità di un’analisi approfondita delle circostanze specifiche del caso concreto e dell’accertamento del nesso causale tra la violazione dei doveri matrimoniali e la crisi coniugale.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI DELLA SENTENZA

    Sulla base delle risultanze istruttorie, il Tribunale di Palmi, con sentenza n. 6/2021, ha ritenuto accertato il venir meno dell’affectio maritalis tra il marito e la moglie, giustificando così la pronuncia di separazione personale ai sensi dell’art. 151 c.c.

    Tuttavia, il punto cruciale della sentenza ha riguardato l’addebito di responsabilità della separazione al marito. In linea con i principi giurisprudenziali citati, il Tribunale ha affermato che la mera violazione dei doveri coniugali, come il tradimento, non è sufficiente per l’addebito se è intervenuta quando la crisi coniugale era già maturata e la convivenza era divenuta intollerabile.

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