I certificati catastali non provano la proprietà

I certificati catastali non provano la proprietà

La proprietà di un bene immobile rappresenta uno dei diritti reali più importanti e tutelati dal nostro ordinamento giuridico. Tuttavia, come spesso accade, la prova di tale diritto può rivelarsi complessa e fonte di numerosi contenziosi. In particolare, la questione relativa alla validità dei certificati catastali quale mezzo di prova della titolarità dominicale è stata al centro di un acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale.

La sentenza che andiamo ad analizzare rappresenta un importante tassello in questo percorso, ponendosi in netta controtendenza rispetto a precedenti orientamenti giurisprudenziali che avevano mostrato una certa apertura all’utilizzo di tali documenti ai fini probatori. In questo articolo, andremo ad esplorare le motivazioni che hanno condotto il Tribunale di Oristano (sentenza n. 654/2021) a negare l’efficacia probatoria dei certificati catastali, approfondendo altresì le implicazioni pratiche di tale pronuncia.

Indice:

  1. Esposizione dei Fatti di Causa
  2. Normativa e Precedenti Giurisprudenziali Applicati
  3. Decisione del Caso e Analisi della Sentenza
  4. Massima Risolutiva della Sentenza
  5. Implicazioni Pratiche della Sentenza

Esposizione dei Fatti di Causa

L’attore ha chiesto lo scioglimento di una presunta comunione ereditaria avente ad oggetto numerosi immobili siti in agro di Belvì, oltre al risarcimento dei frutti mai goduti dai convenuti, che avrebbero disposto e usufruito in via esclusiva di tali beni.

Normativa e Precedenti Giurisprudenziali Applicati

La decisione del Tribunale di Oristano si fonda principalmente sull’art. 115 c.p.c., che disciplina l’onere probatorio gravante sulle parti nel processo civile. In particolare, la sentenza richiama il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui la prova della proprietà di beni immobili non può essere fornita con la sola produzione dei certificati catastali, in quanto questi ultimi costituiscono meri elementi sussidiari, utili solamente ai fini del regolamento di confini ai sensi dell’art. 950 c.c.

Secondo la Suprema Corte, per provare la titolarità di un diritto reale immobiliare è invece necessario l’atto scritto “ad substantiam” o un fatto equiparato, come l’usucapione. La semplice non contestazione della controparte o un procedimento deduttivo a partire da atti o fatti che presuppongano, ma non consacrino direttamente, la proprietà, non sono ritenuti sufficienti a tal fine.

Decisione del Caso e Analisi della Sentenza

Alla luce di tali principi giurisprudenziali, il Tribunale di Oristano ha ritenuto che la domanda di accertamento del diritto di comproprietà e di scioglimento della comunione ereditaria fosse infondata e dovesse essere, pertanto, rigettata.

In particolare, il Giudice ha sottolineato come l’attore non abbia fornito alcuna prova in ordine al titolo di successione posto alla base della sua pretesa, né in merito alla qualità di coerede in capo a sé e agli altri convenuti. Inoltre, non è stata offerta alcuna documentazione idonea a dimostrare la titolarità del diritto di proprietà sui beni in questione in capo al presunto de cuius e, conseguentemente, il trasferimento del diritto alle parti in causa per via successoria.

A nulla è valso il richiamo alla più recente giurisprudenza di legittimità, la quale, pur avendo affermato che la produzione della certificazione ipocatastale non costituisce adempimento necessario ai fini dell’ammissibilità e procedibilità della domanda di divisione giudiziale, non ha comunque inteso rivedere l’ormai consolidato orientamento che esige il raggiungimento della prova in ordine all’esistenza del diritto dominicale.

Massima Risolutiva della Sentenza

La prova della proprietà di beni immobili non può essere fornita con la sola produzione dei certificati catastali, i quali sono soltanto elementi sussidiari in materia di regolamento di confini ai sensi dell’art. 950 cod. civ., né con pretesi riconoscimenti della controparte, essendo necessario in materia l’atto scritto “ad substantiam” o un fatto equiparato come l’usucapione; né può riconoscersi la proprietà immobiliare in base ad un procedimento deduttivo, non ammettendo la forma scritta equipollente, e quindi in base ad un atto o fatto che possa presupporla, ma non la consacra direttamente a favore del soggetto.” (Cass. n. 11115 del 1997)

Implicazioni Pratiche della Sentenza

La pronuncia in esame ribadisce in modo netto e inequivocabile l’orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui i certificati catastali non hanno alcuna valenza probatoria in merito alla titolarità del diritto di proprietà immobiliare. Tale principio, affermato dalla Corte di Cassazione a partire dagli anni ’90 del secolo scorso, trova nuova conferma nella presente sentenza, che respinge espressamente il tentativo dell’attore di far valere tali documenti ai fini della prova del proprio diritto.

Questa impostazione, oltre a essere pienamente condivisibile sul piano giuridico, presenta importanti ricadute pratiche. Essa, infatti, impedisce che il mero deposito di visure catastali possa essere sufficiente a dimostrare la proprietà di un immobile, ponendo a carico delle parti l’onere di produrre idonei titoli di provenienza, quali atti notarili di compravendita, donazione, successione ereditaria, ecc.

Ciò appare particolarmente rilevante in una materia, quale quella della divisione giudiziale, in cui l’accertamento della titolarità dominicale costituisce il presupposto indispensabile per l’avvio del procedimento e per la successiva formazione delle quote di spettanza dei condividenti. Pertanto, la sentenza in commento si pone a tutela dell’interesse generale alla certezza dei diritti reali, imponendo alle parti di fornire una prova rigorosa della propria sfera giuridica dominicale.

In conclusione, la decisione del Tribunale di Oristano si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, che afferma in modo inequivocabile l’insufficienza dei certificati catastali ai fini della dimostrazione della proprietà immobiliare. Tale principio, oltre a trovare solido fondamento nella normativa vigente e nella consolidata interpretazione giurisprudenziale, presenta importanti ricadute pratiche, imponendo alle parti di fornire una prova rigorosa della titolarità del diritto reale, a tutela della certezza giuridica.

Avv. Cosimo Montinaro

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