Il chiamato che rinuncia all’eredità non risponde dei debiti tributari (Cass., n. 15871/2020)

Il chiamato che rinuncia all’eredità non risponde dei debiti tributari considerato che non può essere considerare erede, neppure per l’arco temporale intercorrente tra l’apertura della successione e la rinuncia, nemmeno se esso risulti nella categoria dei successibili ex lege o in ipotesi abbia presentato denuncia di successione: la rinuncia all’eredità, infatti, ha effetto retroattivo ai sensi dell’art. 521 c.c. e, pertanto, colui che dichiara validamente di voler rinunziare all’eredità viene considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili.

Cassazione civile, ordinanza n. 15871, pubblicata il 24.07.2020:

Estratto dell’ordinanza

[…] L’apertura della successione non comporta l’acquisto della qualità di erede in favore dei successibili ex lege ma soltanto l’acquisto della qualità di chiamato alla eredità: soltanto ove

avvenga l’accettazione, anche tacita, il chiamato si considera erede (cfr. Cass. 5247/2018). Della avvenuta accettazione della eredità deve dare la prova ei qui dicit, secondo i generali principi in tema di onere della prova dati dall’art. 2697 c.c. (cfr. Cass. 21436/2018) e non costituisce accettazione della eredità la mera presentazione della dichiarazione di successione (cfr. Cass. 8053/2017).

Di contro, il chiamato all’eredità, che abbia ad essa rinunciato, non si può considerare erede, neppure per l’arco temporale intercorrente tra l’apertura della successione e la rinuncia, nemmeno se esso risulti nella categoria dei successibili ex lege o in ipotesi abbia presentato denuncia di successione: la rinuncia ha effetto retroattivo ai sensi dell’art. 521 c.c. e, pertanto, colui che dichiara validamente di voler rinunziare all’eredità viene considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili (cfr. Cass. 13639/2018).

E’ pertanto irrilevante che Equitalia abbia, all’atto della iscrizione, individuato come “erede per legge” … il controricorrente …, senza però avere la certezza della avvenuta accettazione, certezza che ben poteva conseguire attivando preventivamente la procedura ex art. 481 c.c. Pur se il controricorrente ha rinunciato alla eredità dopo la iscrizione ipotecaria di cui trattasi, non può considerarsi proprietario dei beni già appartenuti al padre, né all’attualità né nel passato, con la conseguenza che Equitalia non può considerarsi avente titolo alla iscrizione ipotecaria nei suoi confronti neppure per il periodo antecedente alla rinuncia […]

Avv. Cosimo Montinaro

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