Addebito della separazione alla moglie che abbandona la casa familiare (Cass., Sez. VI, sent. 13 gennaio 2020, n. 509)

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile, perché inteso ad una riedizione del giudizio di merito, il ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello che aveva confermato l’addebito della separazione alla moglie, allontanatasi in modo unilaterale e non temporaneo dalla casa familiare.

In fatto

Il Tribunale di Sassari, con sentenza n. 46/2015, addebitava la separazione alla moglie valorizzando, in particolare, la sua decisione unilaterale di allontanarsi dalla residenza familiare senza che fosse stata dimostrata l’esistenza di precedenti da pressioni, violenze o minacce del marito che l’avrebbero indotta a tale decisione.

La Corte di Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, confermava la decisione di primo grado. In particolare, con riferimento alla dichiarazione di addebito della separazione, rilevava come l’istruttoria non avesse fatto emergere un comportamento del marito che potesse giustificare l’allontanamento dalla casa familiare della moglie.

La moglie ricorreva per Cassazione articolando tre motivi di impugnazione:

  1. omesso esame di un fatto decisivo costituito dal tentativo di rientro nella residenza familiare impedito dal cambio della serratura effettuato dal marito immediatamente dopo il suo allontanamento;
  2. sussistenza di una crisi coniugale da tempo in atto e pregressa al suo allontanamento dalla residenza familiare;
  3. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 151 c. 2 c.c. In particolare, la moglie rilevava che l’abbandono del domicilio familiare era avvenuto nel pieno di una situazione di piena crisi e che era durato solo due giorni, nel mentre il tentativo di farvi rientro era stato frustrato dall’immediato cambio della serratura e dall’opposizione del marito.

La decisione

La Suprema Corte, con la sentenza in oggetto, ha dichiarato inammissibile il ricorso perchè sostanzialmente inteso ad una riedizione del giudizio di merito, nonché ad affermare una diversa valutazione del materiale istruttorio rispetto a quella operata nei precedenti due gradi del giudizio.

È stata ritenuta impropria e non rispondente ai requisiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 la deduzione di omesso esame relativamente al tentativo di rientro frustrato dal cambio della serratura ed alla preesistenza di una irreversibile crisi coniugale antecedente all’allontanamento dalla residenza familiare da parte della moglie-ricorrente. I giudici del merito, infatti, avevano preso in esame il comportamento dei coniugi e erano pervenuti all’affermazione del carattere unilaterale e non temporaneo della decisione della moglie di abbandonare la residenza familiare ponendo fine alla relazione coniugale. Per altro verso, avevano riscontrato il difetto di prova su un preteso comportamento del marito che giustificasse l’allontanamento e su un immediato ripensamento della moglie in vista della ricostituzione del legame familiare con il coniuge.

Pertanto, trattandosi di valutazione che appartiene esclusivamente ai giudici del merito, la stessa non poteva essere sottoposta a un ulteriore scrutinio in sede di legittimità (se non in ipotesi di motivazione inesistente o fondata sull’omessa valutazione di fatti decisivi).

Avv. Cosimo Montinaro

(avvocato diritto di famiglia)

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