Affidamento del minore ai Servizi Sociali: la Cassazione detta nuove regole

Affidamento del minore ai Servizi Sociali: la Cassazione detta nuove regole

Introduzione

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33185 del 29 novembre 2023, ha stabilito nuovi criteri per l’affidamento del minore ai Servizi Sociali. La decisione è di grande importanza per le famiglie e per i tribunali, in quanto chiarisce i principi che devono essere applicati in questi delicati casi.

Le diverse tipologie di affidamento

La Cassazione distingue due tipi di affidamento:

  • Affidamento con compiti di vigilanza, supporto ed assistenza senza limitazione di responsabilità genitoriale (c.d. mandato di vigilanza e di supporto). In questo caso, i Servizi Sociali affiancano i genitori nel loro ruolo educativo, senza però sottrarre loro la responsabilità genitoriale.
  • Affidamento conseguente ad un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale. In questo caso, l’affidamento è disposto dal tribunale a causa dell’incapacità dei genitori di assolvere adeguatamente ai loro compiti.

I principi da applicare

La Cassazione ha stabilito che l’affidamento del minore ai Servizi Sociali può essere disposto solo in presenza di determinate condizioni:

  • Necessità di tutelare gli interessi morali e materiali del minore.
  • Inefficacia dei programmi di supporto e sostegno alla genitorialità.
  • Rispetto del principio di proporzionalità tra la misura adottata e l’obiettivo perseguito.

La nomina del curatore speciale

Nel caso di affidamento con limitazione della responsabilità genitoriale, il giudice deve nominare un curatore speciale al minore. Il curatore ha il compito di rappresentare gli interessi del minore nel giudizio e di tutelarli in caso di conflitto con i genitori.

Conclusioni

La sentenza della Cassazione rappresenta un passo avanti importante nella tutela dei diritti dei minori. I nuovi criteri stabiliti dalla Corte Suprema garantiranno una maggiore attenzione alle esigenze dei bambini e delle bambine in situazioni di difficoltà.

Avv. Cosimo Montinaro

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