๐ LA VICENDA
- Materia: Diritto del lavoro โ Licenziamenti individuali
- Oggetto: Licenziamento per giustificato motivo oggettivo con motivazione generica โ Insussistenza radicale del fatto organizzativo โ Tutela reintegratoria
- Normativa: art. 2 co. 2 L. 604/1966, art. 3 co. 1 e 2 D.lgs. 23/2015, art. 4 D.lgs. 23/2015, art. 1418 c.c., art. 1324 c.c.
- Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce allโarticolo integrale per abbonati
- Parole chiave: licenziamento economico, motivazione generica, insussistenza fatto, tutela reintegratoria, Jobs Act, gradazione tutele
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo disciplinato dal D.lgs. 23/2015, la comunicazione del recesso contenente il mero riferimento generico a โlicenziamento per giustif. motivo oggett.โ senza alcuna specificazione del fatto organizzativo concreto costituente la ragione del licenziamento non integra un mero difetto formale di motivazione sanzionato ai sensi dellโart. 4, bensรฌ determina lโimpossibilitร di individuare ab origine il fatto materiale posto a fondamento del recesso, con conseguente insussistenza radicale dello stesso e applicazione della tutela reintegratoria di cui allโart. 3 comma 2 del D.lgs. 23/2015 come risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 128/2024, trattandosi di ipotesi piรน grave rispetto a quella in cui il fatto organizzativo sia stato comunque addotto e la sua insussistenza risulti solo allโesito del giudizio.
La Corte dโAppello di Bologna, con sentenza del febbraio 2026, ha accolto lโappello di un lavoratore licenziato con motivazione generica, riformando la sentenza di primo grado che aveva applicato la tutela meramente indennitaria. Il Collegio ha ritenuto che lโindicazione โlicenziamento per giustif. motivo oggett.โ, in quanto priva di qualsivoglia specificazione del fatto organizzativo concreto, non consente nemmeno di individuare il fatto posto a base del recesso, configurando unโipotesi di insussistenza radicale piรน grave rispetto alla dimostrata insussistenza in giudizio di un fatto comunque addotto.
โ๏ธ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Obbligo di motivazione del licenziamento ex art. 2 co. 2 L. 604/1966 come modificato dalla L. 92/2012 e necessitร di specificazione in concreto della causale economica
- Impossibilitร di integrazione tardiva della motivazione in sede conciliativa quando la lettera di licenziamento contiene solo formula generica
- Principio di immutabilitร della contestazione e deduzione di circostanze integrative o confermative che non mutino la consistenza storica dei fatti
- Gradazione funzionale delle tutele in funzione della garanzia dellโesercizio del diritto di difesa e necessaria distinzione tra vizio formale e assenza radicale di motivazione
- Irragionevolezza costituzionale dellโapplicazione di tutela minore per ipotesi piรน grave e maggiore dissuasivitร per licenziamenti ingiustificati piรน gravi
- Impossibilitร di accertamento del difetto di giustificazione ex art. 4 D.lgs. 23/2015 quando manca ab origine individuazione della giustificazione stessa
