Licenziamento per giustificato motivo oggettivo con motivazione generica e insussistenza radicale del fatto โ€“ Corte dโ€™Appello Bologna 2026

๐Ÿ“Œ LA VICENDA

  • Materia: Diritto del lavoro โ€“ Licenziamenti individuali
  • Oggetto: Licenziamento per giustificato motivo oggettivo con motivazione generica โ€“ Insussistenza radicale del fatto organizzativo โ€“ Tutela reintegratoria
  • Normativa: art. 2 co. 2 L. 604/1966, art. 3 co. 1 e 2 D.lgs. 23/2015, art. 4 D.lgs. 23/2015, art. 1418 c.c., art. 1324 c.c.
  • Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce allโ€™articolo integrale per abbonati
  • Parole chiave: licenziamento economico, motivazione generica, insussistenza fatto, tutela reintegratoria, Jobs Act, gradazione tutele

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo disciplinato dal D.lgs. 23/2015, la comunicazione del recesso contenente il mero riferimento generico a โ€œlicenziamento per giustif. motivo oggett.โ€ senza alcuna specificazione del fatto organizzativo concreto costituente la ragione del licenziamento non integra un mero difetto formale di motivazione sanzionato ai sensi dellโ€™art. 4, bensรฌ determina lโ€™impossibilitร  di individuare ab origine il fatto materiale posto a fondamento del recesso, con conseguente insussistenza radicale dello stesso e applicazione della tutela reintegratoria di cui allโ€™art. 3 comma 2 del D.lgs. 23/2015 come risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 128/2024, trattandosi di ipotesi piรน grave rispetto a quella in cui il fatto organizzativo sia stato comunque addotto e la sua insussistenza risulti solo allโ€™esito del giudizio.

La Corte dโ€™Appello di Bologna, con sentenza del febbraio 2026, ha accolto lโ€™appello di un lavoratore licenziato con motivazione generica, riformando la sentenza di primo grado che aveva applicato la tutela meramente indennitaria. Il Collegio ha ritenuto che lโ€™indicazione โ€œlicenziamento per giustif. motivo oggett.โ€œ, in quanto priva di qualsivoglia specificazione del fatto organizzativo concreto, non consente nemmeno di individuare il fatto posto a base del recesso, configurando unโ€™ipotesi di insussistenza radicale piรน grave rispetto alla dimostrata insussistenza in giudizio di un fatto comunque addotto.


โš–๏ธ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:

  • Obbligo di motivazione del licenziamento ex art. 2 co. 2 L. 604/1966 come modificato dalla L. 92/2012 e necessitร  di specificazione in concreto della causale economica
  • Impossibilitร  di integrazione tardiva della motivazione in sede conciliativa quando la lettera di licenziamento contiene solo formula generica
  • Principio di immutabilitร  della contestazione e deduzione di circostanze integrative o confermative che non mutino la consistenza storica dei fatti
  • Gradazione funzionale delle tutele in funzione della garanzia dellโ€™esercizio del diritto di difesa e necessaria distinzione tra vizio formale e assenza radicale di motivazione
  • Irragionevolezza costituzionale dellโ€™applicazione di tutela minore per ipotesi piรน grave e maggiore dissuasivitร  per licenziamenti ingiustificati piรน gravi
  • Impossibilitร  di accertamento del difetto di giustificazione ex art. 4 D.lgs. 23/2015 quando manca ab origine individuazione della giustificazione stessa