Assegnazione della casa coniugale e pagamento degli oneri condominiali

Assegnazione della casa coniugale e pagamento degli oneri condominiali

Introduzione

Nell’ambito delle questioni legali legate alla divisione dei beni coniugali, uno degli argomenti centrali è rappresentato dalla gestione degli oneri condominiali in caso di assegnazione della casa familiare. In particolare, emerge la domanda cruciale: il Condominio può richiedere il pagamento degli oneri condominiali al coniuge assegnatario non proprietario? Questo articolo esplora la risposta a questa interrogativo, prendendo in considerazione norme di legge e decisioni giuridiche significative.

Norme di Legge e Sentenze Pertinenti

Il Tribunale Civile di Roma, attraverso la sentenza n. 56/2021, ha delineato chiaramente la responsabilità del pagamento degli oneri condominiali. Secondo il Tribunale, l’obbligo di pagamento spetta esclusivamente al proprietario dell’immobile, anche quando il godimento della casa spetta a un soggetto diverso dal vero titolare. Questo principio si applica, ad esempio, nei casi di contratti di locazione o di assegnazione della casa coniugale (Cass., sez. II, 14 luglio 1988 n. 4606 e Cass., sez. II, sent. 3 agosto 2007 n. 17039).

Il Processo Giudiziario

Contestazione del Decreto Ingiuntivo

Il caso specifico coinvolge un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale Civile di Roma, riguardante il pagamento di Euro 13.818,75 di oneri condominiali. L’ex moglie, opponendosi, afferma di non essere proprietaria dell’immobile, poiché l’ex marito è l’unico proprietario. La disputa si basa sulla legittimazione passiva della moglie rispetto al pagamento degli oneri.

Decisione del Tribunale

Il Tribunale ha respinto la richiesta del Condominio, affermando che il condominio non ha titolo per agire contro l’opponente, che non è condomina del Condominio Via (…) in R.. La decisione si basa sulla mancanza di titolo della moglie per partecipare all’assemblea condominiale e impugnare le deliberazioni. L’assegnazione della casa coniugale conferisce un diritto di godimento personale, non un diritto reale, e non conferisce alla moglie la titolarità di un diritto di proprietà.

Conclusioni

In conclusione, la responsabilità del pagamento degli oneri condominiali spetta sempre al proprietario dell’immobile. Anche in caso di assegnazione della casa coniugale, il Condominio non può agire contro l’assegnatario non proprietario. Questa decisione è in linea con il principio generale che solo il proprietario è obbligato a pagare gli oneri condominiali, esclusivamente secondo quanto stabilito dall’art. 1123 c.c.

Avv. Cosimo Montinaro

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