📌 LA VICENDA
- Materia: Diritto civile – Somministrazione idrica condominiale
- Oggetto: Servizio di riparto consumi idrici – Applicazione automatica illegittima
- Normativa: art. B.13 RSII, art. 4 allegato Deliberazione Commissario n. 018/2011, artt. 1559 ss. c.c., art. 2948 c.c.
- Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati
- Parole chiave: servizio riparto, utenza condominiale, contatore master, delibera condominiale, gestore idrico regionale
In tema di somministrazione idrica condominiale, il servizio di riparto dei consumi idrici rilevati dal contatore master tra le singole unità abitative non può essere applicato automaticamente dal gestore in assenza di una delibera condominiale che richieda tale servizio, ai sensi dell’art. B.13 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato e dell’art. 4 dell’allegato alla Deliberazione del Commissario n. 018 del 31 marzo 2011, configurandosi il servizio di riparto come prestazione accessoria che richiede la manifestazione di volontà del condominio attraverso l’amministratore, non potendo il gestore modificare unilateralmente le modalità di fatturazione dei consumi rispetto al contratto condominiale in corso di esecuzione.
Il Tribunale di Cagliari, con sentenza depositata nel 2026, ha accolto la domanda di un condominio servito da utenza idrica condominiale con contatore master, accertando l’illegittimità del servizio di riparto applicato unilateralmente dal gestore idrico regionale. La controversia riguardava la fatturazione separata dei consumi delle singole unità abitative rispetto ai consumi condominiali rilevati in eccedenza dal contatore master, senza che fosse mai intervenuta una delibera condominiale richiedente tale servizio di riparto consumi idrici condominiali. Il giudice ha rilevato che la normativa regionale sul servizio idrico integrato non prevede l’applicazione automatica del servizio di riparto ai contratti in corso, dovendo invece essere il condominio a deliberare la richiesta di ripartizione.
⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Distinzione tra utenza condominiale con contatore master e contratti individuali di utenza per singole unità abitative ex art. B.13 RSII
- Prescrizione biennale dei crediti del gestore idrico per somministrazione idrica ex art. 2948 c.c. con riferimento ai consumi anteriori al termine prescrizionale
- Validità della comunicazione di rifiuto del servizio accessorio da parte dell’amministratore condominiale anche in assenza di utilizzo della modulistica predisposta dal gestore
- Obbligo del gestore di favorire la trasformazione in utenze singole senza previsione di obbligatorietà né applicazione automatica alle situazioni pendenti
- Responsabilità solidale dei condomini per il pagamento delle somme dovute a fronte della somministrazione complessiva rilevata dal contatore master
- Criteri di ripartizione dei consumi individuali mediante applicazione delle tariffe per fascia di utenza previste dalla vigente articolazione tariffaria
