Assicurazione responsabilità civile medica: sentenza Corte Costituzionale

Assicurazione responsabilità civile medica: sentenza Corte Costituzionale

La recente decisione della Corte Costituzionale, n. 182 del 28 settembre 2023, relativa alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 83 del codice di procedura penale (c.p.p.), ha sollevato un dibattito significativo nell’ambito della responsabilità civile medica.

Nel caso specifico, un medico è stato imputato per lesioni nei confronti di un neonato, portando alla luce una serie di questioni legate alla sua assicurazione obbligatoria prevista dalla Legge n. 24 del 8 marzo 2017. La parte civile ha chiamato in causa la struttura sanitaria come responsabile civile, mentre l’imputato ha richiesto l’autorizzazione per citare la propria assicurazione, al fine di essere tutelato da eventuali condanne risarcitorie.

La controversia si è concentrata sull’interpretazione dell’art. 83 c.p.p., il quale non permetteva all’imputato di citare direttamente la propria assicurazione nel processo penale. Questo ha sollevato preoccupazioni riguardo alla possibilità di sottoporre il patrimonio dell’imputato a esecuzione forzata nel caso di una condanna provvisionale.

La Corte Costituzionale ha respinto le questioni sollevate, sottolineando che la Legge Gelli-Bianco del 2017 ha già definito precisi obblighi assicurativi per le strutture sanitarie e i professionisti della salute, escludendo la sovrapposizione con le leggi che disciplinano l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi.

Secondo la Legge Gelli-Bianco, le richieste risarcitorie dovrebbero preferibilmente essere rivolte alle strutture sanitarie, che sono responsabili contrattualmente, e solo in casi necessari ai singoli medici, considerati responsabili extracontrattualmente. La legge prevede inoltre che le strutture sanitarie assicurino anche i propri ausiliari, come i medici “strutturati”, garantendo così una copertura adeguata.

La decisione della Corte offre sicurezza ai medici imputati, poiché stabilisce che la loro esposizione debitoria sarà gravata sul responsabile civile, che sarà citato in giudizio dalla parte lesa per garantire il potenziale credito. Inoltre, la possibilità di azione diretta del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione non sembra applicabile alle polizze obbligatorie che coprono la responsabilità da rivalsa dei medici.

In conclusione, la decisione della Corte Costituzionale fornisce un chiarimento importante sulle questioni di responsabilità civile medica, confermando i diritti e le protezioni previste dalla Legge Gelli-Bianco e assicurando una giusta tutela sia per i professionisti della salute che per i pazienti danneggiati.

Avv. Cosimo Montinaro

(avvocato risarcimento danni malasanità ed errore medico)

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