Atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c. simulato se i figli non vi abitano stabilmente

Trib. Santa Maria Capua Vetere, n. 2873/2026: dichiarata la simulazione assoluta di un vincolo di destinazione costituito dal debitore in danno della curatela fallimentare.

Un padre vincola l’intero proprio patrimonio immobiliare a beneficio dei figli minori, invocando l’art. 2645-ter c.c.. Pochi giorni dopo essere stato citato in un giudizio di responsabilità per atti di mala gestio. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza n. 2873/2026, ha dichiarato la simulazione assoluta dell’atto, ritenendolo privo di causa concreta e finalizzato unicamente a sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale dei creditori ex art. 2740 c.c.. La pronuncia offre un vademecum operativo di cinque indici presuntivi che ogni professionista dovrebbe conoscere prima di consigliare – o di impugnare – un vincolo di destinazione familiare. Non si tratta di un caso isolato: la prassi degli atti ex art. 2645-ter c.c. costituiti a ridosso di contenziosi debitori è tutt’altro che infrequente. Il giudice ha ricostruito con puntualità la sequenza cronologica degli eventi.

La vicenda processuale

La curatela di un fallimento dichiarato nel 2009 conveniva in giudizio l’ex liquidatore della società fallita, già condannato in sede di responsabilità per atti distrattivi risalenti al biennio 2008-2009. Oggetto della domanda era un atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c. costituito dal convenuto nel dicembre 2014 su due immobili di sua proprietà, dichiaratamente volto a garantire l’abitazione e il mantenimento dei figli minori. La curatela chiedeva, in via principale, la declaratoria di simulazione assoluta e nullità dell’atto; in subordine, la sua inefficacia ai sensi della revocatoria ordinaria.

Interveniva in giudizio, con intervento adesivo autonomo ex art. 105 c.p.c., una società cessionaria di un credito vantato verso il medesimo convenuto in qualità di fideiussore, munito di decreto ingiuntivo esecutivo per un importo consistente. Il convenuto si costituiva contestando integralmente le domande, sostenendo l’effettiva dimora dei figli nell’immobile vincolato e la destinazione dei frutti del locale commerciale al loro mantenimento. Veniva ammessa prova testimoniale sul solo profilo della dimora, mentre il capitolo relativo all’impiego dei frutti veniva escluso in quanto riservato a prova documentale. All’esito dell’istruttoria – che vedeva deporre due testi legati al convenuto da vincoli di parentela – la causa veniva trattenuta in decisione.

Le norme e i principi giuridici

Il quadro normativo

L’art. 2645-ter c.c. consente la trascrizione di atti in forma pubblica con cui beni immobili vengono destinati alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 1322, comma 2, c.c.. I beni conferiti, precisa la norma, possono essere impiegati solo per il fine dichiarato e sono aggredibili, salvo quanto previsto dall’art. 2915, comma 1, c.c., unicamente per i debiti contratti per tale scopo. L’istituto introduce così una deroga significativa al principio della responsabilità patrimoniale illimitata sancito dall’art. 2740 c.c.. Proprio perché eccezionale, la deroga esige una causa concreta effettivamente corrispondente a un interesse meritevole, verificabile in concreto nella sua reale attuazione.

La simulazione assoluta e l’onere della prova

In tema di simulazione assoluta, la giurisprudenza di legittimità considera pacifico che l’intento simulatorio determini la nullità del negozio per anomalia della causa. La prova può essere fornita anche per presunzioni, purché gravi, precise e concordanti, valutate non isolatamente ma nel loro complesso (cfr. Cass. civ., Sez. II, sent. n. 7459/2018). Ai sensi dell’art. 1417 c.c., i creditori possono avvalersi di ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni semplici – una facilitazione probatoria decisiva quando, come nel caso di specie, il beneficiario reale dell’operazione coincide con lo stesso disponente.

Il principio guida: quando l’atto di destinazione è simulato

Il Tribunale ha individuato cinque indici presuntivi convergenti. Primo: la sequenza temporale, poiché l’atto veniva stipulato quando il convenuto era già stato citato nel giudizio di responsabilità e aveva già ricevuto diffida fideiussoria. Secondo: l’assenza della funzione abitativa dichiarata, smentita da un accordo di negoziazione assistita – prodotto dallo stesso convenuto – e dai certificati anagrafici, secondo cui i figli risiedevano stabilmente con la madre. Terzo: la mancata prova documentale dell’effettivo impiego dei frutti del locale commerciale a favore dei figli. Quarto: la sproporzione tra il vincolo, esteso all’intero patrimonio immobiliare, e le esigenze dichiarate – profilo su cui la Cassazione ha già chiarito che tutelare i figli non impone di vincolare l’intero patrimonio del disponente (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 34580/2024). Quinto: l’inutilità dell’atto rispetto all’obbligo di mantenimento già gravante ex lege sul genitore ai sensi dell’art. 316-bis c.c.. Ma cosa succede se le prove testimoniali sono rese da familiari del disponente? Il Tribunale ha ritenuto che tali dichiarazioni, generiche e provenienti da soggetti legati al convenuto da stretti vincoli di parentela, cedano di fronte alla prova documentale di segno contrario.

La decisione e il ragionamento della Corte

Il giudice ha accolto la domanda principale, dichiarando la simulazione assoluta e la nullità dell’atto di destinazione per anomalia della causa concreta rispetto allo schema tipico dell’art. 2645-ter c.c. e per contrarietà al principio di responsabilità patrimoniale illimitata. La domanda subordinata di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. è stata dichiarata assorbita, ma il Tribunale ne ha comunque valutato la fondatezza per completezza motivazionale, richiamando l’orientamento secondo cui l’atto di destinazione, pur non trasferendo la proprietà né costituendo diritti reali, è comunque idoneo a sottrarre i beni all’azione esecutiva ed è dunque assoggettabile a revocatoria (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 29727/2019). Trattandosi, di regola, di negozio unilaterale a titolo gratuito, per l’accoglimento della revocatoria sarebbe bastata la prova dell’eventus damni e della scientia damni in capo al disponente, senza necessità di dimostrare la partecipazione fraudolenta dei beneficiari (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 3697/2020).

Sul piano pratico, la pronuncia consolida un percorso argomentativo replicabile in tutti i casi di vincoli di destinazione familiare costituiti in prossimità di un contenzioso debitorio: l’assenza di prova documentale sull’effettiva attuazione dello scopo dichiarato – abitativo o di mantenimento che sia – pesa più di qualsiasi dichiarazione testimoniale, specie se proveniente da congiunti del disponente. Il Tribunale ha inoltre disposto l’annotazione della sentenza a margine della trascrizione dell’atto dichiarato nullo, condannando il convenuto alla rifusione delle spese di lite sia in favore della curatela attrice sia dell’interveniente adesiva.

Studio Legale Montinaro