Autovelox di Parabita senza omologazione e approvazione prefettizia: multa annullata dal Giudice di Pace di Gallipoli, sentenza 2024
Una recente sentenza del Giudice di Pace di Gallipoli del 2024 affronta la spinosa questione della validità delle sanzioni per eccesso di velocità rilevate tramite l’autovelox di Parabita. Il Giudice, accogliendo il ricorso proposto dall’Avv. Cosimo Montinaro, ha messo in luce come non basti la semplice approvazione del dispositivo, ma serva una vera e propria omologazione, oltre all’autorizzazione prefettizia per la collocazione. La pronuncia solleva interrogativi sulla correttezza delle procedure seguite dal Comune di Parabita. Quali saranno le ricadute pratiche di questa decisione?
Indice
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Il caso riguarda un ricorso proposto da un automobilista contro un verbale di contestazione elevato per eccesso di velocità dal Comune di Parabita. La violazione era stata accertata tramite un dispositivo autovelox EvVes EVO MVD matr. AI0351H, Decreto nr. 288 del 17/01/2018, asseritamente verificato nel corretto funzionamento. Il ricorrente contestava la legittimità del verbale per vari motivi, tra cui l’omessa taratura, omologazione e dimostrazione del corretto funzionamento dell’apparecchio.
NORMATIVA E PRECEDENTI
La materia è regolata dall’art. 142 comma 6 del Codice della Strada, secondo cui per determinare l’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate. L’art. 345 comma 2 del Regolamento attuativo prevede che le singole apparecchiature debbano essere approvate dal Ministero dei Lavori Pubblici. La distinzione tra omologazione e approvazione si evince anche dall’art. 192 del Regolamento.
La giurisprudenza di legittimità, con varie pronunce tra cui le sentenze n. 10505/2024, n. 14597/2021, n. 18354/2018, ha chiarito che le apparecchiature devono essere sia approvate che omologate, e le relative certificazioni vanno prodotte in giudizio in caso di contestazioni. L’omologazione attiene al modello, l’approvazione al singolo esemplare. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 113/2015, ha inoltre sancito l’obbligo di verifiche periodiche di funzionalità e taratura.
DECISIONE DEL CASO E ANALISI
Nel caso di specie, il verbale faceva riferimento solo ad un generico “Decreto” e ad un certificato di taratura, ma non al necessario decreto di omologazione dell’apparecchio. Non risultava inoltre che il Comune fosse stato autorizzato alla collocazione dell’autovelox dal Prefetto. Alla luce dei principi normativi e giurisprudenziali sopra richiamati, il Giudice di Pace ha quindi accolto il ricorso e annullato il verbale.
La sentenza ribadisce con forza come, in presenza di contestazioni, spetti all’amministrazione provare con idonee certificazioni sia l’iniziale omologazione che le successive verifiche periodiche dell’apparecchio. Non basta citare una semplice “approvazione“, peraltro spesso equiparata impropriamente alla vera e propria omologazione. Quest’ultima ha natura prettamente tecnica e mira a garantire l’affidabilità dello strumento di misurazione. Altrettanto essenziale è l’autorizzazione prefettizia alla collocazione dell’autovelox, in mancanza della quale i relativi accertamenti sono viziati.
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ESTRATTO DELLA SENTENZA
“La Corte di Cassazione sez. VI, già con ordinanza n. 8694 del 17.3.2022, ha precisato che “in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, peraltro, spetta all’Amministrazione la prova positiva dell’iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento”.