Azione di regresso tra coniugi per il pagamento del mutuo: il Tribunale di Rimini conferma il decreto ingiuntivo (2024)

Il Tribunale di Rimini, con una recente sentenza, ha affrontato un caso riguardante l’azione di regresso tra coniugi per il pagamento delle rate del mutuo sulla casa familiare. La controversia vedeva contrapposti due ex coniugi, con uno di essi che aveva chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo per il rimborso della metà delle rate del mutuo pagate in via esclusiva. Il Tribunale, rigettando l’opposizione proposta dall’ex coniuge ingiunto, ha confermato la validità del decreto ingiuntivo, riconoscendo il diritto di regresso fondato sugli accordi di separazione. La decisione offre interessanti spunti in merito alla ripartizione degli oneri economici tra coniugi separati e alla legittimazione ad agire in regresso in simili circostanze.

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Per una comprensione completa della vicenda giudiziaria, ti invitiamo a proseguire con la lettura del testo completo.

INDICE

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI

La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Rimini (n. 56/2023) con cui veniva ingiunto a un ex coniuge il pagamento della somma di 14.083,04 euro, oltre interessi e spese legali, a favore dell’altro coniuge. Tale somma rappresentava la metà delle rate del mutuo che quest’ultimo aveva pagato in via esclusiva per l’acquisto della casa familiare, di cui i coniugi erano comproprietari.

Il coniuge ingiunto proponeva opposizione al decreto, eccependo principalmente la carenza di legittimazione attiva dell’ex coniuge e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo. Sosteneva che l’unico soggetto legittimato a chiedere il pagamento delle rate insolute fosse l’istituto di credito mutuante. Inoltre, adduceva varie ragioni per cui riteneva di non dover corrispondere la propria quota: inadempimenti dell’ex coniuge rispetto agli accordi di separazione, modifiche delle condizioni di mantenimento del figlio minore, e la propria situazione reddituale inferiore.

La controparte si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. Evidenziava che, nonostante l’accordo di separazione prevedesse il pagamento pro quota (50% ciascuno) delle rate del mutuo, da aprile 2020 si era ritrovata a sostenere tale spesa in via esclusiva. Contestava inoltre le argomentazioni dell’opponente, negando modifiche agli accordi economici e rilevando l’irrilevanza di presunte compensazioni con debiti verso terzi.

Nel corso del giudizio, il credito dell’opposta continuava ad aumentare a causa del persistente pagamento esclusivo delle rate mensili. Il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e emetteva due ordinanze ex art. 186-ter c.p.c. per il pagamento di ulteriori somme maturate nelle more del giudizio.

NORMATIVA E PRECEDENTI

Il caso in esame si inserisce nel contesto normativo relativo alle obbligazioni solidali e al diritto di regresso tra condebitori. In particolare, viene in rilievo l’art. 1299 del Codice Civile, che disciplina il regresso tra condebitori solidali, stabilendo che il debitore in solido che ha pagato l’intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi.

Rilevante è anche l’art. 143 del Codice Civile, che sancisce l’obbligo di contribuzione tra i coniugi in relazione alle esigenze della famiglia. Tuttavia, nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che il fondamento del diritto di regresso non fosse da ricercarsi in tale norma, bensì negli specifici accordi raggiunti in sede di separazione e omologati dal Tribunale.

In tema di onere probatorio, il Tribunale ha richiamato il principio espresso dalla Cassazione (sentenza n. 13685/2019), secondo cui il creditore che agisce per l’adempimento deve provare solo la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, mentre spetta al debitore dimostrare l’eventuale fatto estintivo dell’altrui pretesa.

Il Giudice ha inoltre fatto riferimento al principio di buona fede nell’esecuzione del contratto (art. 1175 c.c.), rilevando la condotta non collaborativa dell’opponente nella rinegoziazione del mutuo.

Infine, il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’assegnazione della casa coniugale non rappresenta una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio, ma è connessa esclusivamente all’interesse e al benessere dei figli.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

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