Trasferimenti immobiliari tra coniugi in divorzio sono atti a titolo gratuito revocabili – Tribunale Bologna 2026

📌 LA VICENDA

  • Materia: Azione revocatoria ordinaria – Accordi patrimoniali coniugi
  • Oggetto: Natura contrattuale trasferimenti divorzio – Atti a titolo gratuito revocabili
  • Normativa: art. 2901 c.c., art. 2740 c.c., art. 1417 c.c.
  • Sentenze conformi: Cass. n. 10443/2019, Cass. n. 6648/2025, Cass. n. 29453/2024, Cass. n. 28829/2017, Cass. n. 26127/2024, Cass. n. 16909/2015, Cass. n. 18066/2014, Cass. n. 6625/2005, Cass. n. 17902/2004
  • Parole chiave: azione revocatoria, trasferimenti coniugi, divorzio, atto gratuito, accordi patrimoniali, natura contrattuale

I trasferimenti immobiliari tra coniugi in sede di divorzio sono atti a titolo gratuito revocabili se privi di corrispettività. Società creditrice agiva in revocatoria ordinaria contro trasferimento immobiliare effettuato nel 2023 dal socio illimitatamente responsabile della società debitrice in favore dell’ex coniuge, nell’ambito di accordi patrimoniali da divorzio. Il Tribunale di Bologna ha statuito che i trasferimenti immobiliari tra coniugi in adempimento di accordi patrimoniali da separazione o divorzio hanno natura contrattuale e sono soggetti ad azione revocatoria. La revocabilità deve essere valutata sulla base dell’effettiva gratuità dell’atto, indipendentemente dalla connessione con obblighi di mantenimento. Deve considerarsi atto a titolo gratuito l’attribuzione patrimoniale se non ha funzione di integrare o sostituire quanto dovuto per mantenimento. L’omologazione non tutela terzi creditori e lascia inalterata la natura negoziale. Dichiarata inefficacia del trasferimento nei confronti della creditrice.

Massima

il trasferimento della proprietà di un bene, anche in adempimento di un accordo patrimoniale stipulato in sede di separazione tra coniugi o divorzio (cd. accordi patrimoniali a latere) ha natura contrattuale e, pertanto, è senz’altro soggetto alle impugnative ordinarie, tra cui l’azione revocatoria (Cass. n. 10443 del 15/04/2019); la revocabilità di un atto di tal fatta deve essere valutata sulla base della sua effettiva gratuità, indipendentemente da una eventuale connessione con gli obblighi di mantenimento (Cass. 13/03/2025, n.6648). Tale conclusione non trova ostacolo né nell’avvenuta omologazione dell’accordo suddetto – cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione – né nella circostanza che l’atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell’obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli ovvero di sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell’obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti (Cass. 14/11/2024, n. 29453). Al punto che devono considerarsi atti a titolo gratuito non soltanto quelli posti in essere per spirito di liberalità, requisito necessario della donazione, ma anche quelli caratterizzati da una prestazione in assenza di un corrispettivo. Pertanto, deve considerarsi atto a titolo gratuito l’attribuzione patrimoniale fatta da un coniuge, poi fallito, all’altro coniuge in vista della separazione se non ha la funzione di integrare o sostituire quanto dovuto per il mantenimento suo o dei figli (cfr. Cass. 30/11/2017, n.28829). Nel caso di specie, contrariamente a quanto assunto dalla convenuta, l’atto traslativo in esame è all’evidenza, come dichiarato dalle parti, atto a titolo gratuito, non rinvenendosi in esso, né nell’accordo patrimoniale presupposto, alcun elemento circostanziato di corrispettività del trasferimento (in via esemplificativa ‘in luogo/sostituzione/integrazione’ di un eventuale assegno periodico di mantenimento, neppure accennato; cfr. giurisprudenza sopra richiamata) né alcun collegamento funzionale (e men che meno in nesso di corrispettività con il trasferimento) a pagamenti aliunde effettuati.

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