Buca stradale: responsabilità del Comune ex artt. 2051 e 2043 codice civile

Buca stradale: responsabilità del Comune ex artt. 2051 e 2043 codice civile

Introduzione

Le buche stradali sono una delle principali fonti di preoccupazione per gli utenti della strada, spesso causando danni materiali e lesioni personali. Ma chi è responsabile di questi danni? In questo articolo, esamineremo in dettaglio la responsabilità del Comune per i danni causati dalle buche stradali, analizzando gli articoli 2051 e 2043 del Codice Civile italiano.

Responsabilità del Comune ex art. 2051 c.c.

Deve, infatti, ormai ritenersi superato l’originario orientamento che riteneva non applicabile l’art. 2051 c.c. ai beni demaniali sul presupposto che la loro estensione ed il loro generalizzato utilizzo da parte collettività rendessero impossibile l’esercizio di un effettivo controllo ed un’adeguata vigilanza sugli stessi. La giurisprudenza, infatti, è ormai pacifica nell’affermare che “l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l’uso dell’ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all’omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe” (Cass. n. 24529/2009; dello stesso tenore Cass., Sez. IV, 19 marzo 2018, n. 6703; Trib. Lecce., n. 3357/2017).

Nello specifico, dalla proprietà pubblica del Comune sulle strade e sulle pertinenze poste all’interno dell’abitato (L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 16, lett. b, allegato F) discende, non solo, l’obbligo dell’Ente alla manutenzione, come stabilito dal R.D. 15 novembre 1923, n. 2056, art. 15, ma anche quello della custodia, con conseguente operatività, nei confronti dell’Ente, della presunzione di responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c. (Cass. n. 24149/2010).

Nel dettaglio, la disposizione di cui all’art. 2051 c.c. configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva ascrivibile a coloro che, a qualsiasi titolo, abbiano con la res che ha cagionato l’evento lesivo un rapporto di custodia e discende dall’accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova (liberatoria) del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale (cfr., Cass., n. 4035/2021). L’onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia, pertanto, nella duplice dimostrazione dell’esistenza e dell’entità del danno, nonché della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode, l’onere di dimostrare la ricorrenza del caso fortuito. Nell’ottica della previsione dell’art. 2051 c.c., tutto si gioca, dunque, sul piano di un accertamento di tipo “causale” della derivazione del danno dalla cosa e dell’eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito, senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura “insidiosa” o la circostanza che l’insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato, trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell’art. 2043 c.c.. Sicché, mentre l’azione ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. comporta la necessità, per il danneggiato, di provare l’esistenza del dolo o della colpa a carico del danneggiante, nel caso di azione fondata sull’art. 2051 c.c. la responsabilità del custode è prevista dalla legge per il fatto stesso della custodia, potendo questi liberarsi soltanto attraverso la gravosa dimostrazione del caso fortuito (cfr., Cass., 23 giugno 2009, n. 14622 e Cass., 20 agosto 2009, n. 18520). In altri termini, il danneggiato non è tenuto a dare la prova anche della presenza di un’insidia o di un trabocchetto (estranei alla responsabilità ex art. 2051 c.c.) o dell’insussistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode o della condotta omissiva o commissiva del medesimo, dovendosi, invece, limitare a provare la sussistenza dell’evento ed il suo rapporto di causalità con la res (Vincenzo Carbone, Responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c., in Corriere Giuridico, 2006, 4, 462; Alpa-Bessone, La responsabilità Civile, Milano, 1980, 2).

Si tratta di principi di diritto che sono stati, di recente, confermati dalle Sezioni Unite nella nota ordinanza n. 20943/2022, laddove è stato statuito che “La responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.

Responsabilità del Comune ex art. 2043 c.c.

La responsabilità del Comune per i sinistri da insidia stradale rinviene anche sotto diverso aspetto e, più precisamente, ai sensi dell’art. 2043 c.c.. Invero, la P.A., nell’esercizio del suo potere discrezionale di vigilanza e controllo dei beni demaniali, è sempre tenuta all’osservanza del generale principio del neminem laedere, sicchè deve far sì che il bene demaniale non presenti per l’utente una situazione di pericolo occulto, non visibile e non prevedibile, che dia così luogo alla cd. insidia stradale. Né può sottacersi che l’art. 14 comma 1 del Codice della Strada prevede che “Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze; c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta”. Sul punto, la Suprema Corte si è così pronunciata: “Qualora non venga in discussione la disciplina di cui all’art. 2051 cod. civ., l’ente pubblico proprietario o concessionario di una strada, risponde comunque dei pregiudizi subiti dall’utente, secondo la regola generale stabilita dall’art. 2043 cod. civ., norma che non limita affatto la responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di esistenza di un’insidia o di un trabocchetto. Ne deriva che, mentre spetta al danneggiato provare l’anomalia del bene, la quale va considerata fatto di per sè idoneo – in linea di principio – a configurare il comportamento colposo della P.A., incombe a quest’ultima dimostrare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l’utente si sia trovato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la suddetta anomalia o l’impossibilità di rimuovere, adottando tutte le misure idonee, la situazione di pericolo” (Cass., 06.11.2012, n. 19161).

In altri termini, la fattispecie di cui all’art. 2043 c.c. non limita la responsabilità della P.A. alle sole ipotesi di esistenza di un’insidia o di un trabocchetto, in quanto la c.d. insidia stradale integra, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, una situazione di pericolo occulto (cfr., Cass., sentenza 19.11.2009, n. 24428). Di talchè, la presenza di un’insidia e/o trabocchetto, comunque oggettivamente esistenti nel caso che ci occupa, non è necessaria perché vi possa essere una responsabilità della P.A., al di là del fatto che ci si muova nell’ambito dell’art. 2051 c.c. o 2043 c.c.; ciò che necessita è, dunque, un danno in rapporto di nesso causale con l’anomalia del luogo su cui è si verificato l’evento lesivo.

Conclusioni

In conclusione, la responsabilità del Comune per i danni causati dalle buche stradali si basa su due principali fondamenti giuridici: l’articolo 2051 c.c. e l’articolo 2043 c.c. In entrambi i casi, la P.A. è chiamata a rispondere per i danni subiti dagli utenti della strada. Se hai subito danni a causa di buche stradali, contattaci oggi per una consulenza legale. Siamo qui per aiutarti a ottenere il risarcimento che meriti.

Avv. Cosimo Montinaro

(avvocato esperto in risarcimento danni)


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