Casa coniugale: l’assegnatario deve sostenere le spese dell’immobile?

Casa coniugale: l’assegnatario deve sostenere le spese dell’immobile?

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 22 giugno 2022, sulla scorta dell’ormai univoco orientamento della Suprema Corte, ha ribadito che l’assegnazione della casa coniugale esonera l’assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone cui altrimenti sarebbe tenuto nei confronti del proprietario esclusivo o, in parte qua, del comproprietario dell’immobile assegnato, sicché la gratuità dell’assegnazione dell’abitazione ad uno dei coniugi si riferisce solo all’uso dell’abitazione medesima, ma non si estende alle spese correlate a detto uso, ivi comprese la TARSU e quelle che riguardano l’utilizzazione e la manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell’abitazione familiare, le quali sono, di regola ed in mancanza di un provvedimento espresso del giudice della separazione o del divorzio, a carico del coniuge assegnatario.

L’assegnazione della casa coniugale esonera l’assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone, cui altrimenti sarebbe tenuto nei confronti del proprietario esclusivo o, in parte qua, del comproprietario dell’immobile assegnato, sicché la gratuità dell’assegnazione dell’abitazione ad uno dei coniugi si riferisce solo all’uso dell’abitazione medesima, ma non si estende alle spese correlate a detto uso, ivi comprese la TARSU e quelle che riguardano l’utilizzazione e la manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell’abitazione familiare, le quali sono, di regola, a carico del coniuge assegnatario, …” (Cass. 10927/2018); come peraltro di recente confermato sempre dalla Suprema Corte secondo cui “l’essenziale gratuità dell’assegnazione della casa familiare esonera, invero, l’assegnatario dal pagamento di un corrispettivo per il godimento dell’abitazione di proprietà dell’altro, ma non si estende alle spese correlate all’uso (….), spese che – in mancanza di un provvedimento espresso del giudice della separazione o del divorzio, che ne accolli l’onere al coniuge proprietario – vanno a carico del coniuge assegnatario.” (Cass. 16613/2022).

Avv. Cosimo Montinaro

Contatta lo Studio

.

Torna in alto