๐ LA VICENDA
- Materia: Responsabilitร civile โ Danno da cose in custodia
- Oggetto: Caduta pedone per buca stradale coperta da fogliame โ Quesito sulla distinzione tra caso fortuito e concorso di colpa
- Normativa: artt. 2051, 1227 c.c., art. 2 Cost.
- Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce allโarticolo integrale per abbonati
- Parole chiave: caso fortuito, concorso di colpa, responsabilitร oggettiva, art. 2051 c.c., nesso causale
In tema di responsabilitร civile per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sullโevento dannoso, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietร espresso dallโart. 2 Cost., sicchรฉ quanto piรน la situazione di possibile danno รจ suscettibile di essere prevista e superata attraverso lโadozione delle cautele normalmente attese, tanto piรน incidente deve considerarsi lโefficienza causale del comportamento imprudente nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso quando sia da escludere che lo stesso costituisca unโevenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolaritร causale.
La Corte di Cassazione, con ordinanza del 2026, ha confermato che la responsabilitร del custode puรฒ essere esclusa solo dalla prova del caso fortuito, ma la condotta del danneggiato puรฒ interagire con la cosa in modo diverso a seconda del grado di incidenza causale, configurando alternativamente un caso fortuito interruttivo del nesso causale o un concorso di colpa rilevante ai fini della riduzione del risarcimento ex art. 1227 c.c. Nel caso di specie, il Comune convenuto non ha dimostrato lโesistenza di un caso fortuito nรฉ ha provato la colpa della parte attrice nellโattraversamento della strada pubblica.
โ๏ธ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Distinzione tra responsabilitร oggettiva ex art. 2051 c.c. e responsabilitร aquiliana ex art. 2043 c.c.
- Nozione di caso fortuito come fatto giuridico oggettivamente imprevedibile ed inevitabile
- Concetto di โrepentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosaโ ai fini dellโesclusione della responsabilitร
- Principio di autoresponsabilitร dellโutente della strada e dovere di cautela proporzionata alla percepibilitร del pericolo
- Valutazione dellโefficienza causale esclusiva della condotta del danneggiato come apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimitร
