Caso fortuito e concorso di colpa nel danno da cose in custodia: distinzione operativa ex art. 2051 c.c. โ€“ Cassazione 2026

๐Ÿ“Œ LA VICENDA

  • Materia: Responsabilitร  civile โ€“ Danno da cose in custodia
  • Oggetto: Caduta pedone per buca stradale coperta da fogliame โ€“ Quesito sulla distinzione tra caso fortuito e concorso di colpa
  • Normativa: artt. 2051, 1227 c.c., art. 2 Cost.
  • Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce allโ€™articolo integrale per abbonati
  • Parole chiave: caso fortuito, concorso di colpa, responsabilitร  oggettiva, art. 2051 c.c., nesso causale

In tema di responsabilitร  civile per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sullโ€™evento dannoso, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietร  espresso dallโ€™art. 2 Cost., sicchรฉ quanto piรน la situazione di possibile danno รจ suscettibile di essere prevista e superata attraverso lโ€™adozione delle cautele normalmente attese, tanto piรน incidente deve considerarsi lโ€™efficienza causale del comportamento imprudente nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso quando sia da escludere che lo stesso costituisca unโ€™evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolaritร  causale.

La Corte di Cassazione, con ordinanza del 2026, ha confermato che la responsabilitร  del custode puรฒ essere esclusa solo dalla prova del caso fortuito, ma la condotta del danneggiato puรฒ interagire con la cosa in modo diverso a seconda del grado di incidenza causale, configurando alternativamente un caso fortuito interruttivo del nesso causale o un concorso di colpa rilevante ai fini della riduzione del risarcimento ex art. 1227 c.c. Nel caso di specie, il Comune convenuto non ha dimostrato lโ€™esistenza di un caso fortuito nรฉ ha provato la colpa della parte attrice nellโ€™attraversamento della strada pubblica.


โš–๏ธ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:

  • Distinzione tra responsabilitร  oggettiva ex art. 2051 c.c. e responsabilitร  aquiliana ex art. 2043 c.c.
  • Nozione di caso fortuito come fatto giuridico oggettivamente imprevedibile ed inevitabile
  • Concetto di โ€œrepentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosaโ€ ai fini dellโ€™esclusione della responsabilitร 
  • Principio di autoresponsabilitร  dellโ€™utente della strada e dovere di cautela proporzionata alla percepibilitร  del pericolo
  • Valutazione dellโ€™efficienza causale esclusiva della condotta del danneggiato come apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimitร